AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.239
Data decisione, Autorità:
22.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00239
Lugano
22 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 15 settembre 1999 di
__________,
rappr.
da __________,
Contro
la
risoluzione 25 agosto 1999 (n. 3350) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 25 febbraio
1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora per la
sorella __________ (1950);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ (1947), cittadino
italiano, risiede in Svizzera da una ventina di anni ed è titolare di un
permesso di domicilio. Vive a __________ insieme alla moglie connazionale
__________ ed ai figli __________, __________ e __________. I suoi genitori
hanno sempre vissuto in Italia. La madre del ricorrente è deceduta il 18 agosto
1994, il padre il 4 aprile 1998. Il 1° giugno 1998 __________ (1950), afflitta
da un handicap e da sempre residente nel proprio paese d'origine in provincia
di __________, ha raggiunto il fratello __________ in Svizzera. Con
"Decreto di nomina di tutore e protutore" 28 luglio 1998 la Pretura
circondariale di Salerno, ha nominato il ricorrente tutore della sorella.
B. a) Il 3 settembre 1998
__________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni di rilasciare un permesso di dimora alla sorella
__________, dichiarando di avere mezzi sufficienti per poter mantenere la propria
famiglia. L'11 settembre 1998 il ricorrente ha precisato che la domanda si
fondava su un accordo che egli aveva sottoscritto il 17 agosto 1983 unitamente
ai fratelli __________, __________ e __________. I loro genitori avevano
stipulato un atto col quale donavano a __________, a titolo di anticipo ereditario,
oltre alla legittima, la quota di 3/4 sulla disponibilità per aver assunto
l'obbligo di provvedere all'assistenza morale e materiale di __________ a
decorrere dalla loro morte. Essendo i genitori nel frattempo deceduti, toccava
quindi al ricorrente prendersi cura ora della sorella invalida. Il 14 ottobre
1998, ritenendo insufficienti i dati forniti per decidere la domanda, l'autorità
di prima istanza ha chiesto all'interessato di illustrare dettagliatamente la
sua situazione famigliare e finanziaria e quella della sorella.
b) Il 25 febbraio 1999 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha respinto l'istanza, perché __________, nonostante diversi
solleciti in data 15 ottobre 1998, 20 novembre 1998 e 20 gennaio 1999, non
aveva dato seguito a quanto richiestogli precedentemente. La decisione è stata
resa in applicazione degli art. 3 cpv. 2, 4, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 25 agosto 1999
il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo,
sottolineando la mancata collaborazione da parte degli interessati nell'accertamento
della loro situazione finanziaria e famigliare, ha ritenuto che __________ non
potesse invocare alcun diritto al rilascio del permesso sollecitato a causa dell'assenza
di un legame intenso e vivo con il fratello almeno fino al decesso del padre.
Non vi era pertanto la necessità di farla soggiornare in Svizzera, vista pure
l'esistenza di diversi fratelli residenti in Italia dove essa è nata ed ha
sempre vissuto. Alla cifra 3 del dispositivo della decisione veniva indicato
che la stessa era definitiva.
D. Contro la predetta pronunzia,
il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora a
favore della sorella __________ (recte: __________). Considera questo
Tribunale competente a statuire sul gravame in virtù dell'art. 8 CEDU. A tale
proposito, sostiene di avere una relazione stretta, intatta ed effettivamente
vissuta con la sorella, la quale si troverebbe nei suoi confronti in un
rapporto di vera e propria dipendenza a seguito di un grave handicap psichico
che la affligge sin dalla nascita. Nel merito, ritiene di non poter trasferirsi
in Italia per stare vicino alla sorella, perché egli vive in Svizzera da oltre
vent'anni insieme alla moglie ed ai figli. Pone in rilievo il fatto che i suoi
tre fratelli __________, __________ ed __________, quest'ultima residente in
Ticino, non si sarebbero mai occupati di __________, assistita dai genitori
fino alla loro morte. Sostiene che un eventuale ricovero di quest'ultima presso
un istituto di cure italiano sarebbe inadeguato, a seguito dei costi elevati
che comporterebbe, ed inumano perché sarebbe preferibile l'assistenza
nell'ambito famigliare.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui
si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente,
nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in
merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha
quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale
pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di
un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con
rinvii).
1.3. Nel caso specifico, il ricorrente non può prevalersi di
una disposizione particolare del diritto federale né di un trattato tra la
Svizzera e l'Italia, da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio di
un'autorizzazione di soggiorno.
1.4. Lo straniero può, a seconda delle circostanze,
prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito
dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere
un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre tuttavia
che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua
famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (ad esempio,
straniero titolare di un permesso di domicilio) esista una relazione stretta,
intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. e; 119 Ib 93 consid.
1b). La legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia allo straniero a
cui è stato negato il permesso, sia al parente con il quale egli intende
ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Come il Tribunale
federale ha già avuto modo di precisare, le relazioni familiari protette
dall'art. 8 CEDU sono anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e
figli minorenni, che vivono in comunione domestica. Trattandosi di persone che
non fanno parte del nucleo familiare vero e proprio e con le quali non vi è
(più), di regola, una comunione domestica, vi è una relazione familiare
protetta quando lo straniero che domanda un permesso di soggiorno si trova nei
confronti del familiare che risiede in Svizzera in un rapporto così stretto che
si deve parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza. Secondo la
giurisprudenza, una tale relazione può risultare dalla necessità di specifiche
cure o da un bisogno di assistenza come, ad esempio, in caso di handicap fisico
o psichico oppure in caso di grave malattia (cfr. DTF 120 Ib 261 consid. 1e).
In mancanza di un tale rapporto di dipendenza, il rifiuto dell'autorizzazione
non lede l'art. 8 CEDU e il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile
(DTF 120 Ib 260 consid. 1d; 115 Ib 4 consid. 2).
In concreto, __________ è titolare di un permesso di
domicilio: il primo presupposto per poter appellarsi all'art. 8 CEDU è quindi
soddisfatto. Il ricorrente sostiene di aver mantenuto con __________ un legame
intenso e vivo. Sennonché egli non spende una parola sulla natura e l'intensità
della relazione famigliare che lo lega alla sorella prima dell'entrata in
Svizzera di quest'ultima nel giugno 1998. Ci si può chiedere inoltre se la sorella
dell'insorgente si trovi in uno stato di dipendenza dal fratello. Ora, è
incontestato che __________ è invalida, interdetta ed sotto tutela ai sensi
della legislazione italiana a partire dal luglio 1998 (v. copia carta
d'identità; autorizzazione di espatrio 22 maggio 1998 della Pretura
circondariale di Salerno; art. 414 e 424 CCit; decreto di nomina 28 luglio 1998
del Giudice tutelare di Salerno). Benché l'infermità mentale di cui essa soffre
sin dalla nascita non sia stata messa in discussione dalle autorità precedenti
(v. osservazioni 24 marzo 1999 del dipartimento al ricorso dinnanzi al
Consiglio di Stato; risoluzione governativa ad 1), non è dato di sapere se
l'interessata sia in grado di vivere comunque da sola e di provvedere da sé al
suo sostentamento. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto
necessario esaminare più a fondo tali aspetti. In effetti, per la ragioni che
seguono, nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse
ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.5. Il gravame è tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm)
e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può
infine essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
PAmm).
-
Il diritto al rispetto
della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto.
Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2
CEDU in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca
una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza
nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione
dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei
diritti e delle libertà altrui. La questione se un permesso di soggiorno vada
rilasciato in base all'art. 8 CEDU va vagliata effettuando una ponderazione di
tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, è nell'ambito
di questa ponderazione che dev'essere attentamente esaminato se la sorella del
ricorrente possa tornare in Italia, ossia se, in tale paese, risiedono parenti
o familiari con cui intrattiene strette relazioni e che potrebbe prendersi cura
di lei, accogliendola presso di loro o trovando una struttura adatta alle sue
necessità. E' anche in tale ambito che dev'essere accuratamente appurato se vi
è il rischio che l'interessata, rimanendo in Svizzera, chieda prestazioni assistenziali
(DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii).
-
In concreto ben
difficilmente si può pretendere che __________, con i suoi attuali mezzi
finanziari limitati a una pensione di invalidità e a un'indennità di accompagnamento
per un totale lordo mensile di Lit. 1'171'650 (v. tagliando della Prefettura di
Salerno relativo al 4° bimestre 1998), possa mantenersi da sola senza dover far
capo all'assistenza pubblica. Occorre pertanto accertare se il ricorrente, il
quale ha già a carico moglie e figli, sia in grado di mantenere la sorella
__________. Il ricorrente ha dichiarato di guadagnare mensilmente fr. 4'300.–
lordi e di pagare, sempre mensilmente, complessivi fr. 1'550.– di cassa malati,
ipoteca e spese accessorie per l'abitazione (v. dichiarazione per
ricongiungimento familiare 3 settembre 1998). Il 15 ottobre 1998 il
dipartimento, ritenendo insufficienti questi dati per decidere la domanda di
rilascio del permesso, ha chiesto all'insorgente, tra l'altro, a quanto ammonta
in franchi svizzeri la rendita versata alla sorella in Italia, se l'indennità
di accompagnamento veniva sempre accordata e per quali motivi. Gli è stato
inoltre chiesto di indicare se l'interessata avrebbe vissuto in famiglia oppure
in un istituto, dove e presso chi essa aveva vissuto dopo la morte dei
genitori, se esistevano altri fratelli e perché gli stessi non potrebbero
occuparsi della congiunta. Gli è stato inoltre richiesto il certificato di
morte dei genitori come pure una conferma a garanzia della totale copertura
delle spese derivanti dal soggiorno della sorella nel nostro paese con
dichiarazione di completa rinuncia ad aiuti dell'ente pubblico (v. indicazioni
14 ottobre 1998 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione rivolte
all'Ufficio regionale di Bellinzona e trasmesse in seguito al ricorrente; cfr.
anche ricorso ad D). Sollecitato dall'autorità di prima istanza il 20 novembre
1998 ed il 20 gennaio 1999, __________ non ha mai dato seguito alla richiesta.
E' solo con il ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato che egli ha apportato
alcune delucidazioni, limitandosi invero ad addurre che esistono fratelli
residenti in Italia ma che gli stessi sarebbero economicamente e materialmente
impossibilitati ad assistere la sorella. In sede di replica, sempre dinnanzi
all'Esecutivo cantonale, egli ha prodotto il certificato di morte dei genitori
scusandosi inoltre per le inadempienze in cui è incorso "con
l'avvertenza che essendo persona semplice e poco scolarizzata non ha
verosimilmente colto l'importanza della richiesta documentazione, la quale
risulta ora essere acquisita agli atti" (pag. 2). Per quanto riguarda
il gravame in rassegna, egli asserisce di essere tornato nel proprio paese
d'origine al momento della morte del padre per assistere la sorella e per adempiere
le formalità connesse con il decesso, rientrando con la stessa in Svizzera dopo
due mesi. Informa pure che la sorella __________ risiede ad __________, il
fratello __________ a __________, e __________ a __________, e che tutti e tre
non si sarebbero mai occupati di __________ tanto da avere cattive relazioni
con quest'ultima. Tuttavia tali affermazioni non sono corredate da alcun
supporto probatorio e rimangono pertanto del puro parlato. Il ricorrente è
stato invero nominato tutore della sorella. Sennonché la concessione di un permesso
di soggiorno non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero (cfr.
art. 8 cpv. 2 ODDS). A maggior ragione dal momento che il decreto di nomina è
del 28 luglio 1998, quando l'interessata risiedeva in Svizzera già da circa due
mesi. Va pure osservato che l'autorizzazione a portare con sé la sorella nel
nostro paese ha carattere provvisorio (v. autorizzazione 22 maggio 1998 del Pretore
di Salerno). Quanto alla copia dell'accordo sottoscritto dai fratelli, va
rilevato che esso risale al 17 agosto 1983 ed indica il ricorrente residente a
__________, mentre l'atto di donazione a titolo di anticipo ereditario non è
stato versato agli atti e viene solo citato. Il ricorrente non ha prodotto
nemmeno dei documenti al fine di dimostrare di aver mantenuto con la sorella,
la quale ha sempre vissuto nel proprio paese d'origine e dove ha diversi fratelli,
un legame intenso e vivo fino alla sua entrata in Svizzera. Il ricorrente non è
stato in grado, nel corso di tutta la procedura, di dimostrare l'esistenza di
circostanze particolari e plausibili che impongano la presenza della sorella
presso di lui in Svizzera senza correre il rischio di dover ricorrere a
prestazioni dell'assistenza sociale. Benché la procedura amministrativa sia
retta dalla massima inquisitoria (art. 18 cpv. 1 PAmm), secondo la quale spetta
di principio all'autorità accertare d'ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa, va comunque ricordato che, soprattutto laddove una
parte abbia introdotto una domanda nel suo interesse o si trovi in condizione
di meglio conoscere i fatti, la medesima è tenuta a collaborare attivamente
all'accertamento della fattispecie, fornendo informazioni al giudice e indicando
i mezzi di prova posti a sostegno delle sue allegazioni (STF inedita 23
febbraio 1996 in re Carrupt-Pontes consid. 4a). Collaborazione che, in
concreto, è mancata da parte dell'insorgente (cfr. art. 3 cpv. 2 LDDS), il
quale, malgrado le varie argomentazioni sollevate nel gravame, non ha saputo
comunque dimostrare l'esistenza di circostanze atte a giustificare l'accoglimento
della domanda di rilascio di un permesso di dimora per la sorella __________.
Ritenuto pure che è certa la presenza di fratelli nel proprio paese d'origine,
di cui uno nel luogo di residenza dell'interessata, e che il ricorrente non
nega nemmeno l'esistenza di strutture atte ad accogliere eventualmente la sorella
(ricorso ad 2d), si deve concludere che le autorità inferiori, rifiutando di
rilasciare un permesso di dimora ad __________, non hanno violato l'art. 8
CEDU.
-
Sulla scorta di quanto
precede il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto.
Tassa e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43,
46, 60 e 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- In quanto ricevibile, il
ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________ (10 ottobre 1950), cittadina italiana,
è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 30 novembre 1999
notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
Tassa e spese di giustizia
per complessivi fr. 400.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a
Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster