AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2000.121
Data decisione, Autorità:
05.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00121
Lugano
5 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 maggio 2000 di
rappr. da __________
contro
la risoluzione 29 marzo 2000 (n. 1330) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 30 novembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso di
dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________, cittadina lettone, è entrata in Svizzera il 1° settembre 1995 beneficiando
di diversi permessi di dimora temporanei (L), l'ultimo dei quali con scadenza
al 31 dicembre 1995, per esibirsi come ballerina in vari locali notturni. Dal 5
gennaio al 25 marzo 1996, essa ha dimorato illegalmente a __________. Il 13
marzo 1996, dopo una conoscenza di quattro mesi, la ricorrente ed il cittadino
elvetico __________ hanno presentato promessa nuziale. Per tale motivo,
l'interessata è stata posta al beneficio di un permesso L, al fine di contrarre
matrimonio. Le nozze sono state celebrate il 4 giugno 1996 a __________. A
partire da quella data, __________ ha ottenuto un permesso di dimora annuale B,
in seguito regolarmente rinnovato con ultima scadenza al 4 giugno 1999, per
vivere con il marito in via alla __________ a __________. Dalla loro unione non
sono nati figli.
b) Il 5 maggio 1998, i coniugi __________ si
sono separati di fatto. La ricorrente si è trasferita a __________, successivamente
a __________ in una camera d'albergo. Il 25 settembre 1998, il Pretore del
Distretto di Lugano ha dichiarato decaduto il tentativo di conciliazione tra i
coniugi __________. Il 4 dicembre 1998, __________ ha promosso un'azione di
divorzio, alla quale la moglie si è opposta il 3 maggio 1999 postulando a sua
volta la separazione legale per tempo indeterminato. Nel corso dell'udienza
preliminare e del dibattimento finale svoltisi il 5 luglio successivo,
__________ ha aderito alla domanda di separazione della moglie. Il 6 luglio
1999, il Pretore ha pronunciato la separazione tra i coniugi __________ a tempo
indeterminato (inc. OA 98.847). Il 28 settembre 1999, con effetto dal 1°
ottobre successivo, __________ e tale __________ hanno sottoscritto un contratto
di locazione per un appartamento a __________.
c) Durante il soggiorno in Svizzera,
l'insorgente ha lavorato come cameriera in diversi esercizi pubblici di
__________, alternando la sua attività con diversi periodi di disoccupazione.
B. Il 30
novembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni ha respinto la domanda presentata da __________ volta al
rinnovo del suo permesso di dimora con cambiamento del posto di lavoro e di
indirizzo. L'autorità ha in sostanza ritenuto che, non vivendo più insieme al marito
dal maggio 1998 e non essendovi elementi comprovanti una possibile
riconciliazione dei coniugi, non sussistevano più le condizioni per le quali
era stato concesso il permesso per soggiornare in Svizzera alla ricorrente.
Alla stessa è stato fissato un termine con scadenza al 31 gennaio 2000 per
lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata resa in applicazione
degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.
C. Con
giudizio 29 marzo 2000, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo
ha ritenuto che non sussistesse più un legame tra il marito svizzero e la straniera
almeno dal maggio 1998 e che i coniugi non fossero intenzionati a riprendere la
vita in comune. Ha quindi considerato manifestamente abusivo appellarsi a tale
connubio al fine di poter continuare a dimorare sul territorio elvetico.
L'Esecutivo cantonale ha per contro lasciato aperto il quesito a sapere se il
matrimonio contratto fosse di natura fittizia, nonostante avesse rilevato diversi
indizi in tal senso, segnatamente la breve durata della convivenza, la mancanza
di un permesso della ricorrente per risiedere in Svizzera e il fatto che già
l'8 agosto 1996 il marito di quest'ultima aveva comunicato all'allora Sezione
degli stranieri che la sua consorte aveva lasciato l'abitazione coniugale
perché aveva allacciato una relazione con un altro uomo. Ha pure ritenuto che
la dichiarazione 28 dicembre 1999 sottoscritta dai coniugi, con la quale
avevano asserito di aver ripreso i loro rapporti, fosse stata prodotta per meri
motivi di causa. Visto che la relazione coniugale non era più intatta, il
Governo ha ritenuto che la cittadina lettone non potesse richiamarsi nemmeno
all'art. 8 CEDU. Ha inoltre rilevato come l'interessata non potesse invocare
nemmeno il fatto di lavorare al fine di poter continuare a soggiornare in
Svizzera, in quanto l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa era
una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo
scopo della sua dimora. L'Esecutivo cantonale ha infine considerato esigibile
il rientro della ricorrente nel proprio Paese d'origine.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che le venga rinnovato
il permesso di dimora. In sostanza, contesta che esistano indizi di matrimonio
fittizio e di un abuso del diritto nell'invocare il vincolo matrimoniale al
fine di soggiornare in Svizzera. In particolare, sostiene di essersi separata
dal marito principalmente a causa della tossicodipendenza di quest'ultimo e del
carattere irascibile e violento da questi assunto nei suoi confronti tanto da
averla costretta a prendere contatto con il Consultorio delle donne di
__________. Chiede che venga esperita l'istruttoria, procedendo segnatamente
all'audizione del coniuge e di __________, al fine di dimostrare di non aver
concluso un matrimonio di convenienza. La convenzione sulle conseguenze
accessorie della separazione, sottoscritta con il coniuge il 23 giugno 1999
durante la procedura di separazione e in seguito omologata dal Pretore, nonché
la dichiarazione 28 dicembre 1999 versata agli atti dinnanzi al Consiglio di
Stato con cui i coniugi affermano di aver ripreso i loro rapporti,
dimostrerebbero come essa ed il marito non abbiano mai escluso la possibilità
di riprendere la vita in comune.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, in seguito. Dal canto suo, il dipartimento propone di dichiarare
il gravame irricevibile siccome tardivo.
F. Il 19
giugno 2000, il Tribunale ha richiamato presso la Pretura di Lugano-sezione 6
l'incarto concernente la procedura di divorzio/separazione dei coniugi
__________ (inc. n. OA.98.847). Invitata ad esprimersi in merito, l'insorgente
ha in sostanza ribadito le proprie argomentazioni ricorsuali.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In materia di polizia degli stranieri
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo
laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica di Lettonia alcun trattato che regoli in modo
specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini lettoni, accordo dal quale
potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto,
l'interessata è sposata con __________ dal 4 giugno 1996. Di conseguenza essa
ha, in linea di principio, diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti
al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve
concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa
inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle
rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. La legittimazione della ricorrente è
certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, inoltrato tenendo conto delle
ferie pasquali (art. 13 cpv. 1 lett. a PAmm), è tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm). Il dipartimento chiede che il gravame venga dichiarato irricevibile, in
quanto la Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di
persone straniere non prevede alcuna sospensione della decorrenza dei termini
(art. 10 LALPS). Secondo la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, l'art. 13
PAmm non troverebbe applicazione nel caso in rassegna, in quanto la LALPS
avrebbe il tenore di lex specialis (art. 1 cpv. 2 PAmm), per analogia
alla Legge tributaria (LT). A torto. La LALPS riunisce in una sola legge i
disposti dei sei decreti esecutivi cantonali in materia di stranieri
precedentemente in vigore. La normativa è pertanto una legge quadro, che si
prefigge essenzialmente due obiettivi: da una parte, il riordino formale della
legislazione cantonale in materia e, dall'altra, la concentrazione in un atto
legislativo adeguato delle basi su cui fondare la competenza delle relative decisioni
cantonali (v. Messaggio 28 maggio 1997, n. 4649, del Consiglio di Stato
concernente la Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di
persone straniere, pagg. 4-5; Rapporto 12 maggio 1998, n. 4649 R, della Commissione
della legislazione sul citato messaggio, pag. 2). Attraverso la LALPS il legislatore
non ha per contro inteso impedire l'applicazione, a titolo sussidiario (ovvero
fatta salva una diversa, specifica regolamentazione in essa contenuta), delle
disposizioni nella PAmm, sancita all'art. 1 cpv. 1 di quest'ultima. Questa
conclusione è, d'altra parte, espressamente corroborata dal Messaggio governativo,
giusta cui "per quanto non diversamente disposto dalla presente Legge
trovano applicazione le normative della Legge di procedura per le cause
amministrative (…) e, di riflesso, del Codice di procedura civile"
(cfr. Messaggio citato, pag. 11). In concreto la LALPS non regolamenta
l'istituto delle ferie giudiziarie: le relative procedure di ricorso sono
pertanto assoggettate alle stesse giusta l'art. 13 PAmm.
1.6. Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.
1.7. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, integrati dall'incarto richiamato dal Tribunale presso la Pretura
del Distretto di Lugano relativo alla procedura di divorzio/separazione dei coniugi
__________, senza dover procedere all'assunzione delle prove notificate dalla
ricorrente (audizione del marito e di __________ col quale l'interessata aveva
sottoscritto il contratto di locazione per l'appartamento in cui vive
attualmente), chieste al fine di dimostrare che il matrimonio non era stato
concluso per eludere la legislazione in materia di polizia degli stranieri
(ricorso ad 8), in quanto non appaiono idonee a procurare a questo Tribunale la
conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1
PAmm). Tanto più che il Consiglio di Stato ha fondato la propria decisione
sull'abuso manifesto del diritto nell'invocare il vincolo coniugale.
-
Come già
indicato in precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone
che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della
medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le
prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente
quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere
negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene
invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto,
non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,
p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78).
Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si
richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere
il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid.
4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente
la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b).
Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera
dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso
garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso
l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il
diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di
essere allontanato dalla Svizzera.
-
In
concreto, va in primo luogo ricordato che il Consiglio di Stato, nonostante
abbia ritenuto che vi fossero alcuni indizi di matrimonio fittizio (risoluzione
ad E., pag. 11), ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del
diritto nell'invocare il vincolo coniugale. Cadono pertanto nel vuoto gli
argomenti addotti dalla ricorrente al fine di confutare l'esistenza della
natura fittizia del matrimonio (in particolare la breve durata della
convivenza, la mancanza di un permesso dell'interessata per risiedere in Svizzera,
l'abbandono provvisorio del tetto coniugale nel 1996).
-
4.1. Ai
fini del giudizio, va osservato che la ricorrente, cittadina lettone, è stata
autorizzata a dimorare in Svizzera al fine di convolare a nozze e vivere
insieme al marito, dopo che aveva soggiornato illegalmente a __________ dal 5
gennaio al 25 marzo 1996 (v. decreto di multa 8 novembre 1996, n. 96 1101/407,
dell'allora Sezione degli stranieri). A partire dal matrimonio celebrato il 4
giugno 1996, i coniugi __________ hanno tuttavia vissuto insieme soltanto per
poco meno di due anni. Dall'inserto di causa risulta infatti che essi si sono
separati di fatto il 5 maggio 1998. Sebbene sia stato il marito dell'insorgente
a promuovere azione di divorzio il 4 dicembre 1998, con risposta 3 maggio 1999 __________
non si è semplicemente opposta ma ha a sua volta chiesto la pronuncia di
separazione a tempo indeterminato alla quale il consorte ha successivamente
aderito. Nonostante che il 23 giugno 1999 i coniugi avessero sottoscritto una
convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione pur non escludendo
la possibilità di riprendere la convivenza, nel corso del dibattimento finale
relativo alla procedura di divorzio/separazione svoltosi il 5 luglio 1999,
entrambi hanno dichiarato al Pretore di aver frattanto organizzato ciascuno autonomamente
la propria vita e di escludere la possibilità di ripristino della vita in
comune. Il 6 luglio 1999, dopo aver raggiunto il convincimento che le relazioni
tra __________ e __________ erano "ormai sicuramente turbate e scosse
al punto tale da non potersi ragionevolmente esigere dai coniugi la ripresa
della vita in comune", il Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano-Sezione 6 ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato
tra i coniugi. La sentenza pretorile è regolarmente cresciuta in giudicato.
4.2. Da quanto
precede risulta in modo manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il
proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da due anni, al fine
di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno. La ricorrente sostiene invero
che la separazione dal marito fosse dovuta a causa della tossicodipendenza di
quest'ultimo e del conseguente atteggiamento da questi assunto nei suoi
confronti; il marito l'avrebbe picchiata e costretta a prendere contatto con il
Consultorio delle donne di __________. Sennonché, non solo le asserite
difficoltà incontrate dall'insorgente durante la comunione domestica non l'hanno
spinta a chiedere l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, ma
essa ha finanche riconosciuto che la situazione di crisi coniugale è stata "la
conseguenza di fatti dei quali nessuno dei due coniugi sopporta una
responsabilità preponderante" (v. risposta all'azione di divorzio e
riconvenzione di separazione 26 febbraio 1999, p. 5 nel mezzo). Non porta a
diversa conclusione la dichiarazione 28 dicembre 1999 sottoscritta dai coniugi
__________ e versata agli atti quale doc. D dinanzi al Consiglio di Stato con
la quale essi sostengono di aver ripreso le loro relazioni da qualche mese, ma
che preferirebbero mantenere due domicili separati (__________e __________) per
motivi di lavoro della ricorrente, dato che essa termina il turno di cameriera
dopo le ore 01.00 in un pub a __________. L'insorgente, infatti, quando dimorava
a __________ con il marito, aveva già lavorato in diversi ritrovi di
__________: la giustificazione addotta per mantenere i domicili separati dei
coniugi non è pertanto plausibile. Inoltre, dalla citata dichiarazione, di
qualche mese successiva alla decisione di separazione cresciuta in giudicato e
prodotta dopo l'emanazione della decisione dipartimentale, si evince che in
realtà i coniugi non si sono ancora riconciliati (v. anche ricorso ad 10, pagg.
7 e 8). La separazione dura oramai da ben oltre due anni. Va osservato infine
che l'interessata ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito
e non per altri motivi. Il fatto che essa fosse stata autorizzata a svolgere
un'attività lucrativa in Svizzera, è infatti soltanto una conseguenza
dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora.
-
La
ricorrente non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti,
a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al
rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per
opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento
del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art.
8 CEDU, la straniera deve dimostrare che tra lei e la persona che beneficia del
diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed
effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid.
1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale
di mera natura formale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si
può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto
con il marito. Va osservato infine che la ricorrente, la quale soggiorna in
Svizzera da soli tre anni, non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro
in Patria, dove è nata ed è cresciuta.
-
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU;
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadina lettone, è
tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31 ottobre 2000 notificandone
la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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