AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.39
Data decisione, Autorità:
20.08.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00039
Lugano
20 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 2 febbraio 1999 di
contro
la
risoluzione 26 gennaio 1999 (n. 323) del Consiglio di Stato che ha
parzialmente accolto il ricorso 9 novembre 1998 di __________ contro la
decisione 28 ottobre 1998 con cui il municipio di __________ ha respinto il
suo reclamo contro l'imposizione della tassa per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti relativa all'anno 1998 e concernente una cascina di
vacanza di sua proprietà ubicata in località __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) A __________ il servizio
di nettezza urbana é retto dal Regolamento per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti (in seguito: RSRER), in vigore dal 1 gennaio 1994. Il
servizio é organizzato dal comune (art. 1 RSRER) e la consegna dei rifiuti é
obbligatoria (art. 5 RSRER). Per finanziare il servizio l'art. 31 RSRER
istituisce il prelievo annuale di tasse, che devono essere determinate da parte
del municipio mediante ordinanza entro un importo minimo ed un importo massimo
fissato all'art. 32 RSRER e che spazia per persone sole da fr. 50.-- a fr.
100.-- (cifra 1), per economie domestiche costituite da due o più persone
(cifra 2) e per case di vacanza occupate o date in locazione a persone senza
domicilio nel comune (cifra 8) da fr. 80.-- a fr. 160.--.
b) Con ordinanza pubblicata all'albo nel periodo 15-30
dicembre 1997, il municipio di __________ ha, tra l'altro, fissato all'art. 13
le tasse per l'anno 1998 al minimo di ciascuna categoria, ovvero in fr. 50.--
per persone sole e fr. 80.-- per economie domestiche costituite da due o più
persone e per case di vacanza occupate o cedute in locazione a persone senza
domicilio nel comune.
B. a) All'inizio dell'autunno
1998, ad una data non precisata, i servizi amministrativi del comune di
__________ hanno notificato a __________, domiciliato a __________, la tassa
per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno stesso
relativa alla cascina di vacanza ubicata in località __________ di cui è proprietario,
calcolata in fedele applicazione degli art. 32 RSRER e 13 dell'ordinanza del
dicembre 1997. Il tributo assommava pertanto a fr. 80.--.
b) __________ ha inoltrato reclamo contro quella tassazione
il 21 ottobre 1998, affermando che non occupava da alcuni anni la cascina di
vacanza di sua proprietà. Egli ha pertanto chiesto l'annullamento
dell'imposizione.
c) Con decisione 28 ottobre 1998 il municipio ha respinto il
reclamo, adducendo in particolare che l'imposizione della tassa per il servizio
di raccolta e di eliminazione dei rifiuti prescindeva dall'utilizzazione
effettiva del servizio da parte del singolo utente e che, del resto, la cascina
del reclamante veniva occasionalmente utilizzata.
C. a) Con ricorso 9 novembre
1998 __________ é insorto davanti al Consiglio di Stato avverso la decisione
municipale 28 ottobre 1998, della quale ha chiesto l'annullamento, ribadendo di
non utilizzare da anni la cascina in parola.
b) Con risoluzione 26 gennaio 1999 il Consiglio di Stato ha accolto
parzialmente il ricorso. In buona sostanza il Consiglio di Stato ha respinto le
censure addotte, ma ha comunque accertato una lesione del principio di
uguaglianza nell'imposizione del ricorrente con una tassa di fr. 80.--, pari
cioè a quella percepita dal comune presso le economie domestiche di domiciliati
composte da due o più persone, per il motivo che la cascina di sua proprietà, di
difficile accesso durante la stagione invernale, era composta da un solo
locale. Donde la necessità, per rimediare a quella lesione, di ridurre il
tributo all'importo di quello percepito presso le economie domestiche formate
da una sola persona, ovvero a fr. 50.--.
D. Con ricorso 2 febbraio 1999
il comune di __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro quel
giudicato governativo. L'insorgente richiama le motivazioni sviluppate da parte
di questo Tribunale nella sentenza 3 febbraio 1998 per annullare il giudizio
con cui il Consiglio di Stato aveva pure ridotto da fr. 80.-- a fr. 50.-- la
tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti emessa dal
municipio di __________ a carico di __________., residente a __________,
concernente il 1996 per il motivo che la casa di vacanza da questi posseduta
sui monti di __________ veniva utilizzata esclusivamente da esso stesso, ovvero
da una sola persona. Il comune di __________ ha pertanto sollecitato
l'annullamento del giudizio governativo e la conferma della decisione
municipale 28 ottobre 1998.
Il Consiglio di Stato e __________ hanno sollecitato la
reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm)
e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa é
dunque ricevibile in ordine e può inoltre essere decisa sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. La tassa per il
servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di utilizzazione,
ossia un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della
pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (DTF 111 Ia 326 = RDAT 1986
N. 38 pag. 67, consid. 7, in re comune di Locarno). Essa deve pertanto poggiare
su di una legge in senso formale ed ossequiare inoltre i principi della
copertura dei costi (condizione comunque controversa per talune tasse di
utilizzazione) e della proporzionalità: principio quest'ultimo che secondo la
terminologia comunemente invalsa in materia di tributi causali assume la
qualifica di equivalenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia
320 segg. in re comune di Lugano, consid. 3, 4b e 4c rispettivamente; inoltre
DTF 111 Ia 326, consid. 7). La fissazione della tassa in rassegna deve indi
ossequiare il principio di uguaglianza ancorato all'art. 4 Cost. ed il divieto
d'arbitrio che ne discende (RDAT 1986 N. 38 pag. 66 seg., consid. 6). In quanto
corrispettivo di una prestazione speciale ai sensi degli art. 31 cpv. 2 (31b
cpv. 1 dal 1 luglio 1997) e 48 cpv. 1 LPAmb la tassa per il servizio di
raccolta ed eliminazione dei rifiuti deve infine rispettare il principio della
causalità sancito all'art. 2 LPAmb medesima (STA inedite 1.12.1993 in re K.-T.,
consid. 4; 2.5.1994 in re P. e LLCC, consid. 5.4.; 7.9.1994 in re M. SA, consid.
2; 28.4.1995 in re B., consid. 2 non pubblicato in RDAT II-1995 N. 23;
30.7.1996 in re comune di __________, consid. 2.1.; 23.9.1996 in re S., consid.
2.1.; 15.10.1996 in re comune di Cevio, consid. 2.1.; 27 febbraio 1997 in re
comunione ereditaria fu A. C., consid. 2.1.; URP 1994 N. 13, pag. 90 segg.).
Come ha avuto modo di affermare il Tribunale federale in due recenti sentenze
il prelievo dei costi concernenti il trattamento dei rifiuti urbani non avviene
tuttavia in applicazione diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb. E' infatti
necessaria una regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni,
rispettivamente i comuni ai quali tale compito é delegato (com'è il caso per il
nostro Cantone) godono di un certo margine di decisione. In questo ambito, in
particolare, il principio della causalità non può venire interpretato nel senso
che é lecita solo una ripartizione dei costi proporzionale alla quantità dei
rifiuti effettivamente prodotta. Questa interpretazione obbligherebbe in
pratica gli enti pubblici ad introdurre la cosiddetta tassa sul sacco, mentre
che il legislatore federale non ha inteso limitare in maniera così importante
le competenze dei Cantoni in una materia politicamente così discussa (cfr. DTF
20.11.1995 in re comune di Bellinzona e comune di San Nazzaro, consid. 10b e
10c rispettivamente, pubblicati in RDAT I-1996 n. 51 e 52). Il Tribunale
federale ne ha concluso che i Cantoni rispettivamente i comuni godono di una
notevole libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti: le stesse dovranno comunque tendere a conseguire
quanto disposto dall'art. 2 LPAmb rispettando nel contempo, com'é già stato
detto, il principio della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio
(ibidem).
Con modifica 20 giugno 1997, entrata in vigore il 1 novembre
successivo, è stato introdotta nella LPAmb una nuova disposizione
regolamentante il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani, l'art.
32a, dal seguente tenore:
"1. I
Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto
siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti
o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse
è fissato tenendo conto in particolare:
a. del
tipo e della quantità dei rifiuti consegnati;
b. dei
costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i
rifiuti;
c. degli
ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;
d. degli
interessi;
e. degli
investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione
degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per
l'ottimizzazione del loro esercizio.
-
Se
l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità
dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto
smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.
-
I
detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve
finanziarie.
-
Le basi
di calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico."
L'art. 32a LPAmb concretizza il principio generale di
causalità ancorato all'art. 2 LPAmb nel contesto del finanziamento dello
smaltimento dei rifiuti urbani (Messaggio del Consiglio federale 4 settembre
1996, pubbl. in FF 1996, 1041 segg., 1060). Sebbene l'art. 32a LPAmb fissi
taluni precisi criteri che i Cantoni rispettivamente i comuni devono osservare
nella determinazione delle tasse di smaltimento dei rifiuti urbani, il margine
di manovra lasciato loro per soddisfare il principio di causalità rimane pur
sempre ampio (Messaggio citato, pag. 1061). Il testo dell'art. 32a cpv. 1 lett.
a LPAmb, che vincola la fissazione della tassa al tipo ed alla quantità dei
rifiuti consegnati, si pone anzi, in una certa misura, in conflitto con le
intenzioni di Consiglio federale e Parlamento di limitare al minimo detto
margine, creando semplicemente un quadro generale entro cui Cantoni e comuni
avrebbero dovuto operare (cfr. V. Huber-Wälchli, Finanzierung der Entsorgung von
Siedlungsabfälle durch kostendeckende und verursachgerechte Gebühren, URP 1999,
35 segg., 42 seg. con rinvii - alla nota 28 - agli interventi del consigliere
agli Stati G.-R. Plattner e della consigliera federale R. Dreifuss in BUCS
1996, pag. 1163 seg. e 1166).
2.2. La legislazione ticinese, che affida ai comuni la
competenza di raccogliere ed eliminare i detriti solidi (art. da 68 a 70
LALIA), li autorizza nel contempo a fissare le tasse per la copertura delle
relative spese. L'art. 70 LALIA dispone che i comuni devono disciplinare
mediante regolamento, da approvare dal Governo (cpv. 3), il servizio comunale
di raccolta ed eliminazione dei detriti solidi (cpv. 1): questo regolamento può
prevedere tasse che garantiscano la copertura delle spese (cpv. 2). L'art. 70
cpv. 2 LALIA lascia quindi al legislatore comunale ogni decisione circa il
principio ed i criteri di imposizione, limitandosi a fissare il limite
superiore della stessa. Ne discende che, sicuramente almeno per quanto concerne
il prelievo delle tasse, i comuni ticinesi dispongono di una notevole libertà
di decisione: godono pertanto di autonomia costituzionalmente protetta (RDAT
1986 N. 38 consid. 4; 1989 N. 39 consid. 3b; I-1991 N. 30 consid. 4b; I-1996 n.
51, consid. 7).
- 3.1. Il Consiglio di Stato
ha anzitutto negato al resistente la possibilità di spuntare l'esenzione dal
pagamento della tassa, sebbene questi avesse sostenuto di non utilizzare da
anni la cascina di sua proprietà ubicata a __________. A ragione.
3.2. Come é stato spiegato sub 2.1. la tassa per il servizio
di raccolta ed eliminazione dei rifiuti costituisce una tassa di utilizzazione,
ossia un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della
pubblica amministrazione o per un servizio pubblico. Questa definizione induce
a credere che l'ente pubblico possa pretendere di prelevare una tassa per detto
servizio solo verso chi vi fa realmente capo, producendo rifiuti. Ora tuttavia,
la giurisprudenza ha già avuto modo di ripetutamente sottolineare che quando un
servizio pubblico, come quello di nettezza urbana, è obbligatorio la tassa può
essere imposta anche presso chi non utilizza il servizio medesimo, la causa
dell'imposizione essendo allora costituita non tanto dalla prestazione speciale
effettivamente ricevuta bensì dalla possibilità di usufruire in qualsiasi
momento del servizio pubblico (cfr. tra le innumerevoli sentenze di questo
Tribunale sull'argomento RDAT II-1995 N. 23 ibidem; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung,
Nr. 110 B VI e relativi riferimenti, segnatamente alla sentenza del Tribunale
federale pubbl. in ZBl 80/1979 pag. 303 consid. 4c; inoltre la recente STF inedita
28 ottobre 1996, riassunta in URP 1997, pag. 39 segg., consid. 4a): servizio
che l'ente pubblico deve provvedere a mantenere efficiente, sopportandone i
costi, anche in assenza di utilizzazione da parte del singolo utente e che anzi
deve tenersi pronto in qualsiasi momento ad evacuare e smaltire un incremento
di rifiuti dipendenti proprio dall'azione di questi (cfr. alle considerazioni
svolte nella STA inedita 1.12.1993 in re K.-T., consid. 5.3., relativamente al
prelievo della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti
a carico dei proprietari di residenze secondarie). Per legittimare
l'imposizione basta quindi che l'utente sia atto a produrre dei rifiuti. La
possibilità per l'ente pubblico di imporre una tassa per un servizio pubblico
obbligatorio, quale quello di nettezza urbana, indipendentemente dall'utilizzazione
effettiva dello stesso é volta a scongiurare il tentativo (dell'utente) di
sottrarsi all'obbligo di far capo al servizio per ragioni di ordine economico,
cioè per risparmiare il pagamento della tassa (URP 1997 citato, pag. 41, consid.
4a; STA inedita 3 febbraio 1998 in re comune di D.-S., consid. 4.2.).
3.3. Sulla scorta delle premesse appena esposte non appariva
pertanto nemmeno necessario di verificare il fondamento della giustificazione
addotta da __________ per sfuggire alla controversa imposizione, ovvero che non
avesse utilizzato la cascina di __________: fatto contestato da parte del
municipio. Del resto simile argomento era stato sollevato di tutta evidenza tardivamente,
quando - all'inizio dell'autunno - l'interessato aveva ricevuto la notifica di
tassazione e quindi in un momento in cui ben difficilmente il suo dire poteva
essere verificato: già per questo motivo non meritava di essere preso in
considerazione. Né - sia aggiunto per completezza - il qui resistente ha mai
affermato e tantomeno provato che la cascina sia inabitabile (ad esempio per
motivi igienici, di sicurezza ecc.) oppure che abbia definitivamente rinunciato
alla sua utilizzazione per il futuro.
- 4.1. Il Governo ha tuttavia
riscontrato, d'ufficio, una violazione del principio di uguaglianza
nell'imposizione del qui resistente con una tassa di fr. 80.--, pari cioè a
quella percepita dal comune presso le economie domestiche di domiciliati composte
da due o più persone, per il motivo che la cascina di sua proprietà, di
difficile accesso durante la stagione invernale, era composta da un solo
locale. Donde la necessità, per rimediare a quella lesione, di ridurre il
tributo all'importo di quello percepito presso le economie domestiche formate
da una sola persona, ovvero a fr. 50.--. Su questo punto il giudizio
governativo non può essere condiviso.
4.2. L'art. 32 RSRER suddivide l'assoggettamento delle economie
domestiche di domiciliati in funzione del numero dei membri che le compongono.
Per persone sole la tassa varia tra fr. 50.-- e fr. 100.-- (cifra 1), per
un nucleo famigliare di due o più persone la tassa si situa invece tra fr.
80.-- e fr. 160.-- (cifra 2). La cifra 8 della stessa disposizione non opera
invece un'analoga distinzione per quanto concerne l'assoggettamento dei
proprietari di case di vacanza occupate o date in affitto a persone senza
domicilio nel comune, ovvero di residenze secondarie: questi sono infatti tutti
gravati con una tassa tra fr. 80.-- e fr. 160.--.
4.3. Per costante giurisprudenza un decreto di portata
generale viola il principio della parità di trattamento ancorato all'art. 4 Cost.
se per fattispecie analoghe opera distinzioni giuridiche non dettate da ragioni
serie e obiettive oppure se sottopone ad un regime identico situazioni che
presentano tra di loro differenze importanti e di natura tale da rendere
necessario un trattamento diverso. Il principio in esame impone unicamente che
fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie
diverse in modo diverso. Esso non vieta invece che, sul piano legislativo,
vengano effettuate delle distinzioni, ma richiede che le stesse siano
giustificate da motivi seri e obiettivi (DTF 122 I 18 consid. 2c/cc pag. 25,
121 I 102 consid. 4a pag. 104, 129 consid. 3d pag. 134 e relativi rinvii).
4.4. Come questo Tribunale ha, di recente, ripetutamente
avuto modo di affermare (STA inedite 23 settembre 1996 in re S. consid. 4.2.;
15 ottobre 1996 in re comune di Cevio, consid. 5.2.; 27 febbraio 1997 in re
comunione ereditaria fu A. C., consid. 5.2.), la diversa impostazione
dell'assoggettamento tra economie domestiche di domiciliati ed i residenti
secondari non si presta a critica. La determinazione della presenza e del
numero di persone che occupano nel corso di un anno le residenze secondarie di
un comune, ma specialmodo di quelle offerte in locazione per brevi periodi, é
infatti compito ben più arduo che non quello riferito all'accertamento della
composizione delle economie domestiche di domiciliati. La scelta di un diverso
criterio di imposizione per le residenze secondarie é dunque volta a rendere
praticabile l'incasso della tassa nei confronti dei loro proprietari, grazie al
contenimento entro limiti ragionevoli del dispendio di lavoro dell'apparato
amministrativo del comune. Sotto questo aspetto la distinzione operata dal
legislatore comunale appare senz'altro sorretta da una motivazione pertinente.
Questo non significa tuttavia che l'imposizione delle residenze secondarie
possa in tal modo sfuggire alla verifica circa la sua conformità al principio
di uguaglianza. Decisivi appaiono infatti, a tal fine, non tanto i criteri alla
base dell'imposizione bensì i risultati cui essi conducono.
4.5. Il confronto tra la tassa richiesta al resistente
__________, da questi contestata, e quella percepita dal comune presso le
economie domestiche di domiciliati é facilitata dal fatto che l'imposizione dei
proprietari di case di vacanza, tutti indistintamente accomunati in una sola
categoria e tassati tra fr. 80.-- e fr. 160.--, corrisponde a quella dei nuclei
famigliari di domiciliati composti da due o più persone. Attingendo in larga
misura alle considerazioni svolte da questo Tribunale nella sentenza inedita 15
ottobre 1996 in re comune di __________, il Consiglio di Stato ne ha dedotto la
sussistenza di una innegabile disparità di trattamento a danno del qui
resistente, principalmente per il motivo che la sua cascina è composta da un
solo locale. Questa conclusione non convince tuttavia il Tribunale, poiché le
premesse giuridiche e fattuali che stavano alla base della testé menzionata
sentenza 15 ottobre 1996 non erano identiche a quelle relative alla
fattispecie.
Intanto l'art. 31 RSRER di __________ suddivideva in ben 5
categorie le economie domestiche di domiciliati (persone sole, nuclei di 2, 3,
4 e 5 o più persone) ed assoggettava i proprietari di residenze secondarie al
pagamento della stessa tassa delle economie domestiche di 5 o più persone, pari
a 3-4 volte l'importo di quella a gravare le persone sole. L'art. 32 RSRER di
__________ scompone invece le economie domestiche di domiciliati in due sole
categorie (persone sole e nuclei di due o più persone), che vengono colpite con
un tassa poco dissimile. Le economie domestiche di domiciliati formate da due o
più persone, cui sono parificati per carico impositivo i proprietari di case di
vacanza, pagano infatti una tassa di poco superiore a quella percepita presso
le persone sole: la tassa minima, che fa stato ai fini del presente giudizio in
quanto corrisponde a quella prelevata nel 1998, assomma a fr. 50.-- per la
categoria delle persone sole ed a fr. 80.-- per le economie domestiche con due
o più persone e i proprietari di case di vacanza. Di fronte a questa minima
diversità, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto porsi il quesito a sapere se,
nel contesto dell'imposizione delle case di vacanza, essa non fosse comunque
giustificata nel risultato dai motivi espressi sub 4.4., ovvero dal fatto che
per percepire il controverso tributo nei confronti dei loro proprietari si deve
poter far capo a differenti, più schematici criteri di imposizione. Nel
giudicato impugnato il Consiglio di Stato ha invece ammesso, correttamente e
con riferimento alla testé menzionata STA 15 ottobre 1996 in re comune di
__________, la possibilità di far capo ad una procedura semplificata di
imposizione delle residenze secondarie, ma in sede di verifica del risultato
con il principio di uguaglianza l'ha in sostanza totalmente mortificata, adottando
il principio di un'imperativa corrispondenza tra il numero dei locali delle
case di vacanza ed il numero delle persone che compongono le economie
domestiche di domiciliati (casa di vacanza di un locale = economia domestica di
domiciliati composta di una persona; casa di vacanza di due o più locali = economia
domestica di domiciliati composta da due o più persone) e stabilendo, di
conseguenza, che il proprietario di una residenza secondaria composta da un
locale non può assolutamente pagare una tassa identica a quella pretesa nei
confronti di un'economia domestica di domiciliati composta da due persone,
appena superiore a quella dovuta da una economia domestica di domiciliati
composta di una sola persona, ma solo un tributo pari a quello dovuto da
quest'ultima.
In secondo luogo nella fattispecie oggetto del testé
menzionato giudizio in re comune di __________ era chiaramente assodato che la
residenza secondaria del ricorrente fosse occupata dallo stesso e da sua
moglie, quindi da due persone. Nel concreto caso questo accertamento fa
difetto. Se il Consiglio di Stato avesse voluto effettuare, nel concreto caso,
una reale controprova circa il fondamento della tassa pretesa nei confronti del
qui resistente, avrebbe dovuto non tanto premurarsi di stabilire di quanti
locali fosse composta la cascina di sua proprietà, bensì accertare se
__________ frequenta (rispettivamente abbia frequentato) la residenza
secondaria di __________ per trascorre le ferie od i fine settimana da solo o,
come pare piuttosto essere la regola con simile genere di abitazioni, in
compagnia di altre persone (moglie, figli, conoscenti ecc.). Fosse
effettivamente il caso, anche volendo seguire le rigide tesi esposte da parte
del Consiglio di Stato relativamente all'ossequio del principio di uguaglianza,
il qui resistente dovrebbe essere imposto al pari delle economie domestiche
formate da due o più persone con domicilio nel comune, ovvero con una tassa di
fr. 80.--, identica a quella prelevata dal municipio presso le residenze
secondarie. Con simili premesse la decisione municipale 28 ottobre 1998 meriterebbe
conferma.
-
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono il ricorso del comune di __________ deve essere
accolto e la risoluzione impugnata annullata. In applicazione dell'art. 65 cpv.
2 PAmm gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché in primo
luogo esperisca un'accurata istruttoria volta ad accertare da chi venga (sia
stata) effettivamente fruita la casa di vacanza di proprietà di __________: se
da esso solo oppure anche da altre persone. Nella seconda ipotesi il ricorso di
questi andrà integralmente respinto. Verificandosi l'altra ipotesi il Governo
dovrà reimpostare l'esame della compatibilità dell'ordinamento impositivo
fissato dall'art. 32 cifra 8 RSRER con il principio di uguaglianza alla luce
delle riflessioni sviluppate dal Tribunale sub 4.5., rivalutando debitamente a
tal fine - in particolare - la portata dell'autonomia rispettivamente della
notevole libertà di cui fruisce il comune ticinese in merito alla definizione
delle tasse per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti (cfr. sub
2.).
-
Il Tribunale non preleva
una tassa di giudizio né assegna ripetibili (art. 28 e 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 Cost., 2, 31, 31b, 48 LPAmb, da 68 a 70 LALIA, 208, 209 LOC; 18, 28,
43, 46, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto e la
risoluzione 26 gennaio 1999 (n. 323) del Consiglio di Stato annullata.
§. Gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda
come indicato al consid. 5.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster