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Numero d'incarto:
52.1999.175
Data decisione, Autorità:
31.08.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00175
Lugano
31 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 16 giugno 1999 di
__________, __________,
patr.
dall'avv. __________,
Contro
la
risoluzione 26 maggio 1999 (n. 2264) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 ottobre 1998
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
in materia di revoca del permesso di dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che __________ (1969) e la sua compagna __________ (1973),
entrambi cittadini iugoslavi (Kosovo), sono entrati in Svizzera rispettivamente
nel 1990 e 1991 depositando una domanda d'asilo, definitivamente respinta
dall'autorità federale competente il 7 giugno 1994;
che dalla loro unione sono nati __________ (4 giugno 1990),
__________ (5 giugno 1992) e __________ (18 aprile 1997);
che in ragione della situazione politica regnante in
__________, il termine di partenza dei richiedenti l'asilo è stato diverse
volte prorogato e fissato infine per l'aprile 1995;
che __________ ha in seguito ottenuto un permesso di dimora
temporaneo (L) in attesa di contrarre matrimonio con __________ (1971),
cittadina italiana allora al beneficio di un permesso di dimora;
che il 23 giugno 1995 il ricorrente si è infine sposato a
__________ con quest'ultima, ottenendo un permesso di dimora annuale ex art. 38
segg. OLS, in seguito regolarmente rinnovato, con scadenza al 23 ottobre 1999;
che nell'agosto 1996 la cittadina italiana, residente con il
marito a Locarno, ha ottenuto un permesso di domicilio;
che nell'agosto 1998 __________ si è trasferita a __________
a seguito dei maltrattamenti che subiva da parte del marito;
che il 6 ottobre 1998 il Pretore di Locarno-Città ha
dichiarato decaduto il tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie;
che con decisione 9 ottobre 1998 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora di
__________ in quanto non viveva più, da tempo, con la consorte (art. 17 LDDS);
che il 14 ottobre 1998 __________ ha promosso azione di divorzio;
che contro la revoca del proprio permesso __________ è
insorto davanti al Consiglio di Stato, non escludendo una riconciliazione con
la moglie e invocando l'impossibilità di rientrare in __________;
che con decreto 21 aprile 1999 il Pretore, su richiesta della
moglie, ha stralciato dai ruoli la procedura di divorzio;
che con giudizio 26 maggio 1999 il Governo ha confermato la
decisione di prima istanza e ha respinto il gravame;
che l'Esecutivo cantonale ha sottolineato come al momento
della decisione dipartimentale i coniugi non vivessero più insieme e come
l'avvenuta riconciliazione gli permettesse comunque di inoltrare davanti
all'autorità inferiore una nuova domanda di rilascio del permesso di dimora. Ha
inoltre rilevato che la presunta inesigibilità del rientro nel proprio paese
d'origine era ininfluente ai fini della decisione e che andrebbe, se del caso,
esaminata dalla competente autorità federale in materia di rifugiati (permesso
F);
che contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che nel proprio gravame l'insorgente riprende e sviluppa le argomentazioni
già presentate davanti al Consiglio di Stato;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono sia il
Dipartimento delle istituzioni sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui
si dirà, per quanto necessario, in seguito;
considerato, in
diritto
che in materia di diritto degli stranieri, la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati
avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui
quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS);
che il ricorso di diritto amministrativo è, in linea di
principio, ammissibile contro la revoca di un permesso di dimora (art. 101
lett. d in relazione con l'art. 100 lett. b n. 3 OG);
che in concreto il permesso del ricorrente è stato rinnovato
l'ultima volta il 21 settembre 1998, con scadenza al 23 ottobre 1999, mentre la
decisione adottata dal dipartimento risale al 9 ottobre 1998;
che la competenza di questo tribunale a statuire in merito
all'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data;
che il gravame in oggetto, tempestivo (artt. 10 LALPS e 46
cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art.
43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS, se lo straniero possiede il
permesso di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di dimora
fintanto che essi vivono insieme;
che un'interruzione della vita coniugale non può essere
imputata allo straniero se la comunione domestica viene ristabilita entro breve
tempo e risulta reale, seria e duratura (STF inedita 28 maggio 1998 in re P., consid.
3c; cfr. anche DTF 118 Ib 148 consid. 2b);
che nell'evenienza concreta il ricorrente riconosce di non
aver più vissuto insieme alla moglie a partire dall'agosto 1998; indica di
essere comunque ritornato a vivere insieme alla consorte già nell'aprile 1999 e
che quest'ultima ha notificato il cambiamento d'indirizzo all'autorità
competente (ricorso pag. 3);
che a dimostrazione delle proprie asserzioni egli ha prodotto
già davanti al Consiglio di Stato uno scritto della moglie al patrocinatore
della stessa e l'atto attestante lo stralcio della procedura di divorzio;
che gli atti di causa sono in realtà insufficienti per
pronunciarsi nel merito, in quanto non consentono di valutare se l'asserita ripresa
della vita coniugale, avvenuta in corso di causa e dopo 8 mesi di separazione,
sia reale, seria e duratura o se, invece, sia dettata unicamente dal desiderio
di non compromettere la posizione giuridica del ricorrente, visto che la moglie
aveva lasciato il domicilio coniugale nell'agosto 1998 per trasferirsi a Lugano
presso la __________ della __________ a seguito dei gravi maltrattamenti
inflittile dal marito;
che in simili circostanze ben si giustifica di annullare la
decisione impugnata e di rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché provveda
a completare l'inchiesta e, in base alle informazioni assunte, stabilire se la
riconciliazione sia reale e seria;
che visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia e delle spese;
che lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al
ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili
relativa al presente giudizio di rinvio (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28,
31, 43, 46, 60, 61, 64 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 26 maggio 1999 (n.
2264) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al
Consiglio di Stato, affinché proceda ad ulteriori accertamenti come illustrato
nei considerandi.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giustizia.
-
Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà al ricorrente fr. 500.– a titolo di ripetibili.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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