Concession dispute belongs to administrative court's original jurisdiction

52.1999.192Autre juridiction30 sept. 1999Partially Granted

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Résumé

The appellant held a cemetery plot concession and complained that the municipality had mistakenly occupied half of it and then refused to ratify an agreement granting compensation through a reduced renewal fee. The State Council had upheld the municipality's refusal. The Administrative Court held that the matter was not a decision appealable to the State Council, but a patrimonial dispute arising from a concession and thus fell within the Administrative Court's original jurisdiction under Art. 71 let. a PAmm. The government decision was therefore annulled. The court waived fees and ordered the municipality to pay CHF 600 in party costs.

Regest

Art. 208 LOC; Art. 1, 5 and 71 PAmm: a municipal act refusing to ratify a compensation agreement concerning a concession does not constitute an appealable administrative decision where it merely reflects the public body's position on bilateral patrimonial consequences of an injury to concession rights. Disputes over rights and duties arising from a concession are to be brought directly before the Administrative Court as sole instance under Art. 71 let. a PAmm, even if the authority's stance is cast in the form of a decision. The concession grantor cannot unilaterally determine compensatory consequences iure imperii; it may only propose compensation, which the concession holder may accept or refuse. Party costs may be awarded against the municipality where the appeal succeeds in part.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1999.192

Data decisione, Autorità: 30.09.1999, TRAM

Incarto n. 52.99.00192

Lugano 30 settembre 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 30 giugno 1999 di

__________, patr. da: avv. __________,

Contro

la decisione 16 giugno 1999, no. 2588, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 29 aprile 1999 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di ratificare un accordo bonale stipulato fra lo stesso ricorrente ed il segretario comunale, al fine di rimediare ad un disguido occorso nell’ambito dell'occupazione di un lotto del cimitero datogli in concessione;

viste le risposte:

  • 6 luglio 1999 del municipio di __________;

  • 6 luglio 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 30 gennaio 1967 il municipio di __________ ha concesso al ricorrente __________ un lotto di mq 4.83 del cimitero per la durata di 40 anni contro pagamento di una tassa di fr. 241.50.

Il lotto non è stato occupato sino all’aprile di quest’anno, quando, a causa di un disguido, l'autorità comunale ne ha concesso la metà a terzi per un’inumazione.

Nell’intento di porre rimedio all’errore, il 20 aprile 1999 il segretario comunale ha rimborsato al ricorrente la tassa versata nel 1967, assicurandogli nel contempo per iscritto che in occasione del rinnovo della concessione, nel 2007, sarebbe stata prelevata soltanto la metà della tassa di fr. 3’000.- prevista dal regolamento del cimitero entrato in vigore nel 1998.

Con decisione 29 aprile 1999 il municipio si è rifiutato di ratificare l’accordo.

B. Con giudizio 16 giugno 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che l’evidente incompetenza del segretario comunale a stipulare accordi di questa natura precludesse all’insorgente la possibilità di invocare con successo il principio della buona fede per ottenere la prospettata riduzione della tassa prevista dal regolamento cimitero al momento dell’eventuale rinnovo della concessione.

C. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il riconoscimento della validità dell'accordo stipulato con il segretario comunale.

A sostegno del gravame, l'insorgente si prevale anche in questa sede del principio della buona fede, sottolineando gli aspetti soggettivi della vicenda. Ricorda di essere stato convocato dal segretario comunale per rimediare al disguido e sostiene che nulla gli avrebbe permesso di dubitare della competenza di quest’ultimo a stipulare accordi di questa natura.

D. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che postulano la conferma del giudizio impugnato senza formulare osservazioni.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. Secondo l’art. 208 cpv. 1 LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.

Sono considerati decisioni gli atti amministrativi mediante i quali l'autorità interviene iure imperii nel singolo caso per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi dell’amministrato nei confronti dell’ente pubblico o per accertarne l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione (art. 5 PA, RDAT 1994 II N. 8; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 PAmm, N. 4).

1.2. L'art. 71 lett. a) PAmm, dispone invece che il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato, o un altro ente pubblico, inerenti agli obblighi ed ai diritti derivanti dall'atto di concessione.

L'azione diretta a questo tribunale è proponibile indipendentemente dall'esistenza di una decisione, ovvero di atto amministrativo adottato dall’autorità allo scopo di definire la posizione dell’ente pubblico nei confronti del concessionario. II fatto che l'autorità si determini al riguardo mediante un provvedimento che presenta apparentemente le connotazioni di una decisione non apre la via del ricorso di diritto amministrativo. Nella misura in cui ha per oggetto diritti od obblighi relativi alla parte contrattuale del rapporto di concessione, tale provvedimento non ha infatti valore di decisione ai sensi dell’art. 1 PAmm, ma di semplice presa di posizione dell’autorità (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 71 PAmm, N. 1 b e 2 b; RDAT 1980, N. 23).

  1. Con il giudizio qui in esame il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dall’insorgente contro la risoluzione 29 aprile 1999 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di avallare un accordo che questi aveva stipulato con il segretario comunale a titolo di risarcimento per la perdita di metà del lotto di cimitero che l'autorità comunale gli aveva concesso in uso esclusivo sino al 2007. Contrariamente a quanto assume il Governo, alla risoluzione in questione non inerisce valore di decisione ai sensi dell’art. 1 PAmm, ma di semplice determinazione dell’autorità volta a definire le conseguenze derivanti dalla palese, ingiustificata menomazione dei diritti del concessionario, posta in essere per inavvertenza dall’autorità comunale. Oggetto della vertenza non sono gli aspetti unilaterali del rapporto di concessione, ma quelli bilaterali. All’ente concedente e per esso al municipio non è invero dato di definire iure imperii le conseguenze derivanti dall’abuso commesso. Esso può soltanto offrire un risarcimento al concessionario, che può accettarlo o rifiutarlo. Non può, in altri termini, stabilirlo unilateralmente con decisione impugnabile.

Trattandosi di una contestazione di natura patrimoniale fra il titolare di una concessione ad un ente pubblico, riguardante diritti ed obblighi derivanti dall’atto di concessione, sono quindi manifestamente dati gli estremi della giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica a norma dell’art. 71 lett. a) PAmm.

Ne discende che contro la determinazione 29 aprile 1999 con cui il municipio si è rifiutato di avallare l'accordo bonale, di cui si è detto in narrativa, non era dato ricorso al Consiglio di Stato. Proponibile era unicamente un’azione diretta a questo tribunale.

  1. Stando così le cose, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato, in quanto reso in un ambito riservato alla giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica.

Resta ovviamente riservata all’insorgente la facoltà di introdurre un’azione diretta a questo tribunale nel caso in cui il municipio non fosse disposto a soddisfare le sue pretese di risarcimento.

Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico del comune.

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 1, 3, 18, 28, 31, 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. di conseguenza, la decisione 16 giugno 1999 del Consiglio di Stato (n. 2588) è annullata.

  1. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

  2. Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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