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Numero d'incarto:
52.1999.247
Data decisione, Autorità:
30.09.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00247-248
Lugano
30 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 15 settembre 1999 di
a) __________,
__________,
__________,
__________,
__________,
__________,
b) __________,
__________,
__________,
__________,
__________,
__________,
__________,
contro
la
decisione 25 agosto 1999, n. 3334, del Consiglio di Stato che annulla la
risoluzione 6 maggio 1999 con cui il Consiglio comunale di __________ ha
negato il subingresso di quattro consiglieri comunali;
richiamato
l'art. 48 PAmm;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 24 luglio 1998
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ e __________, tutti consiglieri comunali di __________ appartenenti
al gruppo socialista, hanno rassegnato le dimissioni dalla carica;
che con decisione 6 agosto 1998, confermata da questo Tribunale
con sentenza 14 gennaio 1999, il consiglio comunale ha accettato le dimissioni;
che, su richiesta del municipio, l'8 aprile 1999 i proponenti
della lista socialista hanno designato quali subentranti __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________;
che con risoluzione 6 maggio 1999 il legislativo comunale ha
accettato il subingresso dei primi tre candidati designati (__________e __________)
e respinto quello degli altri quattro, siccome rientranti dopo aver dato le
dimissioni;
che __________ e __________ hanno impugnato davanti al
Consiglio di Stato la decisione di non riammettere i quattro consiglieri che
avevano dimissionato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 25 agosto 1999 il Consiglio di Stato ha
accolto l'impugnativa, annullando il provvedimento, in quanto privo di base
legale;
che contro questo giudizio si aggravano ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti citati in ingresso, chiedendone
l'annullamento e postulando il ripristino della controversa risoluzione del
legislativo comunale;
che con identica, succinta motivazione gli insorgenti
sottolineano gli inconvenienti che deriverebbero dalla rielezione di
consiglieri dimissionari;
considerato, in
diritto
che nella misura in cui la
vertenza è retta dalla LOC, la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 208 di tale legge;
che la competenza fa
invece difetto nella misura in cui fanno stato le disposizioni della LVE; legge
che non assegna alcuna competenza a questo tribunale;
che la qualità per agire dei ricorrenti del primo gruppo (a),
tutti cittadini attivi di __________, è sicuramente data;
che la legittimazione attiva dei ricorrenti del secondo
gruppo (b), che afferma di intervenire a nome del Partito Liberale, può essere
ammessa nella misura in cui gli insorgenti agiscono a titolo personale;
che, nei limiti suindicati, i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili
in ordine;
che le impugnative possono essere evase sulla base degli atti
(art. 18 PAmm), con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sommariamente motivato (art.
48 PAmm), siccome manifestamente infondate;
che giusta l'art. 46 LOC, il consiglio comunale è convocato
dal municipio in seduta costitutiva entro 30 giorni dalla proclamazione dei
risultati; in quella seduta i suoi membri prestano il giuramento o la promessa
solenne (art. 47 LOC);
che l’elezione dei consiglieri comunali si perfeziona con la
proclamazione dei risultati e con l'accettazione della carica da parte del
singolo membro del consesso, espressa mediante giuramento o promessa solenne;
che il legislativo comunale non è chiamato a decidere
alcunché in merito all’elezione dei suoi membri;
che durante la legislatura il consigliere comunale può
rassegnare le dimissioni, inoltrandole per iscritto con l'indicazione dei motivi
al municipio, che le trasmette al consiglio comunale, per decisione, previo
preavviso della competente commissione (art. 45 LOC, 15 RALOC);
che la LOC demanda invece al consiglio comunale il compito di
pronunciarsi sulle dimissioni dei suoi membri;
che la procedura di subingresso è regolata dalla LVE: subentrante
è il primo dei candidati non eletti (art. 43 cpv. 1 LVE) o in caso di esaurimento
della lista il candidato designato dai proponenti di quest’ultima (art. 43 cpv.
2 LVE), ritenuto che il consigliere dimissionario viene iscritto, salvo sua
dichiarazione contraria, quale ultimo dell’elenco dei subentranti (art. 166a
LVE);
che, analogamente al consigliere comunale eletto nell’ambito
delle elezioni generali, l’elezione del subentrante designato in base all’art.
43 cpv. 2 LVE si perfeziona mediante giuramento o promessa solenne;
che, a differenza di quanto prevede in caso di dimissioni, la
LOC non affida al consiglio comunale alcuna competenza a decidere del
subingresso di consiglieri chiamati ad occupare seggi rimasti vacanti;
che, stando così le cose, la decisione con cui il consiglio
comunale di __________ ha negato il subingresso dei quattro candidati designati
giusta l’art. 43 cpv. 2 LVE dai proponenti della lista socialista, appare del
tutto priva di base legale;
che il provvedimento si pone peraltro in contrasto manifesto
con l’art. 166a LVE, dianzi citato, a norma del quale ai consiglieri dimissionari
competeva senz’altro la qualità di subentranti;
che le generiche censure di obsolescenza e di iniquità delle
leggi, sollevate dai ricorrenti con riferimento alla mancanza di disposizioni
che attribuiscano al legislativo comunale il compito di pronunciarsi sul
subingresso di candidati designati in forza dell'art. 43 cpv. 2 LVE vanno
disattese; non si tratta di certo di una lacuna della legge che deve essere
colmata dal giudice;
che l’ulteriore rimprovero rivolto al Consiglio di Stato di
non aver esaminato la legittimità del rifiuto di assumere la carica manifestato
da due dei tre candidati accettati dal legislativo va disatteso siccome
esulante dai limiti del presente ricorso, che ha per oggetto unicamente la
decisione del consiglio comunale di non accettare il rientro di quattro dei
sette consiglieri dimissionari;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono i ricorsi
vanno senz'altro respinti, siccome manifestamente infondati;
che la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in
solido;
visti
gli art. 208 LOC; 43 LVE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Nella misura in cui sono ricevibili,
i ricorsi sono respinti.
-
La tassa di giustizia di fr.
400.-- è a carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr. 200.--, per il
gruppo a) e per il resto a carico del gruppo b).
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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