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Numero d'incarto:
52.1999.203
Data decisione, Autorità:
30.09.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00203
Lugano
30 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 23 luglio 1999 di
__________,
contro
la
decisione 6 luglio 1999, no. 2944, del Consiglio di Stato che ha accolto il
ricorso di __________ avverso la risoluzione 23 aprile 1999 del Consorzio
Raggruppamento Terreni di __________, in materia di delibera per opere da
fabbro inerenti la sistemazione e completazione della barriera di protezione
sulla strada di accesso in località __________ del comune di __________;
viste le risposte:
-
9 agosto 1999 della ditta
__________;
-
25 agosto 1999 del Consiglio di
Stato;
-
10 settembre 1999 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 26 marzo 1999 il
Consorzio Raggruppamento Terreni di __________ (__________) ha messo a pubblico
concorso le opere da fabbro inerenti la sistemazione della barriera esistente e
la fornitura con posa e sigillatura di circa m 210 di guardrail oltre
l'esistente barriera fino alla cappella di __________, sulla strada consortile
__________;
che sono state inoltrate cinque offerte per importi varianti
tra fr. 24'060.-- (__________, ) e fr. 36'050.-- ();
che con decisione 22 aprile 1999 la delegazione consortile ha
deliberato i lavori a __________, __________, secondo classificato, che aveva
presentato un'offerta di fr. 25'130.--;
che con giudizio 6 luglio 1999 il Consiglio di Stato ha
annullato la predetta delibera, accogliendo il ricorso inoltrato dalla ditta
__________; in sostanza il Governo ha ritenuto ingiustificata la maggior spesa
derivante dall'assegnazione dei lavori a __________, in quanto a parità di
prestazioni ed in assenza di interessi suscettibili di giustificare
oggettivamente la scelta di un'offerta più onerosa, il consorzio non avrebbe
potuto scostarsi dai principi di oculatezza e parsimonia nella gestione delle
risorse;
che contro tale decisione il __________ si aggrava ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della
delibera annullata; l'insorgente sostiene che un ente pubblico non è tenuto ad
illustrare le ragioni che lo hanno portato a prendere una determinata
risoluzione; la delegazione consortile in parola dovrebbe unicamente rispondere
del proprio operato nei confronti dell'assemblea;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non
formula osservazioni e dalla ditta __________, delle cui osservazioni si dirà,
per quanto necessario, nel seguito; ad opposta conclusione è giunto __________,
che in sostanza ha ripreso le argomentazioni formulate in precedenza.
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 70 cpv. 2 LRPT e 208
LOC; il ricorso, tempestivo e presentato da una persona legittimata a
ricorrere, è dunque ricevibile in ordine;
che giusta l'art. 23 del regolamento del __________ in
relazione con l'art. 113 LOC i lavori e le forniture devono essere aggiudicati
mediante pubblico concorso quando superano fr. 5'000.--;
che l'art. 113 LOC da un lato mira a salvaguardare
l'interesse della comunità, permettendo all'ente pubblico di scegliere l'offerta
più vantaggiosa, mentre dall'altro tende ad assicurare a tutti i concorrenti le
stesse possibilità di riuscita (ZBl 1976, 503);
che sebbene il diritto positivo non precisa i criteri di
aggiudicazione, resta implicitamente sottinteso l'obbligo di salvaguardare gli
interessi della comunità;
che nel caso in cui il bando non stabilisce alcun criterio di
aggiudicazione, come nel caso in esame, l'ente pubblico dispone di un potere di
apprezzamento relativamente ampio, censurabile da parte dell'autorità di
ricorso unicamente nella misura in cui la scelta operata appaia suscettibile di
ledere gli interessi della collettività;
che l'autorità amministrativa deve operare un'accurata ponderazione
dei contrapposti interessi, soppesando accuratamente e secondo criteri
oggettivi, la convenienza economica, la qualità della prestazione,
l'affidabilità dell'offerente e tutti quei fattori che possono legittimamente
influire sulla scelta (cfr. in tal senso l'art. 23 LApp o il § 28 delle
direttive d'esecuzione del CIAP: RL 7.1.4.1.5);
che l'ente appaltante può dunque scegliere un'offerta economicamente
più onerosa; la maggior spesa deve tuttavia essere giustificata da motivi
oggettivamente sostenibili;
che nella fattispecie il __________ ha scartato l'offerta
della ditta resistente __________ (fr. 24'060.--) per privilegiare quella di
__________ (fr. 25'130.--), senza tuttavia giustificare tale scelta con motivi
oggettivi;
che in mancanza di ragioni plausibili che legittimino la
scelta di un'offerta più onerosa, l'ente deliberante è tenuto a privilegiare
l'offerta meno cara; anche i consorzi devono osservare i principi di parsimonia
e di oculatezza nella gestione delle risorse;
che il margine del 5% previsto dall'art. 22 LApp e richiamato
indirettamente dal consorzio nel proprio ricorso, non è applicabile, poiché la
delibera non soggiace a questa legge (art. 1 LApp), ma alla LOC;
che la maggior spesa non può essere suffragata da non meglio
precisati parametri di carattere "professionale, giuridico, economico,
tecnico, politico, personale e altro", destinati a rimanere
nell'ambito della delegazione consortile, che "risponderà poi in corpore
delle sue decisioni all'Assemblea";
che l'apprezzamento va esercitato secondo criteri oggettivi,
verificabili e ponderabili;
che pertanto anche la delegazione consortile del __________ è
tenuta a giustificare con motivi oggettivamente sostenibili la propria scelta
sia nei confronti degli altri concorrenti sia davanti all'autorità di ricorso,
qualora intende deliberare i lavori ad un offerente economicamente più oneroso;
che nel caso concreto la mancanza di ragioni oggettive atte a
giustificare la maggior spesa rappresentano un evidente abuso del potere
d'apprezzamento riservato al consorzio;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il
gravame va respinto, confermando così il giudizio governativo impugnato,
siccome immune da violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
visti
gli art. 113 e 208 LOC; 70 cpv. 2 LRPT; 23 LApp; § 28 direttive d'esecuzione
CIAP; gli art. 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
__________;
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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