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Numero d'incarto:
52.1999.84
Data decisione, Autorità:
25.08.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00084
Lugano
25 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 17 marzo 1999 di
tutti
patrocinati da avv. __________,
contro
la
decisione 24 febbraio 1999, no. 775, del Consiglio di Stato che ha evaso ai
sensi dei considerandi il ricorso presentato dai ricorrenti avverso la
risoluzione 4 settembre 1998, con la quale il municipio di __________ ha loro
ordinato di ripristinare la strada realizzata abusivamente al mappale no.
__________ RF di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I ricorrenti sono
comproprietari della particella no. __________ RF di __________, località
__________, situata al di fuori della zona edificabile ed, in parte, in area boschiva.
Il fondo è inventariato nel Piano direttore cantonale alla scheda 1.3.41
__________ come zona naturale protetta.
Nel corso dei lavori di sistemazione di due rustici siti al
mappale summenzionato i ricorrenti hanno realizzato una strada d'accesso senza
alcuna autorizzazione. Constatato l'abuso, il municipio di __________ ha
ordinato la sospensione dei lavori.
Il 23 gennaio 1996 il municipio di __________ ha acconsentito
al proseguimento dei lavori alla condizione che la larghezza della pista fosse
ridotta a m 1.
B. Il 14 ottobre 1996 i
ricorrenti hanno inoltrato una domanda di costruzione in sanatoria intesa a
mantenere la strada d'accesso larga m 2.5 e lunga m 125, a loro dire necessaria
per accedere al fondo con mezzi agricoli per lo sfalcio del prato di circa m2 10'000.
Raccolto il preavviso negativo del Dipartimento del
territorio, con decisione 17 dicembre 1996 il municipio ha negato loro il
rilascio della licenza edilizia, ordinando di ripristinare un passo carrabile
della larghezza massima di m 1.
Adito dagli insorgenti, con risoluzione 26 marzo 1997 il
Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza edilizia, dichiarando
invece nullo l'ordine di ripristino, in quanto impartito senza preventivamente
interpellare il Dipartimento del territorio.
Sentita l'autorità dipartimentale (cfr. avviso 20 maggio 1998
del Dipartimento del territorio), con decisione 4 settembre 1998 il municipio
ha intimato ai proprietari il ripristino di un passo pubblico largo m 1.
C. Avverso tale giudicato i
ricorrenti si sono aggravati davanti al Consiglio di Stato, chiedendo
l'adozione di una misura meno incisiva, onde garantire l'accesso ai veicoli
agricoli, nonché la sicurezza dei rustici sottostanti.
Con decisione 24 febbraio 1999 il Governo ha evaso l'impugnativa
ai sensi dei considerandi. Facendo proprie le proposte scaturite durante il
sopralluogo, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la posa di un paracarro
all'imbocco della strada rappresentasse una valida alternativa all'ordine di
ripristino, che avrebbe garantito comunque l'accesso pedonale e impedito il transito
di veicoli. La natura avrebbe così potuto fare il suo corso, ripristinando un
passo della larghezza di m 1, senza tuttavia dover far capo ad interventi più
incisivi.
D. Contro tale pronuncia i
ricorrenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento e la riforma, nel senso di ordinare la posa di un
ostacolo amovibile, munito di serratura e con deposito della chiave presso la
cancelleria comunale, al fine di permettere il transito di mezzi agricoli necessari
per lo sfalcio del prato. A mente dei ricorrenti solo se è possibile
raggiungere il fondo con tali mezzi, sarà possibile garantire anche in futuro
le falciature del fondo. L'accesso sarebbe dunque dettato da necessità agricole.
E. All'accoglimento del ricorso
si sono opposti il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio ed il
municipio di __________, che si sono riconfermati nelle tesi poste a fondamento
delle rispettive decisioni e preavvisi.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dagli art. 21 cpv. 1 e 45 LE. La
legittimazione attiva degli insorgenti, direttamente e personalmente toccati
dal provvedimento impugnato, è data (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio
può essere reso sulla base delle prove in atti, senza procedere ad ulteriori
accertamenti istruttori (art. 18 PAmm).
-
Giusta l’art. 43 cpv. 1 LE,
il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere edilizie eseguite
in contrasto insanabile con il diritto materialmente applicabile. Da un ordine
di ripristino di una situazione conforme al diritto può prescindere soltanto
nella misura in cui la violazione materiale sia minima e senza importanza per
l'interesse pubblico o per i vicini (cfr. Scolari, Commentario, II. ed., ad art.
43 N. 1 seg.). Qualora si tratti di edifici o impianti fuori delle zone
edificabili il Municipio prima di impartire l'ordine di ripristino o di
demolizione deve chiedere l'avviso del Dipartimento (art. 47 cpv. 1 1.periodo
RLE).
-
Nell’evenienza concreta, la
strada realizzata dai ricorrenti si pone in contrasto insanabile con le norme
che regolano l’attività edilizia fuori delle zone edificabili. Come accertato
dal Consiglio di Stato (cfr. decisione 26 marzo 1997), la strada realizzata non
conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, non può essere
autorizzata giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, in quanto non è dato il requisito
dell'ubicazione vincolata e poiché interessi pubblici preponderanti si
oppongono al suo mantenimento. Il contrasto è dunque grave ed evidente.
La violazione materiale posta in essere dagli insorgenti è
pure di rilevanza dal profilo dell’interesse pubblico: il principio generale
della pianificazione del territorio vieta infatti d'ipotecarne l'avvenire,
concedendo autorizzazioni eccezionali in contrasto con la pianificazione
stessa, creando un precedente che giustificherebbe l'ammissione di ulteriori
domande in virtù del principio della parità di trattamento. La strada viola
inoltre l'interesse della collettività alla salvaguardia del bosco, che prevale
su quello soggettivo del privato.
Resta da valutare se l’ordine di ripristino censurato è
proporzionale. In prima istanza il municipio ha rinunciato all'ordine di ripristino
totale in favore di una misura meno incisiva, ossia la posa di un ostacolo
inamovibile all'imbocco della carreggiata, lasciando dunque alla natura di fare
il suo corso. La posa di un paracarro inamovibile consentirebbe il transito
pedonale, impedendo quello veicolare. Questo tribunale ritiene che la presente
soluzione rappresenta una valida alternativa all'ordine originariamente
impartito dal municipio. In tal modo si tiene conto degli interessi soggettivi
dei ricorrenti, evitando loro ingenti spese di ripristino, il quale potrebbe
inoltre comportare la messa in pericolo dei rustici sottostanti. Non può invece
essere accreditata la proposta formulata dai ricorrenti di posare un ostacolo
movibile, con chiave depositata presso la cancelleria comunale. Infatti anche
il solo passaggio saltuario di mezzi agricoli impedirebbe alla natura di
ricoprire la strada realizzata abusivamente, rendendo così privo di sostanza
l'ordine di ripristino impartito. Infondata è poi la censura sollevata dai
ricorrenti, secondo i quali ciò impedirebbe lo sfalcio del prato di m2 10'000.
Questa operazione può continuare ad essere eseguita come negli anni passati,
ossia prima della creazione della strada in oggetto. Ammettere il contrario
significherebbe dover in futuro concedere ad ogni proprietario, che non dispone
di un passo veicolare per accedere al proprio fondo e invoca tali necessità,
l'autorizzazione di costruire un simile passaggio, vanificando così i principi
della pianificazione del territorio.
Sulla scorta di tali considerazioni questo tribunale ritiene
che l'ordine di ripristino impugnato regge alle critiche dei ricorrenti e che
sia rispettoso del principio di proporzionalità.
- In esito alle
considerazioni che precedono il giudizio governativo va quindi confermato,
siccome immune da violazioni del diritto. La tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza (art. 28 PAmm). Al comune di __________, non è attribuito
alcun importo a titolo di ripetibili, non essendosi avvalso del patrocinio di
un avvocato.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 24 cpv. 1 LPT; 21, 43 cpv. 1 e 45 LE; 47 cpv. 1 1. periodo RLE; 1
segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti. Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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