Three-month suspension of public establishment license upheld

52.2000.144Autre juridiction14 déc. 2000Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a government decision confirming a three-month suspension of the license to operate a restaurant/bar after repeated noise-related contraventions. The administrative court held that the competence, standing, and timeliness requirements were met and decided on the file without further evidence. On the merits, it found that the repeated disturbances, prior warning, and additional fines during the appeal justified the maximum suspension period under the public establishments legislation. The appeal was therefore dismissed and court costs of CHF 400 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 68 lett. d LEsPub; suspension of a public establishment license for intolerable disturbance of public security, order and peace: the authority enjoys discretion in setting the duration up to the statutory maximum. The period must be proportionate to the objective gravity of the disturbances and may be upheld where a long series of violations over a short time, preceded by a warning, shows persistent non-compliance. Subsequent fines during the pending proceedings may corroborate the severity of the situation and defeat allegations of arbitrary or vexatious enforcement (consid. 3).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2000.144

Data decisione, Autorità: 14.12.2000, TRAM

Incarto n. 52.2000.00144

Lugano 14 dicembre 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 29 maggio 2000 della


patr. da: avv. __________

contro

la decisione 9 maggio 2000 del Consiglio di Stato (no. 1864) che conferma la risoluzione 9 maggio 2000 con cui la Sezione permessi e passaporti ha sospeso per 3 mesi l'autorizzazione a gestire il ristorante __________ di __________;

viste le risposte:

  • 1 giugno 2000 della Sezione dei permessi e passaporti;

  • 9 giugno 2000 del municipio di __________;

  • 21 giugno 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che la ricorrente __________ è titolare dell'autorizzazione a gestire il bar __________, situato a __________, in prossimità della __________;

che negli ultimi due anni l'esercizio pubblico è stato oggetto di 15 procedimenti contravvenzionali, promossi dal municipio di __________ per disturbo della quiete pubblica mediante musica ad alto volume e schiamazzi degli avventori;

che per queste infrazioni l'autorità comunale ha inflitto al gerente del locale altrettante multe d'importo variante tra 100.-- ed 800.-- fr.;

che il 22 luglio 1999 l'Ufficio permessi (UP) ha diffidato il gerente ad un maggior rispetto della quiete pubblica;

che in seguito a nuovi episodi di disturbo della quiete pubblica, verificatisi nel mese di gennaio di quest'anno e sanzionati con multe di 100.--, 200.-- e 400.-- fr., il 10 marzo 2000 il Dipartimento delle istituzioni (UP) ha sospeso l'autorizzazione a gestire il locale per la durata di tre mesi a far tempo dalla crescita in giudicato del provvedimento;

che con giudizio 9 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la sanzione, ritenendola adeguata alla gravità dell'infrazione commessa;

che contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo una riduzione del periodo di sospensione, che considera eccessivo;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, l'UP ed il municipio di __________, che contesta dettagliatamente le tesi dell'insorgente, rilevando di avere nel frattempo inflitto ulteriori 4 multe al gerente per disturbo della quiete pubblica e ritardata chiusura;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date (art. 72 LEsPub);

che il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 68 lett. d LEsPub l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è sospesa per un periodo massimo di tre mesi quando l'esercizio pubblico perturba in modo intollerabile la sicurezza, l'ordine e la quiete pubblica;

che la ricorrente non nega (più) che siano date le premesse per sospendere l'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico: contesta soltanto la durata del periodo di sospensione, ritenendolo eccessivo; tesi, che si limita a sostanziare con la pretesa di un ingiustificato accanimento nei suoi confronti da parte dell'autorità comunale;

che la durata del periodo di sospensione deve essere adeguatamente ragguagliata alla gravità oggettiva delle turbative su cui si fonda la sanzione;

che nell'evenienza concreta, l'autorità cantonale ha ritenuto che la lunga sequela d'infrazioni commesse nell'ambito della gestione del locale su un arco di tempo relativamente breve giustificasse l'adozione di una sanzione severa;

che la valutazione operata dall'autorità di prima istanza merita di essere condivisa: il fatto che la sanzione irrogata corrisponda al massimo della pena edittale non permette di ravvisarvi alcuna violazione del diritto;

che le quattro multe inflitte al gerente in costanza di litispendenza corroborano siffatta conclusione: la tesi dell'accanimento, avanzata dall'insorgente, non è suffragata da alcun elemento utile alla causa dell'insorgente;

che, stando così le cose, la decisione governativa impugnata, immune da violazioni del diritto, va senz'altro confermata;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 68, 72 LEsPub; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

public establishmentslicense suspensionproportionalitynoise disturbancepublic orderadministrative sanctioncourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the three-month suspension of the public establishment license was lawful and proportionate.

Solution extraite

The suspension was lawful and proportionate; the maximum statutory period was justified by the repeated disturbances over a short period.

Motifs extraits

The court found a long sequence of violations, prior warning, and additional fines during the proceedings. The appellant disputed only the duration, but offered no concrete basis showing legal error or disproportionality.

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