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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.60
Data decisione, Autorità:
30.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00060
Lugano
30 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
§composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 16 febbraio 1999 di
__________ patrocinati da: avv. __________
contro
la
decisione 26 gennaio 1999, no. 324, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 28 ottobre
1998 con cui il municipio di __________ ha negato loro il permesso di
allargare la porta del piano cantina della loro casa d'abitazione (part. no.
__________ RFD di __________);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 4 agosto 1998 il
municipio di __________ ha autorizzato i ricorrenti __________ e __________ a
ristrutturare una casa d'abitazione monofamiliare situata nella zona del nucleo
di __________ (part. n. __________ RF; zona NC1);
che il 30 settembre 1998 i ricorrenti hanno chiesto il
permesso di allargare la porta del piano cantina da m 1.60 a m 3.54, lasciando
invariata l'altezza di m 2.10, in modo da permettere ai veicoli di accedere
allo scantinato e sostarvi;
che con decisione 28 ottobre 1998 il municipio ha respinto la
domanda, ritenendola in contrasto con gli art. 54 cpv. 3 e 53 cpv. 3 NAPR, che
impongono di strutturare le aperture secondo moduli verticali e vietano la
formazione di aperture per autorimesse;
che con giudizio 26 gennaio 1999 il Consiglio di Stato ha confermato
il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da
__________ e __________;
che il Governo ha anzitutto ritenuto che trattandosi
dell'allargamento di un'apertura esistente e non della formazione di una nuova
apertura, l'intervento non disattendesse il divieto di formare aperture per
autorimesse sancito delle NAPR;
che il Consiglio di Stato ha nondimeno confermato il diniego
della licenza, ritenendo che l'allargamento della porta esistente si ponesse
comunque in contrasto con l'obbligo di configurare le aperture secondo moduli
verticali sancito dalle NAPR succitate;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si
aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata;
che i ricorrenti sostengono che l'allargamento sarebbe necessario
per porre la porta della cantina in simmetria con le aperture sovrastanti;
aggiungono inoltre che negando la concessione di una deroga analoga a quella
accordata per la formazione di ampie finestre vetrate al secondo piano il
municipio sarebbe incorso in un arbitrio;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal
municipio di __________;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso
sulla base degli atti (art. 18 PAmm), con succinta motivazione siccome palesemente
infondato;
che gli art. 53 cpv. 3 e 54 cpv. 3 NAPR di __________ pacificamente
applicabili alla fattispecie vietano espressamente la formazione di aperture
per autorimesse,
che il divieto in questione non è che una conseguenza diretta
dell'obbligo di strutturare le aperture secondo moduli verticali sancito dalle
medesime disposizioni;
che l'allargamento previsto serve a permettere l'accesso dei
veicoli al piano cantina, in modo da poterveli anche stazionare;
che l'apertura in oggetto è quindi assimilabile a quella di
un'autorimessa;
che già per questo motivo non può essere autorizzata;
che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, è
del tutto irrilevante che l'apertura venga realizzata attraverso l'allargamento
di una porta esistente; la norma in esame vieta la formazione di aperture per
autorimesse, indipendentemente dal fatto che vengano realizzate ex novo o
mediante la trasformazione (allargamento) di aperture esistenti;
che l'intervento si pone anche in contrasto stridente con
l'obbligo di strutturare le aperture secondo moduli verticali;
che le esigenze estetiche protestate dai ricorrenti possono
essere soddisfatte altrimenti, spostando semplicemente la porta in modo da
metterla in simmetria con l'asse della facciata e con le finestre sovrastanti;
che nulla giustifica la concessione di una deroga; la
situazione della porta della cantina non presenta alcunché di eccezionale;
che dalla licenza accordata per formare ampie vetrate al
primo piano i ricorrenti non possono dedurre alcunché in loro favore; la
situazione della porta in esame è diversa da quella delle finestre del primo
piano;
che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto,
addebitando ai ricorrenti le spese e la tassa di giustizia;
visti
gli art. 21 LE; 53, 54 NAPR di Melide; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Spese e tassa di giustizia
di fr. 400.-- a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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