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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.93
Data decisione, Autorità:
25.05.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00093
Lugano
25 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso del 29 marzo 1999 di
contro
la
decisione 10 marzo 1999, no. 1052, del Consiglio di Stato che respinge il
ricorso 7 gennaio 1999 dell'insorgente interposto contro la decisione 22
dicembre 1998 del servizio ricorsi del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Il
29 marzo 1999 __________, ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un
ricorso, redatto in lingua tedesca, contro una decisione del Consiglio di Stato
in materia di violazione di norme sulla legislazione edilizia.
Al
ricorso non era allegata la decisione impugnata.
B. Il
30 marzo 1999 questo Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue:
"In
possesso del vostro scritto citato a margine, vi comunichiamo che, conformemente
alle norme stabilite dall'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative,
il ricorso deve essere redatto in lingua italiana, firmato dalle parti o dai
loro procuratori.
Allo
stesso deve essere allegata la decisione impugnata.
Errori
di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.
Richiamato
l'art. 9 della legge citata, con la presente le assegnamo un termine perentorio
di 10 giorni per ripresentare il suo ricorso in lingua italiana, allegandovi la
decisione impugnata, con la comminatoria che trascorso infruttuosamente tale
termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."
C. a)
Giusta l'art. 8 PAmm i ricorsi devono essere scritti in lingua italiana. L'art.
9 PAmm precisa poi che i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono
ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio,
sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati
irricevibili.
b) I cittadini coinvolti in un
procedimento amministrativo o giudiziale devono dunque rivolgersi alle autorità
cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF 102 Ia 3 ss.). In
effetti il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura
amministrativa o giudiziaria non è contrario né all'art. 116 Cost., che vale soltanto
nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57), né al diritto
costituzionale libertà della lingua, né all'art. 6 no. 3 lett. a ed e CEDU
(cfr. RDAT II-1993 no. 78). Considerato che in Ticino la lingua ufficiale è
l'italiano, i ricorrenti devono utilizzare tale lingua per rivolgersi alle
autorità cantonali.
D. Nella
fattispecie il ricorrente non ha redatto il ricorso in lingua italiana nel
termine assegnatogli e non ha prodotto la decisione impugnata.
Sulla scorta delle motivazioni di
cui sopra, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8, 9, 28, 43, 48 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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