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Numero d'incarto:
52.2000.102
Data decisione, Autorità:
13.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00102
Lugano
13 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 aprile 2000 di
contro
la decisione 22 marzo 2000, no. 1133, del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa della ricorrente avverso la
risoluzione 14 gennaio 2000, con la quale il municipio di __________ le ha
negato il rilascio della licenza edilizia per la posa di una tettoia volta a
coprire un posteggio esistente al mappale no. __________ di sua proprietà;
viste le risposte:
-
26 aprile 2000 del
municipio di __________;
-
2 maggio 2000
di __________ e __________;
-
3 maggio 2000
del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1989
__________ ha sistemato il suo fondo (n. __________ RF __________) con un
terrapieno sorretto da un muro di cemento armato dell'altezza di m 1.20 a
confine con il mappale n. __________ allo scopo di ampliare l'area di posteggio
ivi esistente.
Il 9 novembre 1999 la ricorrente ha
notificato al municipio l'intenzione di coprire il posteggio con una tettoia,
posta direttamente sul confine e di altezza variante tra m 2.70 e 3.00,
misurata a partire dal livello del terreno sistemato.
Durante il periodo di pubblicazione i vicini
__________ e __________, proprietari della particella contermine n. __________,
si sono opposti all'intervento, lamentando una violazione delle norme che
regolano l'altezza delle costruzioni accessorie.
Con decisione 14 gennaio 2000, il municipio
di __________ ha negato il rilascio della licenza edilizia, ritenendo che nel
computo dell'altezza complessiva dell'opera andasse inclusa quella del
terrapieno e che pertanto la tettoia superasse l'altezza massima di m 3.00
fissata dall'art. 10 NAPR per le costruzioni accessorie a confine.
B. Il 22 marzo
2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da __________ i
avverso tale pronuncia.
In sostanza l'Esecutivo cantonale ha
ritenuto che l'opera violasse l'art. 10 NAPR, presentando un'altezza di m 4.20.
In applicazione dell'art. 41 LE l'altezza del terrapieno, largo meno di m 3.00,
andrebbe infatti aggiunta a quella della tettoia.
C. __________
si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando
l'annullamento della decisione impugnata ed il rilascio della licenza edilizia.
Ripercorse le tappe che hanno portato alla
formazione dell'area di posteggio, ritiene che il terrapieno, la cui forma è
stata dettata dalla morfologia del fondo terrazzato, sia stato costruito nel rispetto
delle norme legali e senza alcun fine recondito. L'intervento prospettato
ossequierebbe le norme che disciplinano le distanze previste per le costruzioni
accessorie e la sistemazione del terreno. Chiede l'esperimento di un
sopralluogo in contraddittorio.
D. All'accoglimento
del gravame si oppongono il municipio di __________ ed il Consiglio di Stato,
che si riconfermano nelle argomentazioni contenute nelle rispettive decisioni.
Ad identica conclusione giungono __________ e __________, senza formulare
osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE. La legittimazione della ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art.
18 cpv. 1 PAmm). Non appare necessario esperire il sopralluogo richiesto
dall'insorgente. Le planimetrie e le fotografie agli atti appaiono in effetti
sufficienti ai fini del giudizio.
-
2.1.
L’altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del
filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto (art. 40 LE). Secondo
l'art. 41 LE la sistemazione del terreno può essere ottenuta con la formazione
di un terrapieno di altezza non superiore a m 1,50 dal terreno naturale (cpv.
1). Verso gli edifici la lunghezza (rectius: larghezza) del terrapieno,
misurata dal ciglio dello stesso, dovrà essere di almeno 3 metri (cpv. 2).
Queste norme stabiliscono soltanto il modo
di misurazione dell’altezza degli edifici. Dall'art. 41 LE discende soltanto
che l’altezza del terrapieno va aggiunta a quella dell’edificio sovrastante,
nella misura in cui supera l'altezza di m 1.50 o se il ciglio non dista almeno
3 m dalla facciata a valle della costruzione. L'altezza delle costruzioni
accessorie si misura in modo uguale delle costruzioni principali (A. Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 40/41 LE, n. 1226).
2.2. Nell’evenienza concreta, l'altezza del
muro di sostegno del terrapieno (m 1.20) che la ricorrente ha realizzato dieci
anni orsono sul confine del proprio fondo deve necessariamente essere aggiunta
a quella della tettoia sovrastante (m 2.70 - 3). Lo esige l’art. 41 LE, che
permette di prescindere dal cumulo delle altezze soltanto nel caso in cui il
terrapieno non superi l’altezza di m 1.50 ad una distanza di 3 m dall’edificio:
presupposto, quest’ultimo, che nella fattispecie non si verifica.
Il terrapieno mantiene tuttora le
caratteristiche di intervento artificiale di sistemazione del terreno. Il
trascorrere del tempo non gli ha fatto perdere queste connotazioni. Sorretto da
un muro in cemento armato, il terrapieno è tuttora chiaramente percettibile
come un intervento che ha modificato in maniera artificiale l’originario andamento
delle quote del terreno naturale. Non si è per nulla integrato nel contesto dei
terreni circostanti. Non può quindi essere considerato come terreno naturale.
Ferme queste premesse, l’altezza della
tettoia che verrebbe posata sul ciglio del muro di sostegno deve
necessariamente essere computata per rapporto al livello del terreno naturale
prima della sistemazione. Dovendosi considerare, dal profilo degli ingombri
verticali, il complesso formato dalla tettoia e dal muro come un tutt’uno, la
licenza edilizia va negata, poiché l’altezza complessiva (m 4.20-3.90) delle
opere che incombono sul confine verso il fondo dei resistenti supera in misura
non trascurabile il limite di 3 m fissato dall’art. 10 cpv. 2 NAPR per le
costruzioni accessorie.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente. Non si assegnano ripetibili
(art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 40 e 41 LE; 10 cpv. 2 NAPR; 1 segg.
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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