AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.125
Data decisione, Autorità:
22.08.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00125
Lugano
22 agosto
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 maggio 2000 del
Comune di __________
(rappr. dal __________)
contro
la risoluzione 12 aprile 2000 (n. 1516) del
Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso 25 gennaio 2000 della
__________, contro la decisione 12 gennaio 2000 con cui il municipio di
__________ ha respinto il reclamo di questa società contro l'imposizione
della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti
relativa all'anno 1999;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Ad
__________ il servizio di nettezza urbana é retto dal Regolamento per il servizio
di raccolta e di eliminazione dei rifiuti (in seguito: RSRER), approvato
dall'autorità cantonale il 23 giugno 1993. Il servizio é organizzato dal comune
(art. 1 RSRER) e la consegna dei rifiuti é obbligatoria (art. 3 RSRER). Per
finanziare il servizio l'art. 31 RSRER istituisce il prelievo annuale di tasse
che, per gli uffici in genere, sono comprese tra fr. 215.-- e fr. 645.-- (lett.
h).
b) Con ordinanza 4 aprile 1995 il municipio
di __________ ha determinato le tasse annue dovute per ciascuna categoria di
utenti. Per quanto concerne gli uffici in genere la tassa è stata fissata a fr.
420.--.
B. a) Il 29
ottobre 1999 i servizi amministrativi del comune di __________ hanno notificato
alla __________, con sede nel comune, in via __________, la tassa per il servizio
di raccolta e di eliminazione dei rifiuti a gravare gli uffici in genere concernente
l'anno stesso, calcolata in fedele applicazione dell'art. 31 lett. h RSRER e
dell'ordinanza 4 aprile 1995. Il tributo assommava pertanto a fr. 420.-- (oltre
all'IVA).
b) La __________ ha inoltrato reclamo contro
quella tassazione il 4 novembre 1999, affermando che i suoi uffici fossero a
__________. Ad __________ la società aveva soltanto la sede ed il recapito in
via __________, presso il domicilio del presidente del consiglio di
amministrazione, __________. La reclamante ha pertanto chiesto l'annullamento
dell'imposizione.
c) Con decisione 12 gennaio 2000 il
municipio ha respinto il reclamo, adducendo in particolare che l'imposizione
della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti prescindeva
dall'utilizzazione effettiva del servizio da parte del singolo utente.
C. a) Con
ricorso 25 gennaio 2000 la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato
avverso quella decisione municipale, della quale ha chiesto l'annullamento, ribadendo
di non utilizzare il servizio di nettezza urbana di __________ e documentando
di essere imposta per lo stesso servizio da parte del comune di __________.
b) Con risoluzione 12 aprile 2000 il
Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, argomentando che la ricorrente non
teneva uffici ad __________. L'imposizione della stessa difettava pertanto
della necessaria base legale.
D. Con ricorso
3 maggio 2000 il comune di __________ è insorto innanzi a questo Tribunale
contro quel giudicato governativo. L'insorgente sostiene che l'obbligo di
corrispondere la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei
rifiuti discende già dal fatto che la __________ abbia la propria sede nel
comune, ove essa riceve anche le comunicazioni provenienti dalle autorità fiscali
(cantonali e comunali). Il ricorrente ha pertanto sollecitato l'annullamento
del giudizio governativo e la conferma della decisione municipale 12 gennaio
2000.
Il Consiglio di Stato e la __________ hanno
sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è inoltre
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente
certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine e può inoltre
essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. La
tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di
utilizzazione, ossia un compenso particolare imposto al privato per una
prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (DTF 111
Ia 326 = RDAT 1986 N. 38 pag. 67, consid. 7, in re comune di __________). Essa
deve pertanto poggiare su di una legge in senso formale ed ossequiare inoltre i
principi della copertura dei costi (condizione comunque controversa per talune
tasse di utilizzazione) e della proporzionalità: principio quest'ultimo che
secondo la terminologia comunemente invalsa in materia di tributi causali
assume la qualifica di equivalenza (cfr. per tutte le enunciazioni che
precedono DTF 118 Ia 320 segg. in re comune di __________, consid. 3, 4b e 4c
rispettivamente; inoltre DTF 111 Ia 326, consid. 7). La fissazione della tassa
in rassegna deve indi ossequiare il principio di uguaglianza ancorato all'art.
4 Cost. ed il divieto d'arbitrio che ne discende (RDAT 1986 N. 38 pag. 66 seg.,
consid. 6). In quanto corrispettivo di una prestazione speciale ai sensi degli
art. 31 cpv. 2 (31b cpv. 1 dal 1 luglio 1997) e 48 cpv. 1 LPAmb la tassa per il
servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti deve infine rispettare il
principio della causalità sancito all'art. 2 LPAmb medesima (STA inedite
1.12.1993 in re K.-T., consid. 4; 2.5.1994 in re P. e LLCC, consid. 5.4.;
7.9.1994 in re M. SA, consid. 2; 28.4.1995 in re B., consid. 2 non pubblicato
in RDAT II-1995 N. 23; 30.7.1996 in re comune di __________, consid. 2.1.;
23.9.1996 in re S., consid. 2.1.; 15.10.1996 in re comune di __________,
consid. 2.1.; 27 febbraio 1997 in re comunione ereditaria fu A. C., consid.
2.1.; URP 1994 N. 13, pag. 90 segg.). Come ha avuto modo di affermare il
Tribunale federale in due recenti sentenze il prelievo dei costi concernenti il
trattamento dei rifiuti urbani non avviene tuttavia in applicazione diretta dei
combinati art. 2 e 48 LPAmb. E' infatti necessaria una regolamentazione
cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni, rispettivamente i comuni ai
quali tale compito é delegato (com'è il caso per il nostro Cantone) godono di
un certo margine di decisione. In questo ambito, in particolare, il principio
della causalità non può venire interpretato nel senso che é lecita solo una
ripartizione dei costi proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente
prodotta. Questa interpretazione obbligherebbe in pratica gli enti pubblici ad
introdurre la cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale
non ha inteso limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in
una materia politicamente così discussa (cfr. DTF 20.11.1995 in re comune di
__________ e comune di __________, consid. 10b e 10c rispettivamente, pubblicati
in RDAT I-1996 n. 51 e 52). Il Tribunale federale ne ha concluso che i Cantoni
rispettivamente i comuni godono di una notevole libertà nello stabilire le
tariffe per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti: le stesse
dovranno comunque tendere a conseguire quanto disposto dall'art. 2 LPAmb
rispettando nel contempo, com'é già stato detto, il principio della parità di
trattamento e il divieto d'arbitrio (ibidem).
2.2. Con modifica 20 giugno 1997, entrata in
vigore il 1 novembre successivo, è stato introdotta nella LPAmb una nuova disposizione
regolamentante il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani, l'art.
32a, dal seguente tenore:
"1. I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei
rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito,
siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio
di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:
a. del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati;
b. dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti per i rifiuti;
c. degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli
impianti;
d. degli interessi;
e. degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento
e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze
legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio.
-
Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al
principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei
rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in
altro modo.
-
I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie
riserve finanziarie.
-
Le basi di calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico."
L'art. 32a LPAmb concretizza il principio
generale di causalità ancorato all'art. 2 LPAmb nel contesto del finanziamento
dello smaltimento dei rifiuti urbani (Messaggio del Consiglio federale 4
settembre 1996, pubbl. in FF 1996, 1041 segg., 1060; inoltre DTF 125 I 449
segg. = URP 2000, pag. 133 segg, consid. 3b, in particolare bb e cc). Sebbene
l'art. 32a LPAmb fissi taluni precisi criteri che i Cantoni rispettivamente i
comuni devono osservare nella determinazione delle tasse di smaltimento dei
rifiuti urbani, il margine di manovra lasciato loro per soddisfare il principio
di causalità rimane pur sempre ampio (Messaggio citato, pag. 1061). Il testo
dell'art. 32a cpv. 1 lett. a LPAmb, che vincola la fissazione della tassa al
tipo ed alla quantità dei rifiuti consegnati, si pone anzi, in una certa
misura, in conflitto con le intenzioni di Consiglio federale e Parlamento di
limitare al minimo detto margine, creando semplicemente un quadro generale
entro cui Cantoni e comuni avrebbero dovuto operare (cfr. V. Huber-Wälchli,
Finanzierung der Entsorgung von Siedlungsabfälle durch kostendeckende und
verursachgerechte Gebühren, URP 1999, 35 segg., 42 seg. con rinvii - alla nota
28 - agli interventi del consigliere agli Stati G.-R. Plattner e della
consigliera federale R. Dreifuss in BUCS 1996, pag. 1163 seg. e 1166).
2.3. La legislazione ticinese, che affida ai
comuni la competenza di raccogliere ed eliminare i detriti solidi (art. da 68 a
70 LALIA), li autorizza nel contempo a fissare le tasse per la copertura delle
relative spese. L'art. 70 LALIA dispone che i comuni devono disciplinare
mediante regolamento, da approvare dal Governo (cpv. 3), il servizio comunale
di raccolta ed eliminazione dei detriti solidi (cpv. 1): questo regolamento può
prevedere tasse che garantiscano la copertura delle spese (cpv. 2). L'art. 70
cpv. 2 LALIA lascia quindi al legislatore comunale ogni decisione circa il
principio ed i criteri di imposizione, limitandosi a fissare il limite superiore
della stessa. Ne discende che, sicuramente almeno per quanto concerne il
prelievo delle tasse, i comuni ticinesi dispongono di una notevole libertà di
decisione: godono pertanto di autonomia costituzionalmente protetta (RDAT 1986
N. 38 consid. 4; 1989 N. 39 consid. 3b; I-1991 N. 30 consid. 4b; I-1996 n. 51,
consid. 7).
- 3.1. Il
Consiglio di Stato ha negato al comune la possibilità di percepire il controverso
tributo per il motivo che la __________ non tiene uffici ad __________. La sua
imposizione difetta pertanto già della necessaria base legale. L'opinione del
Governo merita tutela. Non è difatti controverso che la società resistente non
ha uffici nel comune di __________, ove ha la sua sede presso il domicilio del
presidente del consiglio di amministrazione, ma che svolge la sua attività in
uffici ubicati nel palazzo __________ a __________, in via __________. Essa
viene inoltre imposta da quest'ultimo comune per il servizio di nettezza urbana
da svariati anni nella categoria degli uffici. La resistente non ricade
pertanto nel campo di applicazione dell'art. 31 RSRR di __________, il quale
non determina l'assoggettamento delle persone giuridiche a dipendenza della
sede nel comune, bensì in funzione dello svolgimento di una determinata
attività nello stesso che possa dar luogo alla produzione di rifiuti (cfr. la
suddivisione operata in aziende industriali, artigianali, commerciali, uffici,
ecc. alle lettere g ed h di questa norma).
3.2. L'assenza di una sufficiente base
legale legittimante l'imposizione della tassa in rassegna rende inutile l'esame
dell'argomento principale sostenuto dal comune, che - per comunque spuntare
l'incasso del tributo - si appella al noto principio sviluppato dalla
giurisprudenza, secondo cui quando un servizio pubblico, come quello di nettezza
urbana, è obbligatorio la tassa può essere imposta anche presso chi non utilizza
il servizio medesimo, la causa dell'imposizione essendo allora costituita non
tanto dalla prestazione speciale effettivamente ricevuta bensì dalla possibilità
di usufruire in qualsiasi momento del servizio pubblico (cfr. tra le
innumerevoli sentenze di questo Tribunale sull'argomento RDAT II-1995 N. 23
ibidem; Imboden/Rhinow/
Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung, Nr.
110 B VI e relativi riferimenti, segnatamente alla sentenza del Tribunale
federale pubbl. in ZBl 80/1979 pag. 303 consid. 4c; inoltre la recente STF
inedita 28 ottobre 1996, riassunta in URP 1997, pag. 39 segg., consid. 4a):
servizio che l'ente pubblico deve provvedere a mantenere efficiente, sopportandone
i costi, anche in assenza di utilizzazione da parte del singolo utente e che
anzi deve tenersi pronto in qualsiasi momento ad evacuare e smaltire un incremento
di rifiuti dipendenti proprio dall'azione di questi (cfr. alle considerazioni
svolte nella STA inedita 1.12.1993 in re K.-T., consid. 5.3., relativamente al
prelievo della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti
a carico dei proprietari di residenze secondarie). Per legittimare
l'imposizione basta quindi che l'utente sia atto a produrre dei rifiuti. La
possibilità per l'ente pubblico di imporre una tassa per un servizio pubblico
obbligatorio, quale quello di nettezza urbana, indipendentemente dall'utilizzazione
effettiva dello stesso é volta a scongiurare il tentativo (dell'utente) di
sottrarsi all'obbligo di far capo al servizio per ragioni di ordine economico,
cioè per risparmiare il pagamento della tassa (URP 1997 citato, pag. 41,
consid. 4a; STA inedita 3 febbraio 1998 in re comune di __________, consid.
4.2.).
Sennonché, la menzionata tesi ricorsuale
andrebbe comunque sia disattesa nel concreto caso. In effetti la resistente non
svolge alcuna attività nel comune di __________, per cui non è in condizione -
nemmeno potenzialmente - di produrre dei rifiuti nello stesso. L'invio della
corrispondenza da parte delle autorità fiscali al domicilio di __________ del
presidente del consiglio di amministrazione della società, presso cui
quest'ultima ha il recapito, non permette di mutare questa conclusione, poiché
non basta - da solo ed, eventualmente, insieme a qualche altra modesta corrispondenza
- per fondare uno svolgimento dell'attività della società in rassegna nel comune.
-
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso del comune di __________
deve essere respinto e la risoluzione impugnata confermata.
-
La tassa
di giudizio è posta a carico del comune ricorrente, intervenuto a tutela di
interessi economici propri (art. 28 PAmm), il quale deve essere altresì
condannato a rifondere alla resistente, assistita da un patrocinatore, delle
adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost., 2, 31, 31b, 32a, 48 LPAmb, da
68 a 70 LALIA, 208, 209 LOC; 18, 28, 31, 43, 46 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del comune di __________, il quale è
inoltre condannato a versare alla resistente un identico importo per
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster