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Numero d'incarto:
52.2000.153
Data decisione, Autorità:
14.06.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00153
Lugano
14 giugno
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 giugno 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 maggio 2000 del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto (GIAR), che dichiara irricevibile
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 2 maggio 2000
con cui il Dipartimento delle Istituzioni le ha vietato l'accesso al
territorio del Cantone Ticino;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
__________ è entrata in Svizzera nel 1993, stabilendosi in Ticino, dove ha continuato
a vivere anche dopo aver ritirato la domanda d'asilo presentata a suo tempo;
che da
allora ha vissuto presso il fratello __________ a __________, rifiutandosi di
dar seguito agli ordini di rientro in patria;
che il 14
aprile 2000 __________ ha depositato una nuova domanda d'asilo presso il Centro
asilanti di Chiasso, che l'ha assegnata al Canton Berna;
che il 2 maggio
2000 il Dipartimento delle Istituzioni ha ritenuto opportuno vietarle l'accesso
al territorio cantonale;
che, con
il patrocinio del __________, __________ ha impugnato il divieto davanti al
GIAR, chiedendone l'annullamento;
che con
decisione 22 maggio 2000 il GIAR ha dichiarato irricevibile il ricorso, non
essendo l'insorgente patrocinata da un avvocato iscritto all'albo, come
prescriverebbe la legge cantonale di applicazione della legge federale
concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (LALMC;
RL 1.2.2.2);
che
contro questa decisione __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che
l'insorgente rimprovera in sostanza al GIAR di essere incorso in un eccesso di
formalismo per non averle offerto la possibilità di riparare al difetto;
che il
ricorso è avversato dal GIAR, senza particolari osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il
Servizio dei permessi e dell'immigrazione, contestando in dettaglio le tesi
dell'insorgente;
considerato, in diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 32 cpv. 2
LALMC;
che la
legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata
dalla decisione impugnata, è certa (art. 43 PAmm);
che il
ricorso, tempestivo (art. 32 cpv. 2 LALMC e 46 PAmm), è dunque ricevibile in
ordine;
che le
misure adottate dall'autorità preposta all'applicazione degli art. 13a seg.
della legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri
(LDDS; RS 142.20) configurano provvedimenti amministrativi volti a garantire
l'attuazione della procedura di allontanamento di stranieri che soggiornano in
Svizzera senza permesso;
che tali
provvedimenti sono di principio privi di qualsiasi connotazione di natura penale;
che le
impugnative proposte contro le misure coercitive adottate dall'autorità in base
alle disposizioni succitate sono pertanto ricorsi di diritto amministrativo;
che nella
procedura amministrativa il diritto di patrocinio non è limitato agli avvocati
iscritti all'albo;
che il
monopolio dell'avvocato è infatti circoscritto ai procedimenti che si svolgono
davanti ai tribunali civili e penali ed alle autorità inquirenti o di accusa
(art. 1 cpv. 1 Legge sull'avvocatura; LAvv; RL 3.2.1.1.);
che nei
procedimenti fondati sulla LALMC il GIAR non può di conseguenza negare il
diritto di patrocinio ai rappresentanti non iscritti all'albo degli avvocati;
che il
rinvio alle disposizioni del CPT concernenti la designazione del patrocinatore,
di cui all'art. 11 LALMC, non estende il monopolio dell'avvocato sancito dall'
art. 1 LAvv ai procedimenti retti dalla LALMC;
che tale
rinvio è da intendere come una norma destinata a definire le modalità di
designazione del difensore d'ufficio da parte del GIAR (art. 50 CPP) e non come
una disposizione volta a limitare la libertà di scelta del rappresentante
legale da parte dello straniero toccato da misure coercitive;
che i
materiali legislativi richiamati dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
non permettono di accreditare la conclusione tratta dal GIAR;
che,
stando così le cose, il fatto che __________ fosse patrocinata dal __________,
anziché da un avvocato iscritto all'albo, non costituiva un valido motivo per
dichiarare irricevibile il ricorso da essa inoltrato contro il divieto 2 maggio
2000 pronunciato dal Dipartimento delle Istituzioni in applicazione della
LALMC;
che il
ricorso va pertanto accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli
atti all'istanza inferiore affinché statuisca nel merito di quell'impugnativa;
che dato
l'esito, non si prelevano né spese né tassa di giustizia;
che le
ripetibili sono invece poste a carico dello Stato (art. 31 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 13a LDDS; 9, 10, 11, 32 LALMC; 50 CPP;
1 LAvv; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22 maggio 2000 del GIAR è
annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al GIAR affinché
statuisca nel merito del ricorso inoltrato da __________ contro la decisione 2
maggio 2000 del Dipartimento delle Istituzioni.
-
Non si
prelevano né spese né tassa di giustizia.
-
Lo Stato
rifonderà alla ricorrente fr. 200.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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