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Numero d'incarto:
52.2000.140
Data decisione, Autorità:
04.07.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00140
Lugano
4 luglio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 maggio 2000 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 3 maggio 2000 del Consiglio di Stato
(n. 1721) che annulla la decisione 13 dicembre 1999 con cui la Commissione
amministrativa della Fondazione __________ ha deliberato all'insorgente la
direzione lavori per la ristrutturazione dell'omonima casa per anziani;
viste le risposte:
-
30 maggio 2000 del
Dipartimento del Territorio;
-
6 giugno 2000 della
__________;
-
10 giugno 2000 dell'ing.
__________;
-
14 giugno 2000 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
-
che
nell'autunno del 1999 la Commissione amministratrice della Fondazione
__________ di __________ ha sollecitato alla ricorrente __________ e ad altri
tre professionisti un'offerta per la direzione dei lavori di ristrutturazione
della casa per anziani, di cui è proprietaria;
-
che,
valutate le offerte pervenutele, il 13 dicembre 1999 la suddetta Commissione ha
conferito il mandato alla ricorrente;
-
che con
giudizio 3 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha annullato la delibera, accogliendo
il ricorso contro di essa inoltrato dall'ing. __________, la cui offerta era
stata scartata;
-
che,
fondata la propria competenza sull'art. 208 LOC, il Governo ha in sostanza ritenuto
che la delibera violasse l'art. 33 della legge sulla protezione e
sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici
progettisti (LPPIA; RL 7.1.5.1), che obbliga tutte le pubbliche amministrazioni
a conferire gli incarichi per prestazioni di ingegneria o di architettura ad
uffici che operano con titolari, collaboratori o dipendenti iscritti all'OTIA
nei limiti delle loro specifiche qualifiche;
-
che il
Consiglio di Stato ha in particolare escluso che la collaborazione prestata
alla ricorrente da un ingegnere iscritto all'OTIA fosse atta a giustificare il
conferimento di un mandato per prestazioni d'architettura;
-
che
contro il predetto giudizio governativo la ditta __________ si aggrava davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento per motivi
che non occorre qui illustrare;
-
che
all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e l'ing.
__________, contestando partitamente le tesi dell'insorgente;
-
che la
Fondazione __________ si associa invece all'impugnativa;
Considerato, in diritto
-
che prima
di eventualmente entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia data
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);
-
che, notoriamente,
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire su ricorsi
proposti contro decisioni del Consiglio di Stato, di Dipartimenti o di commissioni
speciali non è data per clausola generale, ma secondo il cosidetto sistema
enumerativo, ovvero soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm;
Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm
n. 1 seg.);
-
che con
il giudizio qui impugnato il Consiglio di Stato ha statuito su un'impugnativa
inoltratagli dal qui resistente ing. __________ contro una determinazione
adottata dalla Commissione amministratrice della Fondazione __________;
-
che il
Governo ha fondato la sua competenza sull'art. 208 LOC, che prevede la possibilità
di ricorrere davanti ad esso contro le decisioni degli organi comunali;
-
che
secondo l'art. 9 LOC gli organi comunali sono esclusivamente l'assemblea o il
consiglio comunale, rispettivamente il municipio;
-
che,
evidentemente, la commissione amministratrice della fondazione comparente non
può essere assimilata ad un organo comunale;
-
che
l'art. 208 LOC non conferiva pertanto al Consiglio di Stato alcuna competenza a
statuire nel merito del ricorso proposto contro la deliberazione della
Fondazione __________;
-
che
nessun altra disposizione di legge attribuisce al Governo la competenza a statuire
su impugnative proposte contro determinazioni di organi esecutivi di fondazioni;
-
che
l'apparente natura giuspubblicistica della fondazione (Imboden Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 137 B IV) non porta a diversa conclusione;
-
che la
competenza del Consiglio di Stato non può nemmeno essere dedotta dall'art. 12
dello statuto della Fondazione __________, che prevede la possibilità di impugnare
le decisioni della Commissione amministratrice dapprima davanti al municipio ed
in seguito davanti al Consiglio di Stato;
-
che la
competenza è infatti stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni
di legge, non può essere fondata né modificata per accordo delle parti (art. 2
PAmm);
-
che la
succitata disposizione statutaria non configura evidentemente una norma di
legge suscettibile di derogare all'ordinamento delle competenze stabilito dal
diritto cantonale;
-
che,
esclusa la competenza del Consiglio di Stato, nessun altra disposizione di legge
conferisce al Tribunale cantonale amministrativo la competenza a statuire sul ricorso
in esame;
-
che il
fatto che il Consiglio di Stato si sia erroneamente considerato competente in
base all'art. 208 LOC non è sufficiente per giustificare il riconoscimento
della competenza di questo tribunale;
-
che sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso in esame va quindi dichiarato
irricevibile;
-
che il
difetto che inficia la decisione governativa impugnata è tuttavia talmente
grave ed evidente da giustificare l'accertamento della nullità dell'atto (cfr.
Imboden Rhinow, op. cit., N. 40 b IV);
-
che,
considerata l'erronea indicazione dei rimedi di diritto data dal giudizio impugnato,
si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
-
che a
carico del resistente __________ vanno comunque poste le ripetibili;
visti gli art. 208 LOC; 1, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è irricevibile.
1.1. È accertata la nullità della decisione 3
maggio 2000 del Consiglio di Stato (n. 1721).
1.2. Il ricorso 29 dicembre 1999 dell'ing.
__________ al Consiglio di Stato è irricevibile.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Il
resistente __________ rifonderà alla ricorrente fr. 600.- a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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