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Numero d'incarto:
52.1999.329
Data decisione, Autorità:
27.06.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00329
52.1999.00332
Lugano
27 giugno
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi,
a) 6 dicembre 1999 di
b) 7 dicembre 1999 del
Comune di __________
contro
la decisione 17 novembre 1999, no. 4792, del
Consiglio di Stato che ha annullato la decisione 5 maggio 1999, con la quale
il municipio di __________ aveva concesso la licenza edilizia ad __________
per la formazione di un ripostiglio per attrezzi e due tunnel-serra per la
coltivazione di ortaggi ad uso domestico sul mappale no. __________;
viste le risposte:
-
17 dicembre 1999 del
municipio di __________;
-
21 dicembre 1999 di
__________ e della comunione dei comproprietari del condominio __________;
-
22 dicembre 1999 del
Consiglio di Stato;
al ricorso sub a);
-
21 dicembre 1999 di __________
e della comunione dei comproprietari del condominio __________;
-
22 dicembre 1999 del
Consiglio di Stato;
-
24 gennaio 2000 di
__________;
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30 marzo
1999, __________ ha notificato al municipio di __________ l'intenzione di
posare sulla part. n. __________ RF (zona R4) un box prefabbricato in lamiera
per il deposito di attrezzi da giardino (m 6 x 3) e due tunnel di plastica (m
20 x 3 e 20 x 4) per la coltivazione di ortaggi ad uso domestico. Alla domanda
era annessa una planimetria ed un piano in scala del box.
All'intervento
si sono opposti i vicini __________ e la comunione dei comproprietari del
condominio __________, contestandolo dal profilo della conformità di zona e delle
immissioni (odori e insetti).
Con decisione 5 maggio 1999 il municipio di
__________ ha respinto le opposizioni ed ha rilasciato la licenza richiesta.
B. Il 17
novembre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti. L'Esecutivo cantonale
ha in sostanza ritenuto che la domanda di costruzione avrebbe dovuto essere
trattata secondo la procedura ordinaria e non come notifica. Ha dunque
ritornato gli atti all'autorità comunale affinché richiedesse l'inoltro di una
nuova domanda di costruzione da esaminare secondo la procedura ordinaria.
C. Contro tale
giudizio il municipio di __________ ed __________ insorgono ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Entrambi
pongono in evidenza che i tunnel di plastica verrebbero ancorati al terreno con
dei picchetti. La loro posa non necessiterebbe pertanto di opere in muratura.
L'utilizzazione dell'infrastruttura, proseguono, servirebbe unicamente ai
bisogni personali di chi si occuperà della coltivazione. A mente dell'autorità
comunale la posa dei due tunnel non soggiacerebbe ad alcun tipo di permesso
(art. 3 RALE), mentre il ripostiglio sarebbe stato correttamente autorizzato
mediante la licenza edilizia in contestazione.
D. All'accoglimento
dei gravami si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni. Ad identica conclusione sono giunti __________ e la comunione dei
comproprietari del condominio __________, i quali si sono limitati a richiamare
le osservazioni presentate in sede di opposizione.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione dei ricorrenti
e la tempestività del gravame sono certe (art. 21 e 50 LE e 46 PAmm). Il ricorso
è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18
PAmm).
-
2.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPT, edifici o impianti possono essere costruiti o
trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (cfr. pure art. 1 cpv. 1
LE). La licenza edilizia è, in particolare, necessaria per la costruzione di
edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della
configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). Non è invece necessaria per (...)
lavori di manutenzione, piccole costruzioni e costruzioni provvisorie (art. 1
cpv. 3 lett. c LE).
L'art. 4 RLE specifica che la licenza è
necessaria per la costruzione di edifici e impianti di qualsiasi genere (lett.
a) ed ogni altra opera edilizia o impianto, come (...) muri, piscine, strade
private, serre fisse, ecc. (lett. c). L'art. 3 cpv. 1 RLE precisa dal canto suo
che la licenza edilizia non è fra l'altro necessaria per (...) la sistemazione
di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo (lett. g), rispettivamente
per le costruzioni provvisorie, ossia le costruzione destinate a soddisfare un
bisogno contingente, la cui durata è prestabilita (lett. i).
2.2. Per principio, la licenza edilizia è
rilasciata secondo la procedura, detta ordinaria, retta dagli art. 4 - 10 LE.
Questa coinvolge tanto il municipio, quanto il Dipartimento del territorio, che
è chiamato ad esprimere un preavviso sull'applicazione di norme di diritto
federale o cantonale rimessegli per il giudizio. Per lavori di secondaria
importanza, che non richiamano l'applicazione di norme del diritto federale o
cantonale, è invece prevista una procedura semplificata, dalla quale l'autorità
cantonale resta in linea di massima esclusa (art. 11 - 13 LE).
Gli interventi soggetti alla procedura
ordinaria sono definiti per clausola generale. Quelli sottoposti alla procedura
di notifica sono invece elencati secondo il sistema enumerativo (art. 5 cpv. 1
RLE). Non è consentito suddividere i lavori in modo da eludere la procedura
ordinaria (art. 5 cpv. 2 RLE).
La procedura della notifica, riservata agli
interventi posti all'interno della zona edificabile (art. 5 cpv. 3 RLE), è fra
l'altro applicabile (...) alle costruzioni accessorie, alle costruzioni
elementari ed alle pergole (art. 6 cpv. 1 cifra 3 RLE).
- 3.1. Il
controverso intervento ha per oggetto la posa di due tunnel di plastica di ragguardevoli
dimensioni (m 20 x 4 x 2.50; m 20 x 3 x 2) e la costruzione di un ripostiglio
per attrezzi in lamiera grecata di m 3 x 6 x 2.20 (h al filo di gronda).
I tunnel sarebbero sostenuti da supporti in
materiale leggero, infissi direttamente nel terreno senza alcun basamento in
muratura e verrebbero destinati alla coltivazione di ortaggi per i bisogni
personali di un dipendente del locale patriziato, già attivo come bracciante
agricolo. Pur trattandosi di strutture facilmente amovibili, essi vanno
comunque considerati alla stregua di opere soggette a permesso di costruzione.
Non si tratta invero di semplici attrezzature di arredo per la sistemazione di
orti e giardini (art. 3 cpv. 1 lett. g RLE). Il terreno sul quale verrebbero
istallati non è un orto, ma un vero e proprio campo, che verrebbe in parte destinato
all'esercizio al coperto di attività agricole di una certa importanza. Né si è
in presenza di semplici strutture provvisorie, destinate a soddisfare un
bisogno contingente, di durata prestabilita (art. 3 cpv. 1 lett. i RLE). Nulla
permette invero di concludere che si tratti di un'opera destinata a soddisfare
un'esigenza temporanea e passeggera. La relativa precarietà dei vincoli con cui
sono legati al terreno non impedisce di assimilarli a serre fisse, ovvero a
manufatti stabili e permanenti destinati a permettere l'esercizio di attività
orticole al coperto (art. lett. c RLE).
Se ne deve pertanto dedurre che questi
manufatti soggiacciano a permesso di costruzione al pari dell'annesso box
prefabbricato.
3.2. Controversa è in sostanza la questione
a sapere se la licenza edilizia per il box prefabbricato in lamiera e per i
tunnel debba essere rilasciata secondo la procedura ordinaria o in base a
quella di semplice notifica.
Orbene il manufatto destinato al ricovero
degli attrezzi agricoli è una costruzione di una certa importanza (m 6 x 3),
che richiama inevitabilmente l'applicazione della procedura ordinaria. Questo
manufatto non è infatti riconducibile a nessuna delle categorie di opere
soggette alla procedura di notifica elencate dall'art. 6 RLE. Non essendo posta
al servizio di una costruzione principale, non può essere considerata una
costruzione accessoria ai sensi del cpv. 1 cifra 3 di tale norma.
Soggiacendo il box per gli attrezzi alla
procedura ordinaria e non essendo d'altro canto lecito suddividere i lavori in
modo da eludere tale procedura (art. 5 cpv. 2 RLE), può restare indecisa la
questione a sapere se i tunnel di plastica non possano essere considerati
costruzioni elementari (art. 6 cpv. 1 cifra 3 RLE), soggette alla procedura di
semplice notifica.
In quanto riferita alla procedura
applicabile al rilascio del permesso la decisione governativa impugnata resiste
alle critiche degli insorgenti e merita di essere confermata.
- Non
possono invece essere condivise le conclusioni che l'Esecutivo cantonale ha
tratto da tale deduzione.
L'annullamento di un'autorizzazione concessa
secondo la procedura di semplice notifica per un intervento soggetto a quella ordinaria
si giustifica solo quando il difetto può essere sanato ripetendo l'intera
procedura.
In concreto, la domanda di costruzione,
presentata sotto forma di notifica, è sostanzialmente conforme alle
prescrizioni del RLE applicabili alla procedura ordinaria. Essa fornisce
infatti tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibile la natura
e l'estensione delle opere oggetto della domanda (art. 11 RLE). Dalla stessa
possono essere dedotti i nominativi degli interessati, il fondo dedotto in
edificazione e le caratteristiche delle opere. Mancano unicamente il formulario
ufficiale ed il calcolo degli indici; atti non strettamente indispensabili ai
fini della decisione sulla domanda, che è stata regolarmente pubblicata
all'albo e notificata ai vicini direttamente interessati, i quali hanno potuto
opporvisi. Il difetto principale sta nella mancata trasmissione degli atti
all'autorità cantonale per il preavviso di sua competenza.
Ora, l'emendamento di questo difetto non
esige la ripetizione dell'intera procedura a partire dall'inoltro di una nuova
domanda di costruzione. All'omissione può infatti essere posto facilmente
rimedio, raccogliendo il preavviso mancante e statuendo sul ricorso dopo aver dato
alle parti ed all'autorità comunale la possibilità di prendere posizione al
riguardo.
- Stando
così le cose, i ricorsi vanno parzialmente accolti, annullando il giudizio governativo
impugnato siccome viziato da formalismo eccessivo e rinviando gli atti al
Consiglio di Stato affinché, raccolto il preavviso mancante, statuisca
nuovamente sul ricorso degli opponenti.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 cpv. 1 LPT; 1, 4-11 e 50 LE, 3 RLE;
1 segg. PAmm
dichiara
e pronuncia:
- I ricorsi
sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 17 novembre 1999, no. 4792,
del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di
Stato affinché proceda ai sensi del consid. 4.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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