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Numero d'incarto:
52.1999.222
Data decisione, Autorità:
18.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00222
Lugano
18 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 agosto 1999 di
__________,
patr. dall'avv. __________,
Contro
la decisione 20 luglio 1999 (n. 3107) del Consiglio
di Stato, che ha accolto l'impugnativa presentata dal Dipartimento del territorio
avverso la risoluzione 11 febbraio 1999 con cui il municipio di __________
aveva rilasciato al ricorrente la licenza edilizia in sanatoria per la
costruzione di una baracca attrezzi sul fondo n. __________ RFD situata fuori
zona edificabile;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
ricorrente __________ è proprietario del mappale n. __________ RFD situato a
__________, in località __________, fuori zona edificabile (zona residua). Il
fondo confina, tra l'altro, con il n. __________ di proprietà comunale su cui
sorge lo stabile denominato __________, che funge da ostello ed ospita un
osservatorio astronomico.
B. a) Nell'ottobre
1996 __________ ha iniziato a costruire una baracca da adibire a deposito di
attrezzi da giardino (mq 9,936). Il 21 febbraio 1997 il ricorrente ha intrapreso
lo scavo per l'allacciamento dell'impianto elettrico. Lo stesso giorno, l'UTC
di __________ ha fornito al municipio un rapporto tecnico sulla costruzione in
rassegna, indicando che al momento della realizzazione l'opera non soggiaceva
all'obbligo del permesso.
b) Il 30 dicembre 1997 l'allora municipale
avv. __________ ha inoltrato al Consiglio di Stato un'istanza di intervento, al
fine di tutelare la confinante proprietà comunale. Ha indicato che la costruzione
litigiosa, rialzata, era talmente vicina alla __________ da disturbarne gli
ospiti e diminuirne il valore venale. Ha inoltre ritenuto che il manufatto
necessitasse dell'autorizzazione cantonale, siccome posto fuori zona
edificabile, e che fosse da demolire siccome in contrasto con il diritto
materiale. Dal canto suo, il municipio ha osservato che la baracca, date le sue
ridotte dimensioni, non necessitava della licenza edilizia in virtù dell'art. 3
cpv. 1 lett. f RLE, in vigore al momento della sua realizzazione, e che la
stessa non pregiudicava in tutti i casi il valore del vicino stabile comunale.
Il 22 aprile e 12 maggio 1998, la Sezione degli enti locali ha invitato il
municipio di __________ affinché sollecitasse il ricorrente a presentare una
domanda di costruzione a posteriori del manufatto siccome situato fuori zona
edificabile.
c) Dopo diversi solleciti, il 16 novembre
1998 __________ ha infine chiesto al municipio di __________ la licenza
edilizia in sanatoria, che gli è stata rilasciata con risoluzione dell'11
febbraio 1999 nonostante l'opposizione del Dipartimento del territorio.
C. Con
giudizio 20 luglio 1999 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto
dal Dipartimento del territorio e ha annullato la licenza edilizia in
sanatoria. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l’opera litigiosa non potesse
ottenere la licenza chiesta, poiché non adempiva le condizioni poste dall'art.
24 LPT, segnatamente perché era priva delle tipiche caratteristiche di una baracca
d'attrezzi da giardino e non risultava indispensabile per lo sfruttamento del
fondo. Il Governo non ha per contro ritenuto necessario accertare se l'art. 3 cpv.
1 lett. f RLE era ancora in vigore al momento della costruzione del manufatto,
in quanto l'abrogata disposizione si applicava in tutti i casi soltanto alle
costruzioni realizzate all'interno delle zone edificabili.
D. Contro la
predetta pronuncia governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Non contesta che i lavori
dovevano essere sottoposti a licenza edilizia previa autorizzazione cantonale.
Sottolinea tuttavia di aver realizzato la costruzione in buona fede sulla base
delle esplicite rassicurazioni fornitegli dall'autorità comunale. Rimprovera
pertanto il Governo di non aver rispettato il principio dell'affidamento,
violando in tal modo l'art. 4 Cost (ora: 5 Cost). Inoltre vi sarebbero buone
probabilità che entro breve tempo, il suo fondo verrà incluso nella zona edificabile.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che ne postula il rigetto senza
formulare particolari osservazioni. Il municipio di __________ interviene invece
a sostegno dell'insorgente, invocando le rassicurazioni rilasciate a
quest'ultimo dal tecnico comunale.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente
toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 25 cpv. 2 LPT, le eccezioni previste dall'art. 24 sono
autorizzate dall'autorità cantonale o con il suo consenso. Tale disposizione,
che ha condotto all'introduzione di un capoverso 5 all'art. 7 LE, esige il
rilascio di un permesso esplicito da parte dell'autorità cantonale per tutti
gli interventi edilizi che interessano fondi situati fuori della zona
edificabile e che non risultano conformi alla funzione assegnata alla zona di
utilizzazione (DTF 111 Ib 220 consid. 5b; STA 10.6.1994 in re Pasta consid.
2.3.). L'esigenza di un permesso esplicito, sancita dalla norma in questione,
prescinde dall'importanza dell'opera edilizia. Soggiacciono quindi a tale
obbligo anche le opere di minima entità che, a causa della loro destinazione,
ricadono nel campo di applicazione dell'art. 24 LPT.
L'allora art. 3 cpv. 1 lett. f RLE,
concretizzante il disposto dell'art. 1 cpv. 3 lett. b LE, prevedeva invero che
non soggiacevano all'obbligo della licenza le costruzioni elementari aventi una
superficie non superiore a 10 mq, destinate al deposito di attrezzi per la
lavorazione dei fondi. Sennonché, questo Tribunale aveva già avuto modo di
considerare che tale disposizione non era applicabile nel caso di manufatti
concernenti fondi situati fuori delle zone edificabili, in quanto disattendeva
il chiaro ed inequivocabile precetto dell'art. 25 LPT (STA 26.1.1995 in re F. e
P. Campana consid. 2.2. pubbl. in: RDAT-II 1995 81 N. 29). L'art. 3 cpv. 1
lett. f RLE è stato quindi abrogato con effetto a partire dal 1° gennaio 1997.
2.2. Nell'evenienza concreta, l'opera in
contestazione è stata edificata a decorrere dall'ottobre 1996 su un fondo
situato fuori della zona edificabile, in un comprensorio territoriale al quale
non è stata assegnata alcuna funzione specifica (zona residua, art. 30 NAPR di
__________). Il manufatto è stato realizzato quale deposito attrezzi da
giardino. Non avendo una destinazione conforme alla funzione assegnata alla zona
di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), esso soggiace quindi
all'ordinamento retto dall'art. 24 LPT. Pertanto, conformemente all'art. 25
cpv. 2 LPT, la sua realizzazione presupponeva un'autorizzazione o, quantomeno,
un consenso esplicito dell'autorità cantonale, ciò che non si era verificato
nella fattispecie. La costruzione litigiosa è stata pertanto realizzata senza
valida autorizzazione.
- Il
ricorrente sottolinea di aver iniziato i lavori di costruzione della baracca
senza presentare una domanda di costruzione conformemente all'allora vigente
art. 3 cpv. 1 lett. f RLE, poiché espressamente dispensato dalla cancelleria
comunale, preventivamente e formalmente interpellata a tale proposito. Egli
invoca in sostanza il principio dell'affidamento, rimproverando il Consiglio di
Stato per non averne tenuto conto nel proprio giudizio.
3.1. Il principio della buona fede - o
dell'affidamento -, sancito espressamente dall'art. 2 cpv. 1 CC, regge anche
l'attività delle autorità amministrative. Sotto questo aspetto, esso sgorga
direttamente dall'art. 5 cpv. 3 Cost 1999 (in precedenza: 4 Cost) e può essere
invocato anche nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo (DTF 105 Ib
404 con rif.). Secondo prassi e dottrina, il cittadino ha diritto di essere
protetto per la fiducia legittima che egli ripone nelle assicurazioni ricevute
dalle autorità, per cui egli può eccezionalmente esigere la disattenzione di
norme legali oggettivamente applicabili. Affinché ciò possa avvenire, occorre
che le assicurazioni fornite dall'autorità si riferiscano a un caso concreto
che tocchi il destinatario, che esse siano rilasciate da un'autorità competente
oppure che l'incompetenza non sia manifesta, che il cittadino non abbia
immediatamente potuto rendersi conto dell'inesattezza delle assicurazioni
ricevute o delle sue proprie deduzioni, che in seguito a queste egli abbia
preso disposizioni tali da non poter essere modificate senza pregiudizio e,
infine, che non siano intervenuti mutamenti legislativi posteriori al rilascio
delle assicurazioni. La modifica del diritto non può tuttavia aver luogo in
dispregio delle regole sulla buona fede (DTF 108 Ia 385, 104 Ib 237, 103 Ia
113, 102 Ia 336; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., pag. 108-109 N.
509; Grisel, Droit administratif suisse, pag. 187-188; Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bd I, pag. 469-470). D'altro canto,
la violazione della buona fede da parte dell'autorità non implica tuttavia la
modifica automatica della decisione a favore del privato, se un interesse
pubblico prevalente esige l'applicazione della legge (RDAT 1983 233 N. 118).
3.2. In concreto, è incontestato che la
costruzione litigiosa è stata realizzata dall'insorgente dopo aver ricevuto
l'assicurazione, da parte del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale arch.
__________, che non era necessaria la licenza edilizia ai sensi dell'art. 3
cpv. 1 lett. f RLE (doc. D, come pure la risposta del municipio di Carona al
ricorso). Va osservato innanzitutto che la baracca, di dimensioni inferiori a
10 mq e realizzata per contenere attrezzi da giardino, risulta rialzata tramite
un terrapieno con una barriera in legno sui due lati ed è munita di portico
sulla facciata E (v. fotografie del 30 gennaio 1997, agli atti). Come ha osservato
il Consiglio di Stato (p. 9), la costruzione si presenta curata nel suo
insieme, sia dal profilo delle forme che quello dei materiali. Va pure rilevato
che il 21 febbraio 1997 sono iniziati gli scavi per l'allacciamento elettrico
(v. piani, in particolare pianta rilievo arch. __________, agli atti). Da
quanto precede, risulta alquanto dubbio che l'opera litigiosa possa essere
qualificata come costruzione elementare ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. f
RLE. Ma tant'è. Anche considerandola come tale, a torto il ricorrente invoca il
principio della buona fede.
Innanzitutto il nulla osta alla costruzione
non poteva in nessun caso sopperire alla mancanza di una decisione conforme
alle esigenze di interesse pubblico poste dal diritto federale. Inoltre,
l'insorgente poteva agevolmente rendersi conto che la competenza relativa alle
domande di costruzione non spettava in tutti i casi al tecnico comunale o alla
cancelleria, bensì al municipio (cfr. DTF 98 Ia 463 consid. 2). Il fatto che il
fondo avrebbe buone probabilità di essere incluso in futuro nella zona edificabile
non permette di mutare il giudizio, dal momento che la revisione generale del
PR risulta ancora in fase di studio e la modifica prospettata dall'insorgente
non è ancora certa (doc. D).
- L'intervento
in questione non può fruire in tutti i casi di un'autorizzazione ai sensi dell'art.
24 LPT.
L’opera litigiosa, situata in zona senza
destinazione specifica, non esige affatto un’ubicazione fuori della zona
edificabile ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT siccome non indispensabile
per la continuazione dell'incerta utilizzazione del fondo di una superficie di
1050 mq composto di prato e bosco. Come già accennato in precedenza (supra
3.2.), la costruzione è rialzata tramite un terrapieno con una barriera in
legno su due lati e munita di portico sulla facciata E e di impianto elettrico.
Essa non è sorretta quindi da concrete ed oggettive necessità, bensì da mere
esigenze di comodità, le quali non possono essere tutelate.
L’interesse pubblico alla conservazione
inalterata del terreno sul quale è stata realizzata l’opera abusiva, prevale
d’altra parte chiaramente su quello dell’insorgente. E' dunque irrilevante sapere
se l'adiacente Ca' __________ di proprietà comunale abbia o meno sofferto
finanziariamente della presenza della costruzione abusiva. Il rilascio di un
permesso in sanatoria non entra quindi in considerazione, nemmeno dal profilo
dell’art. 24 cpv. 1 lett. b LPT.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il giudizio governativo, immune da violazioni
del diritto, va quindi confermato.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 29 Cost; 1, 3, 22, 24 e 25 LPT; 1,
2, 4, 7 e 21 LE; 5 RLE; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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