Late challenge to domicile determination was dismissed

52.1999.246Autre juridiction19 oct. 1999Dismissed

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Résumé

The appellant attacked a State Council decision that had declared her challenge against municipal acts on electoral-roll removal and domicile determination inadmissible as late. The administrative court held that it could review only the domicile question, not the electoral-roll strikeout, and found the challenge clearly untimely despite the absence of appeal instructions on the municipal decisions. Because the appellant had waited more than six months and had not shown due diligence, the State Council rightly rejected the filing as late. The appeal was dismissed, and no court fee was charged in view of her situation.

Regest

Art. 208 cpv. 1 LOC; art. 102 LVE in relation to art. 60 cpv. 1 PAmm; art. 26 cpv. 2 PAmm; effect of defective appeal instructions and limits of protection by good faith: decisions lacking appeal indications normally do not trigger the appeal period, but the addressee must still act with due diligence and promptly ascertain remedies and time limits. The protection of the defective notification is restricted by the principles of good faith and legal certainty. A delay of more than six months without justification is manifestly excessive and supports a finding of lateness. Under art. 48 PAmm, manifestly unfounded appeals may be rejected summarily.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1999.246

Data decisione, Autorità: 19.10.1999, TRAM

Incarto n. 52.99.00246

Lugano 19 ottobre 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 14 settembre 1999 di

__________,

Contro

la decisione 1. settembre 1999, no. 3605, del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa della ricorrente avverso le risoluzioni 9 luglio 1998 del municipio di __________ in materia di stralcio dai cataloghi elettorali e 5 novembre 1998 del municipio di Bellinzona in materia di determinazione del domicilio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

che fino al mese di ottobre 1997 __________ ed il figlio __________ hanno risieduto ad __________ in un appartamento di proprietà (per un quarto) della ricorrente, dal quale sono stati sfrattati a seguito della sua vendita ai pubblici incanti;

che in seguito essi hanno soggiornato in diversi comuni fino al giugno 1998, data in cui hanno locato un appartamento in via __________ a Bellinzona (cfr. richiesta autorizzazione di soggiorno 10 giugno 1998 firmata da __________);

che con decisione 9 luglio 1998 il municipio di __________ ha stralciato __________ e __________ dai cataloghi elettorali con effetto dal 1. luglio in materia federale e dal 1. ottobre in materia cantonale e comunale ed ha inviato al municipio di Bellinzona gli atti necessari al trasferimento del loro domicilio;

che la risoluzione, notificata ai diretti interessati e munita degli ordinari rimedi di diritto, non è stata impugnata dalla ricorrente;

che con risoluzioni 5 novembre 1998, prive dell’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, il municipio di Bellinzona ha notificato ad __________ e __________ l'avvenuto trasferimento del loro domicilio in tale comune a decorrere dal 1. luglio 1998;

che il 26 maggio 1999 __________, è insorta davanti al Consiglio di Stato, postulando l'annullamento delle citate risoluzioni e l'accertamento che essa ed il figlio sono ancora domiciliati ad __________;

che con giudizio 1. settembre 1999 l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibile il gravame, in quanto tardivo;

che contro tale decisione la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che le venga nominato un difensore d'ufficio ed accordato il gratuito patrocinio;

che in applicazione dell'art. 48 PAmm il Tribunale cantonale amministrativo può repingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

che giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data in materia di determinazione di domicilio;

che le decisioni del Consiglio di Stato in materia di stralcio dal catalogo elettorale sono invece definitive e non possono essere deferite per giudizio a questo tribunale (art. 102 LVE in relazione con l'art. 60 cpv. 1 PAmm);

che il ricorso, tempestivo e presentato da persona legittimata a ricorrere, è di per sé carente dal profilo delle esigenze formali poste dall’art. 46 cpv. 2 PAmm;

che gli atti permettono di ritenere con certezza che la ricorrente intenda contestare il domicilio determinato dal municipio di Bellinzona, avvalendosi di un patrocinatore d’ufficio messole a disposizione dall’autorità giudicante (art. 15 cpv. 3 PAmm) e fruendo dell’assistenza giudiziaria (art. 30 PAmm);

che la palese infondatezza di tale divisamento permette di respingere in limine il gravame, prescindendo dalla nomina di un difensore d’ufficio, al quale rinviare gli atti per i necessari emendamenti (art. 9 PAmm);

che le decisioni degli organi comunali possono essere impugnate entro 15 giorni dalla loro intimazione o dalla data della loro pubblicazione (art. 213 cpv. 2 LOC);

che secondo l'art. 26 cpv. 2 PAmm le risoluzioni prese dalle autorità amministrative devono essere munite dell'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso;

che decisioni prive di tali indicazioni inibiscono la decorrenza del termine per impugnarle; la notificazione difettosa non deve di principio pregiudicare i diritti di difesa degli interessati;

che ciò vale tuttavia soltanto nei limiti stabiliti dal principio della buona fede e della sicurezza del diritto: i destinatari di tali decisioni devono dimostrare di aver curato la difesa dei loro interessi con la necessaria diligenza, informandosi tempestivamente sui mezzi e sui termini di ricorso (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm N. 4 seg. e rimandi);

che le decisioni 5 novembre 1998 del municipio di Bellinzona sono state intimate alla ricorrente ed a suo figlio lo stesso giorno;

che la ricorrente è insorta davanti al Consiglio di Stato soltanto il 26 maggio 1999, ossia ad oltre sei mesi dall'intimazione delle risoluzioni impugnate;

che il lasso di tempo che la ricorrente ha lasciato trascorrere prima di insorgere davanti al Consiglio di Stato è manifestamente eccessivo;

che non avendo l’insorgente dimostrato di aver curato i suoi interessi con la necessaria diligenza, ben si giustifica la decisione con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato tardiva l’impugnativa inoltratagli;

che pertanto la decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto;

che, data la situazione in cui versa l’insorgente, si prescinde eccezionalmente dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 4 Cost.; 102 LVE; 208 cpv.1 e 213 cpv. 2 LOC;3, 9, 18, 25, 26, 28, 30, 48, 60 cpv.1 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

  3. Intimazione a:

__________;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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