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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.168
Data decisione, Autorità:
08.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00167-168
Lugano
8 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 10 e 14 giugno 1999 di
a)
b)
contro
il
programma del concorso 1. giugno 1999 indetto dal Dipartimento del territorio
per la progettazione di strutture destinate al risanamento fonico dell'autostrada
A2 nella zona di __________;
viste
le risposte 25 giugno 1999 del Dipartimento del territorio;
preso atto della replica 6 luglio 1999 del ricorrente
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con risoluzione __________,
pubblicata sul FUC n. __________ del 4 successivo, il Dipartimento del
territorio ha indetto un pubblico concorso “per la progettazione di
strutture per la protezione dall'inquinamento fonico provocato dall'autostrada
e dalla ferrovia nella zona di __________ ”;
che la predetta risoluzione specificava che si trattava di:
"...un concorso anonimo a
due fasi. Nella prima fase viene richiesta la proposta di un concetto per la
soluzione del problema. Sulla base delle sue valutazioni la giuria sceglierà
almeno 8 e al massimo 15 progetti i cui autori hanno diritto di partecipare
alla seconda fase nella quale si richiede un ulteriore elaborazione del
concetto."
che contro questa risoluzione sono insorti davanti al
Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti menzionati in epigrafe chiedendo,
con atti distinti, di identico contenuto:
"di ristabilire il
termine per l'inoltro di ricorso contro il programma di concorso affinché sia
data la facoltà di ricorrere una volta presa conoscenza del programma da parte
degli interessati”,
rispettivamente, in
subordine:
“di
invitare l'Autorità competente a riformulare il programma di concorso in modo
più ampio e aperto”.
che, fondandosi su informazioni desunte da articoli di
stampa, i ricorrenti contestano le condizioni di base del programma del
concorso, ritenendole talmente limitative, da non lasciare ai partecipanti
sufficiente spazio per lo sviluppo di nuove idee;
che, a loro avviso, il bando prescriverebbe una copertura parziale
limitata ad un terzo dello spazio occupato da autostrada e ferrovia, imponendo
inoltre l'erezione, sul lato verso il lago, di una parete fonica alta 3 metri;
che i ricorsi sono avversati dal Dipartimento del territorio,
che nega che il programma di concorso sia atto ad inibire le potenzialità
creative dei partecipanti: l’unico limite, obietta, sarebbe costituito
dall’obbligo di rientrare, con le protezioni, nei valori limite d’immissione
(VLI) stabiliti dall'OIF;
che con replica del 6 luglio 1999 il ricorrente __________ ha
ulteriormente sviluppato le censure addotte in sede di ricorso;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 15 cpv. 1 del Concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP; RL 7.1.4.1.3)
in relazione all’art. 4 del decreto legislativo concernente l’adesione del
Cantone Ticino al CIAP del 6 febbraio 1995 (DLCIAP; RL 7.1.4.1.4); il valore
soglia fissato dall’art. 7 cpv. 1 CIAP è sicuramente superato;
che ai ricorrenti, l'uno ingegnere, l'altro architetto,
entrambi diplomati della SPF e quindi potenzialmente interessati a partecipare
al concorso, può essere riconosciuta la legittimazione attiva;
che i ricorsi sono tempestivi (art. 15 cpv. 2 CIAP);
che oggetto dei ricorsi è in sostanza il bando di concorso:
anche da questo profilo sono pertanto proponibili (§ 33 delle direttive
d’esecuzione del CIAP);
che le impugnative, ricevibili in ordine, possono essere
decise con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli atti (art. 18
PAmm);
che giusta l’art. 16 cpv. 1 CIAP, il ricorso è proponibile
contro:
a) le violazioni del diritto,
compreso l’abuso e l’eccesso del potere d’apprezzamento;
b) l’accertamento errato o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.
Non può invece essere addotto il motivo dell’inadeguatezza
(cpv. 2);
che il programma del concorso di progettazione indetto dal Dipartimento
del territorio non viola alcuna norma di legge: nemmeno i ricorrenti indicano
peraltro quale disposizione legale verrebbe disattesa;
che il bando di concorso è sufficientemente chiaro ed
esaustivo; nulla giustifica l’accoglimento della richiesta dei ricorrenti di
ripristinare il termine di ricorso, affinché possano nuovamente insorgere
contro di esso una volta presa conoscenza del programma;
che, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il programma
censurato lascia ai partecipanti la massima libertà di scelta
nell’individuazione delle soluzioni più idonee a ricondurre le immissioni
foniche nei limiti fissati dall’OIF;
che la copertura parziale dell’autostrada menzionata al punto
3 della descrizione del compito costituisce una semplice ipotesi di lavoro; non
è da intendersi come una limitazione delle soluzioni che i partecipanti sono
chiamati a concepire;
che quand’anche questa ipotesi di lavoro costituisse un
vincolo di progettazione, il programma di concorso reggerebbe comunque alla
critica dei ricorrenti; in una simile limitazione non sarebbero invero
riscontrabili gli estremi di una violazione del diritto; al committente deve in
ogni caso essere lasciata la facoltà di decidere quale tipo di intervento
risponda meglio agli obbiettivi che intende raggiungere;
che, stando così le cose i ricorsi vanno senz’altro respinti,
siccome palesemente infondati;
che la tassa di giustizia è suddivisa fra i ricorrenti in
parti uguali;
visti
gli art. 7, 15 CIAP; 4 DLCIAP; 3, 18, 28, 51, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
I ricorsi sono respinti.
-
La tassa di giustizia di fr.
400.- è a carico dei ricorrenti in parti uguali.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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