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Numero d'incarto:
52.1999.76
Data decisione, Autorità:
27.04.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00076
Lugano
27 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 12 marzo 1999 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
decisione 24 febbraio 1999, no. 757, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 2 luglio / 7
agosto 1998 con cui il municipio di __________ gli ha imposto il pagamento di
un contributo sostitutivo di fr. 25'000.-- /
fr. 75'000.-- per posteggi mancanti;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 15 marzo 1994 il
municipio di __________ ha rilasciato a __________ una licenza edilizia per
insediare un bar con 50 posti all'interno e 60 all'esterno a pianterreno di uno
stabile situato nel nucleo di __________ (foglio PPP no. __________, part. no.
__________ RFD);
che il 3 febbraio 1998 __________, nuovo proprietario della
predetta unità condominiale, ha chiesto al municipio di __________ il permesso
di ampliare l'esercizio pubblico, aggregandovi la superficie (mq 39.30) di un
attiguo locale commerciale (PPP no. __________);
che con decisione 2 luglio 1998 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, subordinandola al pagamento di un contributo sostitutivo di
fr. 25'000.-- per 5 posteggi mancanti;
che con scritto non datato, pervenuto al municipio il 17 di
quello stesso mese, __________ ha contestato il contributo impostogli,
chiedendone la riduzione a fr. 10'000.-- in considerazione del fatto che la superficie
aggiunta avrebbe dovuto essere utilizzata soltanto per istallarvi un biliardo;
che con decisione 7 agosto 1998 il municipio non soltanto ha
respinto la domanda, ma ha aumentato a fr. 75'000.-- il contributo richiesto, ricalcolandolo
sulla base del locale aggiunto e della superficie adibita al servizio esterno,
per la quale non sarebbe mai stato prelevato alcun contributo;
che contro la predetta risoluzione __________ è insorto
davanti al Consiglio di Stato, chiedendo di essere mandato esente da qualsiasi
contributo;
che in sede di risposta il municipio ha aderito al ricorso
nella misura in cui era riferito al contributo supplementare chiesto per la
superficie utilizzata per il servizio esterno;
che con giudizio 24 febbraio 1999 il Consiglio di Stato ha parzialmente
accolto l'impugnativa, confermando il contributo sostitutivo limitatamente
all’importo di fr. 25'000.-- imposto per 5 posteggi mancanti;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'estensione del
bar al vicino locale commerciale, configurabile alla stregua di un cambiamento
di destinazione, giustificasse l'imposizione di un contributo per posteggi
mancanti calcolato sulla base della superficie aggiunta;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si
aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando che le ripetibili accordategli dal Consiglio di
Stato vengano aumentate da fr. 300.-- a fr. 2'000.--;
che l'insorgente allega in sostanza di aver ridotto da 50 a
36 il numero dei posti interni; pretende inoltre che il contributo venga
comunque addebitato alla comunione dei condomini;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non
formula osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il municipio di
__________ contestando partitamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE; pacifiche sono invero
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva
dell’insorgente;
che date le circostanze,
l’impugnativa può essere decisa sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 49 NAPR di __________ per nuovi edifici,
ricostruzioni, ampliamenti o cambiamenti di destinazione di edifici esistenti è
obbligatoria la formazione di un numero di posteggi od autorimesse commisurato
al fabbisogno indotto dalla destinazione della costruzione,
che all'interno del perimetro del nucleo tradizionale tale
obbligo va soddisfatto mediante versamento di un contributo sostitutivo pari al
25% del costo di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno;
che l’art. 18 delle norme di attuazione del piano
particolareggiato del nucleo tradizionale (NAPRNT) dispone che per bar, caffè e
ristoranti viene prelevato un contributo sostitutivo corrispondente ad un
posteggio ogni 6 mq di SUL aperta al pubblico;
che per i negozi è invece prelevato un contributo sostitutivo
in ragione di un posteggio ogni 30 mq di superficie adibita alla vendita;
che nell'evenienza concreta il ricorrente ha ampliato il bar
__________, conglobandovi la superficie di 39.30 mq del locale adibito a
negozio situato in contiguità;
che l'intervento attuato va configurato alla stregua di un
ampliamento, rispettivamente di un cambiamento di destinazione ingenerante
l'obbligo sancito dagli art. 49 NAPR e 18 NAPRNT, in quanto suscettibile di
determinare un accresciuto fabbisogno di posteggi;
che il cambiamento delle modalità di utilizzazione del locale
derivante dalla trasformazione di un negozio in un esercizio pubblico è in
effetti significativo, poiché richiama l'applicazione di altri, diversi criteri
di calcolo del numero di posteggi obbligatori;
che la superficie aggiunta (mq 39.30) è a disposizione degli
avventori; tale circostanza è sufficiente a determinare l'obbligo del contributo;
che il fatto che i posti interni siano ridotti da 50 a 36 è
irrilevante: l'art. 18 NAPRNT commisura in effetti il contributo in funzione
della superficie aperta al pubblico e non sulla base di un fattore facilmente modificabile
qual'è quello riferito ai posti a sedere;
che per lo stesso motivo è privo di rilievo il fatto che nel
locale sia stato istallato un gioco del biliardo; l'infrastruttura, paragonabile
ad un elemento d’arredo, non riduce invero la superficie aperta al pubblico;
che, non contestando l'insorgente i fattori applicati dal
municipio per calcolare il contributo richiesto, sotto questo profilo il
ricorso va senz'altro respinto;
che infondata è la richiesta di addebitare il contributo alla
comunione dei comproprietari del condominio: il bar è costituito in PPP; va
quindi trattato come un fondo a sé stante; l’opposta tesi sviluppata dal
Consiglio di Stato nella decisione pubblicata in RDAT 1994 I N. 27 non può
essere condivisa;
anche da questo profilo l’impugnativa deve quindi essere disattesa;
che il ricorso va invece parzialmente accolto nella misura in
cui è rivolto contro l'indennità di fr. 300.-- accordata dal Consiglio di Stato
a titolo di ripetibili;
che una simile indennità non appare infatti adeguatamente
commisurata al contributo di fr. 50'000.-- preteso a torto dal municipio con la
decisione 7 agosto 1998 parzialmente annullata dal Consiglio di Stato;
che, ponderati i valori in
gioco e l'impegno lavorativo richiesto al patrocinatore dell’insorgente,
l'indennità va aumentata a fr. 800.-;
che la tassa di giustizia e le ripetibili di questa sede
seguono la soccombenza;
visti
gli art. 21 LE; 49 NAPR; 18 NAPRNT di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo no. 2 della decisione 24 febbraio
1999, no. 757, è riformato nel senso che il comune di __________ rifonderà a
__________ la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili di prima istanza.
-
La tassa di giustizia e le
spese del presente giudizio sono a carico del ricorrente nella misura di fr.
800.--.
-
Il comune di __________
rifonderà al ricorrente fr. 100.-- a titolo di ripetibili di seconda istanza.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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