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Numero d'incarto:
52.2000.122
Data decisione, Autorità:
05.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00122
Lugano
5 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 maggio 2000 della
patr. dallo studio legale __________
contro
la decisione 29 marzo 2000 del Consiglio di Stato
(n. 1325) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 15 settembre 1999 rilasciata dal municipio di __________ a
__________ per la costruzione di due case monofamiliari con piscina (part. n.
__________ RF);
viste le risposte:
-
16 maggio 2000 di
__________;
-
16 maggio 2000 del
Consiglio di Stato;
-
19 maggio 2000 del
comune di __________;
-
06 giugno 2000 del
Dipartimento del territorio, Ufficio domande di costruzione e dell'esame di
impatto ambientale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel corso
del mese di maggio 1999 __________ ha chiesto al municipio di __________ il
permesso di costruire due case d'abitazione monofamigliari contigue, dotate di
piscina e darsena, su un fondo situato in località __________, tra la strada
che porta al nucleo di __________ ed il lago (part. no. __________ RF), di
fronte al quartiere __________, un complesso formato da sette ville costruite
alcuni decenni orsono dal noto architetto __________.
Alla domanda si è opposta la __________,
proprietaria del terreno confinante verso N (part. no. __________ RF), che
ravvisava fra l'altro nell'intervento un'inammissibile compromissione dei
valori estetici e paesaggistici tutelati dal PR.
Il Dipartimento del territorio, dal canto
suo, si è limitato ad opporsi alla realizzazione della darsena.
B. Raccolto il
preavviso parzialmente favorevole del Dipartimento del territorio, il 15
settembre 1999 il municipio di __________ ha autorizzato la costruzione delle
due case e delle relative piscine, accogliendo le opposizioni limitatamente
alla realizzazione della darsena.
C. Con
giudizio 29 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo
l'impugnativa contro di essa inoltrata dalla __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che le
costruzioni non disattendessero le disposizioni poste a tutela del sito
pittoresco in cui è situato il fondo dedotto in edificazione.
D. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa
licenza edilizia.
L'insorgente rimprovera anzitutto al
Consiglio di Stato di aver accertato i fatti in modo inesatto, ritenendo, a
torto, che il complesso residenziale costituito dalle ville costruite
dall'arch. __________ si situasse interamente sul lato opposto del canale che
lo separa dal terreno su cui verrebbero a sorgere le case in contestazione. In
realtà, una di quelle ville sorgerebbe sullo stesso lato del canale. Già per
questo motivo il giudizio impugnato andrebbe annullato.
Il municipio, prosegue l'insorgente, avrebbe
inoltre omesso di applicare l'art. 54 NAPR, che gli permette di ordinare
qualsiasi misura di carattere estetico-architettonico al fine di garantire un
opportuno inserimento paesaggistico. In particolare, l'autorità comunale
avrebbe, a torto, rinunciato ad imporre un orientamento degli edifici atto a
migliorare il loro inserimento nel contesto del quartiere __________.
La CBN, soggiunge, non si sarebbe inoltre
preoccupata di tutelare il quadro paesaggistico con la stessa determinazione
con cui è intervenuta due anni orsono in un caso analogo, interessante il
comprensorio in questione. Recependo acriticamente il preavviso della CBN, il
Consiglio di Stato sarebbe incorso in una violazione del diritto per abuso di
potere.
L’Esecutivo cantonale, conclude
l'insorgente, avrebbe infine omesso di rilevare che il quartiere __________ sta
per essere inserito nell'inventario dei beni culturali protetti dalla relativa
legge cantonale, entrata in vigore il 1. novembre 1997.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed
il Dipartimento del territorio (UDC) senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
rilasciatario della licenza, contestando dettagliatamente le tesi
dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, già opponente e proprietaria di un fondo situato nelle
immediate vicinanze della controversa edificazione, è certa.
Il ricorso, tempestivo, può essere deciso
sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm).
- 2.1. I
siti pittoreschi rientrano nel novero delle cose immobili che l'art. 1 DLBN assoggetta
a particolare protezione, in quanto componenti costitutive dalla bellezza naturale
del paese e dal suo aspetto caratteristico. Sono considerati siti pittoreschi
quelle parti del paesaggio, esplicitamente dichiarate tali dai piani regolatori
comunali o da specifici piani cantonali (art. 5 RBN), nelle quali si accentua
la bellezza del paese, come laghi, fiumi e bacini circostanti, dossi, canali,
avvallamenti, colline, nuclei urbani e rurali (art. 2 lett. e RBN).
I siti pittoreschi, dispone l'art. 3 cpv. 2
lett. c RBN, non devono essere alterati. Ogni intervento deve integrarvisi
convenientemente. In particolare, è vietato compromettere o anche solo modificare
in modo apprezzabile il carattere e l'armonia dell'ambiente naturale o
antropico in genere.
Il concetto di alterazione non si identifica
con quello di deturpazione, su cui si fonda la protezione dei paesaggi e dei
panorami pittoreschi (art. 2 cpv. 2 lett. d RBN). Per risultare conforme al
divieto di alterazione sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett. c RBN non basta che
l'intervento non ingeneri un effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del
paesaggio. La norma esige che vi si inserisca convenientemente, evitando di
alterare il carattere e l'armonia dell'ambiente circostante.
Analogamente al concetto di deturpazione,
anche quello di alterazione è di natura indeterminata. L'autorità chiamata ad
applicarlo è quindi tenuta ad individuarne il contenuto precettivo sulla base
dei criteri indicati dalla normativa in esame. In questo processo
interpretativo, l'autorità fruisce di una certa latitudine di giudizio. Il metro
di valutazione resta comunque quello di una collettività assai vasta, che
esprime un giudizio generale e non quello di singole persone dotate di
particolare sensibilità estetica e speciale indirizzo artistico.
Trattandosi di normative di diritto
cantonale, il Consiglio di Stato esamina di principio liberamente le
valutazioni espresse dai competenti servizi dipartimentali. Il Tribunale
cantonale amministrativo deve invece limitarsi a verificare che le conclusioni
tratte dalle istanze inferiori non violino il diritto, segnatamente sotto il
profilo di un abuso della latitudine di giudizio che l'art. 3 cpv. 2 lett. c
RBN riserva all'autorità decidente in ordine all'interpretazione del concetto
di alterazione. Censurabili, in questa sede, sono soltanto le valutazioni
insostenibili in quanto sprovviste di ragioni oggettive, fondate su
considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesive dei principi generali
del diritto amministrativo.
2.2. Nell'evenienza concreta, il resistente
intende costruire due ville gemelle e contigue su un fondo pianeggiante (part.
n. __________ RF), situato di fronte al complesso residenziale di cui si è
detto in narrativa e facente parte di un comprensorio dichiarato sito pittoresco
dal piano del paesaggio di __________.
Le due ville contigue, strutturate su due
livelli, sono costituite da due corpi principali a pianta rettangolare, dotati
di un tetto a quattro falde ed uniti fra loro da un elemento di congiunzione,
formato da un corpo ad un solo piano destinato alle autorimesse (lato E) ed
alle cucine (lato W). L'espressione architettonica è di tipo convenzionale, per
non dire banale. Le facciate dispongono di aperture rettangolari orientate sulla
verticale, con l'aggiunta di alcuni elementi decorativi (cornicioni profilati,
colonne, archi e lesene), volti a conferire dignità e prestigio agli edifici.
Valutato l'intervento per rapporto al
contesto ambientale in cui verrebbe ad inserirsi, il Dipartimento del
territorio l’ha ritenuto conforme all’art. 3 cpv. 2 lett. c RBN. Fondandosi sul
qualificato preavviso espresso dalla CBN, ha in particolare negato che fossero
dati gli estremi di un'inammissibile alterazione del sito pittoresco protetto
da tale norma. Il Consiglio di Stato ha condiviso le tesi delle istante
inferiori, ritenendo a sua volta che le costruzioni si integrassero
adeguatamente nel quadro del paesaggio.
Le deduzioni delle precedenti istanze, per
quanto opinabili possano apparire all'insorgente, non procedono da un abuso
della latitudine di giudizio che detta norma riserva all'autorità cantonale in
ordine all’interpretazione del concetto indeterminato di alterazione. Tenuto
conto di tutte le circostanze, esse appaiono ancora sostenibili.
Anche se l'intervento non denota una
particolare sensibilità verso le esigenze di tutela che il quartiere __________
richiama, si può ancora ragionevolmente sostenere che non modifichi in misura
intollerabile il carattere e l'armonia dell'ambiente naturale circostante. Il
fatto che il Consiglio di Stato abbia omesso di considerare che una delle sette
ville che compongono il quartiere __________ si situi sullo stesso lato del
canale su cui verrebbero a sorgere le controverse costruzioni non inficia le deduzioni
tratte in ordine al loro inserimento nel quadro paesaggistico. La valutazione,
operata dalla precedente istanza sulla base delle risultanze di un sopralluogo,
considera in effetti l'ambiente naturale ed antropico come un tutt'uno,
prescindendo dalle singole componenti. In quest'ordine di idee, nemmeno il
fatto che il Consiglio di Stato abbia considerato il canale un elemento di
separazione tra le costruzioni in esame e il predetto insediamento permette di
sovvertire le conclusioni alle quali è pervenuto. La funzione di coordinamento
che questo canale può avere nell’ambito del quartiere non basta a rendere
insostenibile la valutazione operata dal Governo.
Prive di rilievo sono pure le censure che
l’insorgente solleva con riferimento al minor interesse, manifestato dalla CBN
nei confronti dell’intervento in esame rispetto a quello che la stessa
commissione aveva manifestato due anni orsono, in occasione di un intervento
riguardante una delle ville del quartiere __________. Le differenze che
caratterizzano le due situazioni non permettono di trarre deduzioni utili alla
causa dell’insorgente.
Ne discende, che in quanto riferito
all'applicazione dell'art. 3 cpv. 2 lett. c RBN, il ricorso dev'essere
respinto.
- 4.1.
Giusta l'art. 54 cpv. 8 NAPR il municipio può ordinare qualsiasi misura di carattere
estetico-architettonico (volumetria, orientamento degli edifici, tipo e colore
dell'intonaco, aperture, ecc.) al fine di garantire un opportuno inserimento
paesaggistico e per la salvaguardia degli obbiettivi del PR.
L'intervento correttore del municipio è
rimesso all'apprezzamento dell'autorità comunale. La relativa decisione è
quindi censurabile soltanto nella misura in cui procede da un esercizio abusivo
del potere discrezionale che tale norma riserva al municipio.
4.2. In concreto, l'insorgente rimprovera al
municipio di non essersi prevalso di questa norma per imporre un diverso orientamento
delle costruzioni, allineandole sull'asse di via __________.
La censura è infondata. Non si può in
effetti rimproverare all’autorità comunale di aver esercitato in modo lesivo
del diritto il potere discrezionale conferitole dalla norma succitata, per aver
rinunciato ad esigere di orientare le costruzioni parallelamente alla strada.
L’orientamento previsto dal progetto, fondato sull'asse che divide il terreno,
si scosta invero di pochi gradi da quello auspicato dalla ricorrente e non è
privo di ragioni oggettive. La rinuncia del municipio a correggere
l’orientamento appare del tutto sostenibile. Va quindi tutelata.
- Del tutto
prive di fondamento sono le censure che la ricorrente solleva infine con riferimento
alla legge sulla protezione dei beni culturali (RL 9.3.2.1).
Le ville dell'arch. __________, per quanto
pregevoli e meritevoli di tutela, non sono per il momento soggette ad altri
vincoli di protezione oltre a quelli che derivano dalla loro inclusione in un
comprensorio dichiarato sito pittoresco.
Anche da questo profilo, la decisione
governativa impugnata regge quindi alle critiche dell'insorgente.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa e le ripetibili seguono la
soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 3 LPT; 1 DLBN; 2, 3 RBN; 54 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio di fr. 800.-- è a carico dell'insorgente, che rifonderà al resistente
fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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