AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1999.321
Data decisione, Autorità:
05.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00321
Lugano
5 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1. dicembre 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 10 novembre 1999 del Consiglio di Stato
(n. 4665) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 22 luglio 1999 con cui il municipio di __________ le ha negato la
licenza edilizia per alcuni interventi riferiti ad una casa d'abitazione
situata fuori della zona edificabile (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
10 dicembre 1999 del
Comune di __________;
-
10 dicembre 1999 del
Dipartimento del territorio (UDC), Bellinzona;
-
12 dicembre 1999
dell'arch. __________;
-
14 dicembre 1999 del
Consiglio di Stato, Bellinzona;
-
21 gennaio 2000
dell'avv. dott. __________;
preso atto della replica 15
febbraio 2000 della ricorrente e delle dupliche:
-
22 febbraio 2000 del
Comune di __________;
-
23 febbraio 2000 del
Consiglio di Stato;
-
4 aprile 2000
dell'avv. dott. __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
ricorrente __________ è usufruttuaria di una casa d'abitazione, situata a
__________ in località __________, fuori della zona edificabile (part. no.
__________ RF), di cui sono proprietari i figli __________, __________ e
__________, in ragione di un terzo ciascuno.
Il 14 aprile 1999 la ricorrente ha chiesto
al municipio il permesso in sanatoria per alcuni lavori di sistemazione, che
erano stati eseguiti dal figlio __________ al piano terreno dell'edificio ed all'esterno
al fine di ricavarvi un appartamento, ove venire ad abitare per assistere la
madre ultranovantenne. I lavori interni consistevano nello spostamento di
alcune pareti e nella formazione di alcune aperture. Le opere esterne
consistevano invece nella costruzione di una pergola, nella posa di una cinta e
nel montaggio di una piscina prefabbricata, seminterrata, in sostituzione di
quella esistente, che non era mai stata portata a compimento.
Alla domanda si sono opposti il Dipartimento
del territorio ed il figlio __________, proprietario della casa che sorge sul
fondo contermine, che hanno contestato gli interventi dal profilo dell'art. 24
LPT.
Il 22 luglio 1999 il municipio ha negato il
permesso, facendo propria l'opposizione dell'autorità cantonale.
B. Con
giudizio 10 novembre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
Evase le questioni d'ordine, il Governo ha
in sostanza ritenuto che la trasformazione di una casa d'abitazione
monofamiliare in una casa bifamiliare, pur rientrando nei limiti dell'art. 24
cpv. 2 LPT, non rispondesse alle esigenze poste dall'art. 75 LALPT, poiché non
sarebbe indispensabile alla continuazione dell'utilizzazione attuale dell'immobile.
C. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
del permesso rifiutato.
Rivendicato il diritto di chiedere il
permesso di costruzione indipendentemente dal consenso dei proprietari
dell'immobile, l'insorgente nega che i modesti lavori previsti al pianterreno
dello stabile, già adibito ad uso abitativo, costituiscano una trasformazione
inammissibile dal profilo dell'art. 75 LALPT. Nei previsti lavori interni non sarebbe
ravvisabile alcun cambiamento di destinazione.
Considerata la prassi instauratasi a livello
cantonale, la piscina andrebbe invece autorizzata per considerazioni riferite
alla parità di trattamento.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del
territorio senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione perviene
l'opponente __________, contestando in dettaglio la tesi della ricorrente.
Il municipio di __________ Inferiore
rinuncia invece a prendere posizione.
In sede di replica e di duplica le parti si
sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio
censurato, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dell'oggetto della
contestazione è chiaramente deducibile dalle tavole processuali. Un sopralluogo
non appare quindi atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- 2.1.
Giusta gli art. 4 cpv. 1 LE e 8 cpv. 2 RLE, la domanda di costruzione deve essere
firmata dall'istante, dal proprietario del fondo e dal progettista. Come
giustamente ricorda il Consiglio di Stato, lo scopo principale di queste
disposizioni è quello di evitare che l'autorità perda tempo ad esaminare
domande di costruzione insuscettibili di tradursi in realizzazioni concrete
perché l'istante non ha diritto di disporre liberamente del fondo (RDAT 1990
no. 50; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 4 no. 737).
Il municipio deve sommariamente esaminare se
l'istante è legittimato a chiedere il permesso di costruzione, ossia se è
abilitato a disporre del fondo a fini edilizi. Se ritiene che il richiedente abbia
questa facoltà, avvia la procedura di rilascio del permesso, pubblicando la
domanda e dandone avviso ai proprietari confinanti (art. 6 LE). Se invece
ritiene che l'istante non possa disporre del fondo a tale scopo, respinge la
domanda in limine. Spetterà semmai al richiedente dimostrare il contrario
davanti alle istanze di ricorso.
Eventuali opponenti possono contestare la legittimazione
dell'istante a chiedere il permesso di costruzione. La procedura di rilascio
del permesso, ormai avviata, segue tuttavia il suo corso e l'autorità non è
tenuta a rinvenire sulla decisione di dar seguito alla domanda di costruzione,
adottata in sede di esame preliminare della domanda. Né la licenza che ne
scaturisce deve essere annullata qualora dovesse risultare che l'istante non ha
diritto di disporre del fondo. La licenza si limita in effetti ad accertare la
conformità dell'intervento oggetto della domanda di costruzione con il diritto
edilizio materialmente applicabile. Non statuisce con effetti vincolanti anche
sul diritto di disporre del beneficiario.
2.2. Nell'evenienza concreta, la ricorrente,
usufruttuaria della costruzione in cui abita, ha di principio diritto di
disporre del fondo per tutti quegli interventi che appaiono necessari per
assicurarne il possesso, l'uso ed il godimento (art. 755, 769 cpv. 2 CC). Una
piccola parte dei lavori in contestazione potrebbe rientrare nel novero degli
interventi che l'usufruttuario può eseguire autonomamente. La maggior parte
sembra tuttavia travalicare questo limite. Ai fini del presente giudizio la
questione può comunque restare indecisa, poiché l'autorità comunale, dando
seguito alla domanda di costruzione, ha rinunciato a prevalersi della facoltà
di respingerla in limine per difetto del diritto di disporre dell'istante.
Determinazione, questa, che per i motivi dinanzi illustrati, sfugge alla
critica dell'opponente. Il ricorso va quindi esaminato nel merito.
A maggior ragione si giustifica questa
conclusione ove si consideri che la domanda di costruzione era volta al
conseguimento di un permesso in sanatoria, ossia ad un accertamento a
posteriori della conformità delle opere eseguite abusivamente con il diritto
edilizio materialmente applicabile.
- 3.1.
Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente
essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione
di edifici ed impianti non conformi alla funzione assegnata dal PR alla zona
d'utilizzazione a condizione che la loro destinazione esiga tale ubicazione
(lett. a; ubicazione vincolata) e che non vi si oppongano interessi preponderanti
(lett. b).
Il diritto cantonale può inoltre permettere
la rinnovazione, la trasformazione parziale e la ricostruzione di edifici ed
impianti, esistenti fuori dalle zone edificabili e non conformi alla funzione assegnata
alla zona di utilizzazione, in quanto compatibili con le importanti esigenze della
pianificazione territoriale (art. 24 cpv. 2 LPT). Fondandosi su questa
disposizione, l'art. 75 LALPT permette di autorizzare eccezionalmente
trasformazioni parziali, da attuare una volta tanto, di queste costruzioni, se
l'intervento risulta indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione
attuale e compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.
Per trasformazione parziale occorre intendere un intervento che modifica le
caratteristiche qualitative e quantitative di una costruzione in misura
limitata, insuscettibile di sovvertirne l'identità sostanziale (DTF 113 Ib 114;
Scolari, op. cit., ad art. 71/72 LALPT, n. 543). Il requisito
dell'indispensabilità di cui all'art. 75 LALPT va applicato secondo criteri oggettivi.
Determinanti non sono le esigenze personali del richiedente, ma quelle che
chiunque potrebbe ragionevolmente porre al fine di continuare ad utilizzare la
costruzione. Per evitare che la norma risulti del tutto inapplicabile il metro
di giudizio non deve tuttavia essere eccessivamente rigoroso.
3.2. Nell'evenienza concreta, l'anziana
ricorrente (91 anni) intende apportare alla casa in cui vive alcune modifiche
interne (installazione di una cucina, spostamento di pareti) ed altre esterne
(piscina, pergola, nuove finestre) onde permettere al figlio di stabilirsi
nell'appartamento che verrebbe sistemato a pianterreno, allo scopo di prestarle
assistenza. Trattandosi di una costruzione esistente fuori della zona edificabile,
che non si conforma alla funzione assegnata alla zona di situazione e non risponde
nemmeno al requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 cpv. 1 lett. a LPT),
l'ammissibilità degli interventi in contestazione va esaminata dal profilo
degli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT.
3.2.1. Contrariamente a quanto assumono le
precedenti istanze il semplice insediamento del figlio della ricorrente nei
locali a pianterreno della sua abitazione non integra gli estremi di un
cambiamento di destinazione rilevante dal profilo della polizia delle
costruzioni. E' ben vero che la costruzione è stata a suo tempo concepita ad
autorizzata come casa d'abitazione monofamigliare, ma questa specificazione non
costituiva un limite della destinazione autorizzata. Quest'ultima era
determinata esclusivamente dall'uso della costruzione a scopo residenziale,
indipendentemente dal numero degli abitanti e dall'assetto interno
dell'edificio. All'infuori di alcuni casi particolari, che non occorre qui
evocare, determinanti dal profilo pianificatorio e della polizia delle
costruzioni sono soltanto l'uso autorizzato e la misura della superficie
abitabile (SUL). Parametri, questi, che non vengono minimamente modificati
dall'insediamento del figlio della ricorrente nella costruzione, i cui locali a
pianterreno sono già attualmente destinati all'abitazione. A maggior ragione
s'impone questa conclusione ove si consideri che i controversi lavori non
comportano nemmeno una suddivisione dell'edificio in due distinti appartamenti.
Contrariamente a quanto assume il resistente, l'insediamento del figlio della
ricorrente nei locali a pianterreno dell'abitazione non ingenera effetti nuovi
e diversi da quelli attuali sull'utilizzazione del suolo, sulle opere
d'urbanizzazione o sull'ambiente circostante. Da questo profilo, l'aumento del
numero delle persone che risiedono in una casa d'abitazione situata fuori della
zona edificabile è sostanzialmente irrilevante.
Nella misura ritengono che l'insediamento
del figlio della ricorrente nello stabile determini una modifica rilevante
delle condizioni di utilizzazione, la decisione di diniego della licenza e
quella del Consiglio di Stato che la conferma vanno quindi annullate siccome lesive
del diritto.
3.2.2. Parimenti da annullare sono le
decisioni delle precedenti istanze in quanto riferite agli insignificanti adattamenti
interni previsti dalla domanda di costruzione (cfr. punti 4.2, 4.3, 4.4 della
relazione tecnica = RT).
La formazione di una parete in vetro (cm 80
x 265), destinata a dar luce al corridoio interno (4.2 RT), l'ingrandimento di
un locale definito come "disponibile" (+ cm 35) allo scopo di
istallarvi una cucina (4.3 RT) e la demolizione di una parete interna fra due
camere per sistemarvi un armadio (4.4 RT) costituiscono in effetti interventi esenti
da permesso di costruzione (art. 3 cpv. 1 lett. b e d RLE).
3.2.3. Il diniego della licenza non regge
nemmeno nella misura in cui ha per oggetto l'apertura di una finestra
supplementare (cm 90 x 90) nella facciata SE (4.5 RT). Si tratta invero di una
modifica che incide in misura minima sull'aspetto esterno della costruzione e
che può essere considerata ragionevolmente necessaria per conferire al locale
studio ricavato dal "carnotzet" adeguate condizioni di abitabilità,
assicurandogli una conveniente illuminazione naturale. Apparendo perfettamente
compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale, nulla
si oppone al rilascio del permesso.
3.2.4. Il rifiuto della licenza va invece
confermato per quel che riguarda la formazione di una pergola in legno (4.6
RT), l'apertura di una porta-finestra (cm 110 x 220) nella facciata NW (4.1
RT), la costruzione di una piscina prefabbricata (cm 280 x 700 x 130/55)
nell'angolo SW del giardino (4.7 RT) e la posa di una cinta (4.8 RT).
La posa di una pergola in legno sul lato W
della casa e l'apertura di una porta-finestra per accedere a questa struttura
direttamente dal soggiorno non rispondono manifestamente al requisito
dell'indispensabilità sancito dall'art. 75 LALPT quale condizione per
autorizzare in via d'eccezione trasformazioni parziali di edifici esistenti
fuori della zona edificabile, in contrasto con la funzione assegnata alla zona
di situazione.
Per lo stesso motivo, nemmeno la cinta di
rete metallica può essere autorizzata. Resta ovviamente riservata alla
ricorrente la facoltà di posare una siepe viva.
Quanto alla piscina, è sufficiente rilevare
che l'impianto non può essere configurato né come una costruzione ad ubicazione
vincolata (art. 24 cpv. 1 lett. a LPT), né come una trasformazione parziale
(art. 24 cpv. 2 LPT), indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione
attuale della casa della ricorrente (art. 75 LALPT).
Le numerose domande pubblicate sul FU per la
costruzione di piscine fuori della zona edificabile non soccorrono la
ricorrente. Esse non dimostrano ancora che il Dipartimento del territorio
preavvisi favorevolmente questi interventi. E quand'anche lo dimostrassero, la
prassi instaurata - chiaramente illegale - non potrebbe essere invocata per
motivi di parità di trattamento. Il principio di legalità prevarrebbe in ogni
caso su quello di eguaglianza (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
V. ed., N. 71 B I seg.).
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto,
annullando la decisione municipale denegante il permesso per gli interventi di
cui alla domanda di costruzione 25 marzo 1999 ed il giudizio governativo nella
misura in cui la conferma.
Ritenuto che l'insediamento del figlio al
pianterreno della casa d'abitazione della ricorrente non ne cambia la destinazione
(consid. 3.2.1.) e che gli interventi interni sfuggono all'obbligo del permesso
(consid. 3.2.2.), gli atti vanno rinviati al municipio affinché autorizzi
l'apertura della finestrella prevista sulla facciata SE (consid. 3.2.3.).
La tassa di giustizia è posta a carico delle
parti in ragione di metà ciascuna. Le ripetibili si ritengono invece
compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 LPT; 75 LALPT; 4, 21 LE; 3, 8,
RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 10 novembre 1999 del Consiglio
di Stato (n. 4665) nella misura in cui respinge il ricorso inoltrato contro la
decisione 22 marzo 1999 del municipio di Morbio Inferiore,
1.2. la decisione 22 marzo 1999 del municipio di
Morbio Inferiore.
-
Gli atti
sono rinviati al municipio di __________, affinché rilasci alla ricorrente la licenza
per aprire una finestra di cm 90 x 90 nella facciata SE della casa in cui
abita.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente ed il resistente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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