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Numero d'incarto:
52.1999.35
Data decisione, Autorità:
25.08.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00035
Lugano
25 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 1º febbraio 1999 del
contro
la
decisione 14 gennaio 1999, no. 41, del Consiglio di Stato che dichiara nulle
le decisioni 3 agosto e 24 settembre 1998 con cui il municipio di __________
ha inflitto a __________ quattro multe per disturbo della quiete pubblica;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con rapporti del 5 giugno,
del 3 e del 6 luglio 1998 l’autorità comunale di __________ ha aperto
altrettanti procedimenti contravvenzionali a carico del resistente __________,
gerente del bar __________ per disturbo arrecato al vicinato da parte degli
avventori in sosta davanti al locale e con la musica ad alto volume proveniente
dall'interno: fatti che si sarebbero verificati il 5 e il 25 giugno e il 5
luglio 1998 tra le 23.00 e la 01.00.
Raccolte le osservazioni del prevenuto, il 3 agosto 1998 il
municipio gli ha inflitto tre distinte multe di fr. 1'000.--, 1'200.-- e
1'400.-- per i fatti addebitatigli. Le decisioni si richiamavano agli art. 107
e 145 LOC, 53 LEsPub, 81 RLesPub, 17 e 20 dell'ordinanza municipale sulla
repressione dei rumori molesti (ORRM).
Contro queste tre decisioni, __________ è insorto con un
primo ricorso davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per motivi
di cui si dirà semmai più avanti.
Il 31 agosto 1998 la polizia comunale ha nuovamente posto in
contravvenzione il resistente per aver aver violato gli art. 17 e 20 ORRM, 53
LEsPub e 81 RLEsPub, arrecando disturbo al vicinato con musica ad alto volume
udibile all'esterno dell'esercizio pubblico la sera del 20 alle 23.37.
Preso atto delle giustificazioni addotte dall'interessato, il
22 settembre 1998 il municipio gli ha inflitto un'ulteriore multa di fr.
1'600.-- per violazione delle succitate disposizioni di legge.
__________ ha impugnato anche questa nuova decisione di multa
davanti al Consiglio di Stato, postulandone l’annullamento.
B. Con unico giudizio del 14
gennaio 1999 il Consiglio di Stato ha evaso entrambi i ricorsi ai sensi dei
considerandi, dichiarando nulle le decisioni impugnate per incompetenza del
municipio. A mente del Governo la repressione di rumori molesti derivanti dall'attività
di un esercizio pubblico spetterebbe esclusivamente al Dipartimento delle istituzioni.
C. Contro il predetto giudizio
governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la conferma delle multe
irrogate.
Secondo l'insorgente, le multe si fonderebbero sul diritto
comunale, in particolare sugli art. 17 e 20 ORRM. L'art. 53 LEsPub e l’art. 81
RLEsPub sarebbero stati richiamati soltanto per suffragare la responsabilità
del gerente.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica
conclusione perviene il resistente, che contesta le tesi dell'insorgente con
argomenti di cui si discuterà qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dagli art. 148 cpv. 3 e 208 LOC. La
legittimazione attiva del comune è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 46
PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni da risolvere, il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. Giusta l'art. 53
LEsPub, il gerente è responsabile dell'igiene, dell'ordine della quiete e della
tutela del buon costume nell'esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze.
La norma in questione chiama il gerente a fungere da garante
per la tutela dei beni di polizia summenzionati, obbligandolo a vigilare in
modo da prevenire turbative e pregiudizi derivanti dall’attività dell’esercizio
pubblico non soltanto all'interno del locale, ma anche nelle immediate
adiacenze. L'art. 81 RLEsPub precisa che il gerente è tenuto ad assicurare il
buon funzionamento dell'esercizio pubblico attraverso la sua presenza.
2.2. A norma dell’art. 66 cpv. 1 LEsPub, le infrazioni alla
legge ed al relativo regolamento d'applicazione sono punite con una multa
variante da un minimo di fr. 20.-- ad un massimo di fr. 10'000.-- giusta le
disposizioni della LPContr.
Il secondo capoverso di tale norma dichiara punibili il
gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti (lett.
a) e il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio
pubblico opppure dà false indicazioni per le notifiche uffciali.
Per quanto riguarda le competenze, l’art. 67 LEsPub
stabilisce che le infrazioni in materia di permessi speciali (art. 30-33 LEs
Pub), di orari e periodi di apertura e chiusura (art. 37-44 LEs Pub), sono
punite dall'autorità concedente. Ogni altra infrazione è invece dichiarata di
esclusiva competenza del Dipartimento.
- 3.1. L'art. 145 LOC demanda
al municipio il compito di punire con la multa le contravvenzioni ai
regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione
gli è affidata. Il massimo della multa è di fr. 10'000.--, riservate le leggi
speciali. La procedura è retta dagli art. 147-148 LOC. Riservate le disposizioni
particolari di tali norme, per il resto è applicabile la PAmm (art. 147 cpv. 3
LOC).
3.2. L'art. 17 ORRM di __________, richiamato dall'autorità comunale
negli avvisi di contravvenzione, stabilisce che:
“gli esercizi pubblici, le sale da concerto, i
cinematografi, i luoghi di riunione e di intrattenimento e le sale da ballo
dovranno essere costruiti, disposti e insonorizzati in modo tale da non
arrecare alcun disturbo ai coinquilini, ai vicini e ai terzi.
In ogni caso, durante il servizio all'aperto degli
esercizi pubblici, qualsiasi tipo di produzione sonora e/o canora deve
terminare alle ore 23.00.
Eccezioni di carattere generale potranno essere concesse
quando le stesse non siano di pregiudizio a terzi.
Nei locali chiusi sono permessi il canto, la musica, ecc.,
come pure l'uso di apparecchi di riproduzione del suono di cui all'art. 11
della presente ordinanza, a condizione che a partire dalle ore 22.00 le porte e
le finestre degli esercizi pubblici dovranno restare chiuse; quelle delle sale
da concerto e dei luoghi di intrattenimento, come pure delle sale da ballo,
dovranno essere chiuse in permanenza.
In casi particolari, nell'interesse della quiete e della
tranquillità notturna, l'autorità comunale potrà imporre l'adozione di altre
restrizione o vietare le manifestazioni di cui al cpv. 2 qualora le stesse,
nonostante la chiusura di porte e finestre, siano di pregiudizio a terzi”.
L’art. 20 ORRM, richiamato dagli avvisi di contravvenzione
notificati al resistente, si limita a comminare la multa da fr. 50.- a
fr. 10’000.- per le infrazioni alle disposizioni della stessa ordinanza,
dichiarando applicabili gli art. 147 seg. LOC.
- La LEsPub non regola in
modo esaustivo ed esclusivo la tutela della quiete pubblica da turbative
derivanti dall'attività degli esercizi pubblici. A parte le disposizioni relative
agli orari di apertura e di chiusura dei locali, l'unica norma che prende in
considerazione questa tematica è l'art. 53 LEsPub. Questa disposizione si
limita tuttavia a sancire la responsabilità del gerente per la salvaguardia di
tale bene di polizia all'interno dell'esercizio pubblico e nelle immediate
vicinanze. Non fissa limiti concreti agli inconvenienti che possono derivare
alla quiete pubblica dall'attività degli esercizi pubblici.
Se ne può dedurre che la LEsPub lasci ai comuni un discreto
margine di autonomia (art. 2 LOC) per definire in via astratta e generale le
modalità d'esercizio dei locali pubblici in ordine alla salvaguardia della
quiete. In quest’ordine di idee l’art. 111 RLEs Pub si limita a stabilire che
l’uso di strumenti ed apparecchi musicali, radiofonici, da gioco e simili deve
essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica, riservando
espressamente le disposizioni del regolamento comunale per le terrazze e le
attività all’aperto. Conseguentemente occorre riconoscere ai municipi anche la
facoltà di intervenire a reprimere le infrazioni alle prescrizioni di diritto
comunale poste a tutela di questo bene di polizia (STA 12.1.99 in re comune di
Giubiasco). Se debba essere ammessa una competenza suppletoria dell’autorità
cantonale laddove il diritto comunale non prevede alcunché al riguardo, è
questione che ai fini del presente giudizio può rimanere indecisa.
- Nel caso in esame, il
resistente è stato ripetutamente posto in contravvenzione per aver violato
l'art. 17 ORRM, dianzi citato, arrecando “disturbo al vicinato da parte
degli avventori all'esterno dell'esercizio pubblico” e “con musica ad
alto volume udibile all'esterno” del locale.
Gli avvisi di contravvenzione si richiamano anche agli art.
53 LEsPub e 81 RLEsPub. Il richiamo di queste norme è tuttavia destinato
unicamente a suffragare la responsabilità del gerente prevenuto. Non mira a
specificare il titolo di reato per il quale è stato aperto il procedimento. La
violazione di norme che si limitano a sancire la responsabilità del gerente per
l’igiene, l’ordine, la quiete e la tutela del buon costume all’interno
dell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze costituisce d’altro canto
un’ipotesi di reato di difficile costruzione.
In tali circostanze, non si può disconoscere al municipio lo
ius puniendi che gli compete in base all'art. 145 LOC.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la
decisione governativa censurata siccome lesiva del diritto e rinviando gli atti
al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito delle impugnative inoltrate
dal resistente contro le multe inflittegli dal municipio di __________.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 145, 148 LOC; 53, 66, 67 LEsPub; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 14 gennaio 1999, n.
41, del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al
Consiglio di Stato per nuova decisione.
-
Non si preleva tassa di
giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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