AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1999.159
Data decisione, Autorità:
19.10.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00159
Lugano
19 ottobre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1 giugno 1999 di
Contro
la risoluzione 4 maggio 1999 (n. 1853) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso
la decisione 16 gennaio 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
degli stranieri (ora: permessi e immigrazione), in materia di rinnovo del
permesso di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
esperita l'istruttoria;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 13
gennaio 1991 i ricorrenti __________ (1919) e __________ (1918) __________,
cittadini turchi titolari di un passaporto speciale (diplomatico), sono entrati
in Svizzera soggiornando presso la loro figlia __________ (1950), di nazionalità
elvetica per matrimonio, all'epoca interprete per la polizia cantonale e per
l'Ufficio federale dei rifugiati, ed anche insegnante di lingue. I coniugi
__________ hanno un altro figlio, __________, anch'esso cittadino svizzero
naturalizzato, il quale risiede nel Canton Zurigo. L'allora Ufficio cantonale
degli stranieri e dei passaporti ha posto gli interessati al beneficio di un
permesso di dimora per motivi di cura ex art. 36 OLS (L; altri stranieri che
non esercitano un'attività lucrativa), valido fino al 12 luglio 1991, dopo aver
ricevuto dalla figlia la garanzia di provvedere al loro sostentamento e
l'assicurazione che essi avrebbero lasciato la Svizzera dopo sei mesi. I
permessi degli interessati sono stati tuttavia prorogati sino al 12 luglio 1992
a causa della degenza in ospedale del marito e dell'imminente intervento
chirurgico a cui doveva sottoporsi la moglie. I coniugi hanno lasciato infine
la Svizzera il 17 novembre 1991.
b) Il 28 luglio 1992 i coniugi __________
sono nuovamente rientrati in Svizzera ottenendo, sempre per motivi di cura, un
permesso di dimora temporaneo (L) valido sino al 27 gennaio 1993 dopo che la
figlia __________ aveva anche garantito di farsi carico di tutte le spese
cagionate dal loro soggiorno. Il 29 ottobre 1992 __________ è stata ricoverata
presso l'Ospedale ""; il 25 novembre 1992 è stata
trasferita nella Clinica "" dove è rimasta fino al 22
dicembre seguente. Preso atto dei continui problemi di salute degli interessati
e dopo aver raccolto il preavviso del medico cantonale, l'allora Sezione degli
stranieri ha prorogato ai coniugi __________ il permesso L fino al 30 giugno
1993. Successivamente, il dipartimento ha rinnovato loro il permesso di dimora
temporaneo per ragioni di cura alle scadenze 31 dicembre 1993, 30 giugno e 31
ottobre 1994, in quanto il 14 dicembre 1993 la loro figlia aveva ribadito di
garantire le spese cagionate dal loro soggiorno.
c) A partire dal 1° giugno 1995 gli interessati
hanno dovuto ricorrere all'assistenza pubblica (fr. 900.– mensili per le
necessità dell'economia domestica; oneri cassa malati e partecipazioni
mediche), perché la figlia era rimasta senza attività lucrativa. Il 1° dicembre
1995 __________ ha comunicato all'Ufficio regionale degli stranieri competente
che la situazione di indigenza dei genitori era provvisoria. Il dipartimento ha
quindi rinnovato ai ricorrenti il permesso di dimora temporaneo, scaduto il 31
ottobre 1995, trasformandolo in annuale e valido fino al 31 ottobre 1996. Il 24
ottobre 1996 l'allora Sezione degli stranieri ha ammonito __________ per non
aver rispettato le condizioni sottoscritte il 14 dicembre 1993 in favore dei
genitori, rendendola attenta che se nel corso dei successivi mesi la situazione
di indigenza non si fosse modificata, si sarebbe proceduto a revocare i
permessi di soggiorno agli interessati. Il 6 novembre 1996 l'ammonita ha
precisato di non essere in grado di svolgere un lavoro che le permettesse di
assistere i genitori finanziariamente, segnatamente a causa di una depressione
dovuta alla situazione sanitaria di questi ultimi. Ha pure indicato che nel
frattempo aveva iniziato a frequentare un corso intensivo di contabilità presso
la __________ e che a formazione ultimata, nel maggio 1997, avrebbe ottenuto un
posto come aiuto contabile alle dipendenze della ditta __________. Il permesso
di dimora (B) dei coniugi __________ è allora stato prorogato con ultima
scadenza al 30 aprile 1997. Il 1° luglio 1997 la figlia __________ ha iniziato
a lavorare presso il Centro seminariale della Fondazione __________ ad
__________ come segretaria di direzione al 60% percependo uno stipendio di fr.
2'702.20 lordi mensili. Il 7 novembre 1997 l'allora Ufficio dell'assistenza
sociale (UCAS) ha comunicato alla Sezione degli stranieri che il debito
complessivo dei coniugi __________ nei confronti della Stato ammontava, a quel
momento, a fr. 30'242.75.
B. Con
decisione 16 gennaio 1998 la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda
presentata il 15 aprile 1997 dai coniugi __________ volta al rinnovo del loro
permesso di dimora per motivi di cura. L'autorità si è fondata sul fatto che
gli interessati erano a carico dello Stato, che in precedenza la figlia era già
stata ammonita per tale motivo, e che non vi erano elementi atti a ritenere che
potessero restituire la somma ricevuta fino a quel momento. La decisione è
stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 10, 11, 12, 16 LDDS; 8 e 16 ODDS.
C. Con
giudizio 17 giugno 1998, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dagli interessati. Ha osservato
in primo luogo che l'art. 8 CEDU ha l'obiettivo di mantenere i contatti famigliari
e non conferisce in alcun modo il diritto di scegliere il genere di permesso
per raggiungere tale scopo. Ha in seguito considerato il rifiuto del rinnovo
del loro permesso di dimora giustificato a causa del loro debito assistenziale
di fr. 32'910.– maturato dal 1° giugno 1995 al 31 dicembre 1997. Ha posto in
rilievo il fatto che la figlia dei ricorrenti, in precedenza già ammonita e di
nuovo attiva professionalmente dal 1° luglio 1997, non aveva più rispettato la
dichiarazione di garanzia sulla copertura delle spese cagionate dal loro
soggiorno in Svizzera. Il Governo ha ritenuto che i coniugi __________ fossero
in grado di rientrare in Turchia, dove avevano vissuto per 70 anni e dove
viveva ancora un fratello del ricorrente. Inoltre essi sarebbero potuti tornare
in Svizzera per farsi curare, ma rispettando le usuali norme di polizia degli
stranieri predisposte per tale scopo. L'Esecutivo cantonale ha infine indicato
che in caso di impossibilità concreta e oggettiva di rientro nel loro paese
d'origine, gli interessati potevano richiedere all'Ufficio federale dei
rifugiati (UFR), tramite la Sezione degli stranieri, l'ammissione provvisoria
in Svizzera (permesso F).
D. Il 14
dicembre 1998 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta
risoluzione governativa, rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché
procedesse ad ulteriori accertamenti e decidere dopo aver effettuato
accuratamente una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in
gioco, segnatamente svolgendo esaurienti ed aggiornate indagini al fine di
verificare l'esigibilità di un rimpatrio dei ricorrenti a seguito delle loro
condizioni di salute e la persistenza del rischio di cadere nell'assistenza
pubblica.
E. a) Dagli
ulteriori accertamenti è emerso, da un lato, che __________ e __________, a
partire dall'emanazione della risoluzione governativa, rimborsavano mensilmente
all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento fr. 150.– e che il debito
assistenziale ammontava nel maggio 1999 a complessivi fr. 32'240.-; dall'altro,
che i ricorrenti presentavano un alto grado di dipendenza, necessitavano della
costante presenza di terze persone, e che un viaggio in Turchia costituiva un
grave rischio per la loro salute.
b) Con decisione 4 maggio 1999 il Consiglio
di Stato, preso atto delle suddette risultanze istruttorie, ha confermato la
decisione adottata dalla Sezione degli stranieri. In sostanza l'Esecutivo
cantonale ha ritenuto che l'interesse pubblico all'allontanamento dei
ricorrenti a causa del loro persistente rischio di dover beneficiare delle
prestazioni assistenziali fosse preponderante rispetto a quello privato di
ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, nonostante i nuovi accertamenti
esperiti avessero evidenziato l'impossibilità per gli interessati di sostenere
il viaggio di ritorno in Turchia per motivi di salute. Il Governo ha ribadito
la possibilità per i coniugi di ottenere l'ammissione provvisoria in Svizzera
qualora avessero dimostrato con elementi oggettivi e concreti l'impossibilità
di rientrare in Turchia.
F. Contro la
predetta pronuncia governativa, __________ e __________ insorgono ora davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone - previo conferimento
dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento e postulando il rinnovo del
loro permesso di dimora a scopo di cura. Sostengono di non essere caduti in
modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica. Pongono in rilievo
il fatto di non percepire più prestazioni assistenziali da quando la figlia
lavora al 60% e di rimborsare attualmente quanto versato in loro favore nella
misura di fr. 100.–/150.– mensili. I ricorrenti aggiungono che in futuro, con
la loro morte, la figlia sarà in grado di estinguere più celermente il debito
assistenziale, anche grazie a una probabile attività professionale accessoria.
Fanno notare che il dipartimento ha trasformato alla scadenza il loro permesso
L in B, allorquando esso era a conoscenza della situazione di indigenza e che
ha emanato il contestato provvedimento sei mesi dopo che essi non percepivano
più prestazioni assistenziali. Indicano che la figlia percepisce attualmente
fr. 2'361.25 netti mensili e il di lei marito fr. 4000.–/4700.– mensili a dipendenza
degli anni: in tal modo, il rischio di cadere a carico dell'assistenza non esisterebbe
più. Criticano le autorità inferiori per non aver raccolto il consenso delle
autorità turche al fine di accertare la possibilità di rimpatriarli ed
eventualmente porli a carico dell'assistenza di quel paese. Considerano il loro
interesse a soggiornare presso la figlia in Svizzera prevalente rispetto
all'interesse pubblico al loro allontanamento dovuto al debito assistenziale
non ancora totalmente rimborsato. A causa della loro età e della loro salute
precaria, essi non sarebbero in grado di affrontare la trasferta in Turchia,
dove del resto rimarrebbe unicamente il fratello del ricorrente, nato il 3 aprile
1912, anch'esso bisognoso di cure. Non si oppongono tuttavia alla possibilità
di ottenere la semplice ammissione provvisoria. Con istanza pedissequa al
gravame, chiedono di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio.
G. All'accoglimento
del gravame si oppongono il dipartimento, che propone di dichiararlo
irricevibile, e il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà - per quanto
necessario - in seguito.
H. In sede
istruttoria, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha informato il
Tribunale che la pratica assistenziale è stata archiviata il 31 dicembre 1997 e
che la figlia dei ricorrenti continua a rimborsare regolarmente il debito
accumulato in precedenza nella misura di fr. 150.– mensili. La polizia comunale
di Ascona ha comunicato dal canto suo che nell'ambito di un accertamento, i
ricorrenti erano a quel momento assenti dall'abitazione della figlia, in quanto
erano stati ricoverati presso la clinica __________. Invitati ad esprimersi su
queste risultanze, gli insorgenti hanno riconfermato in sostanza i loro
argomenti ricorsuali.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Nel caso specifico, i ricorrenti non
possono prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di
un trattato tra la Confederazione Svizzera e la Turchia, da cui potrebbe
derivare un diritto al rilascio o al rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno.
1.4. Gli stranieri possono, a seconda delle
circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare
garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia
e ottenere il rinnovo del loro permesso di dimora. Affinché tale norma sia
applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di
dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere
in Svizzera (ad esempio, straniero titolare di un permesso di domicilio o cittadino
svizzero) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta
(DTF 122 II 5 consid. e; 119 Ib 93 consid. 1b). Come il Tribunale federale ha
già avuto modo di precisare, le relazioni familiari protette dall'art. 8 CEDU
sono anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni, che
vivono in comunione domestica. Trattandosi di persone che non fanno parte del
nucleo familiare vero e proprio e con le quali non vi è (o non vi è più), di
regola, una comunione domestica, vi è una relazione familiare protetta quando
lo straniero che domanda un permesso di soggiorno si trova nei confronti del
familiare che risiede in Svizzera in un rapporto così stretto che si deve
parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza. Secondo la giurisprudenza,
una tale relazione può risultare dalla necessità di specifiche cure o da un
bisogno di assistenza come, ad esempio, in caso di handicap fisico o psichico
oppure in caso di grave malattia; trattandosi di persone anziane, vi è un tale
rapporto quando le stesse non possono più vivere in modo indipendente o necessitano
di cure a causa della loro età (DTF 120 Ib 261 consid. 1e). In mancanza di un
tale rapporto di dipendenza, il rifiuto dell'autorizzazione non lede l'art. 8
CEDU e il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile (DTF 120 Ib 260
consid. 1d; 115 Ib 4 consid. 2).
In concreto, la figlia dei ricorrenti è
cittadina svizzera: il primo presupposto per poter appellarsi all'art. 8 CEDU è
quindi soddisfatto. Osservato poi che gli insorgenti vivono presso di lei regolarmente
dall'agosto 1992, si può senz'altro considerare che esiste tra di loro una
relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta. Rimane da vagliare se i
ricorrenti si trovino in uno stato di dipendenza nel senso descritto in
precedenza. Ora, è incontestato che il ricorrente soffre di una grave
cardiopatia ischemica con angina pectoris residua, di diabete mellito tipo II
non insulino richiedente, di arteriopatia periferica obliterante, di ipertrofia
benigna della prostata di una sindrome lombovertebrale, di gonartrosi
bilaterale, di insufficienza venosa cronica stadio II, di una calcolosi
reno-ureterale per la quale è sottoposto ad un intervento di radiolitotripsia,
e di glaucoma. E' inoltre affetto da sindrome di Alzheimer (v. doc. 8 e C). La
ricorrente soffre dal canto suo di carcinoma del colon, di incontinenza
uro-fecale, di cardiopatia ischemica e ipertensiva con insufficienza cardiaca,
di diabete mellito tipo II non insulino dipendente con retinopatia e polineuropatia,
di ipotireosi, di sindrome panvertebrale su grave osteoporosi e processi
degenerativi della colonna, di insufficienza venosa, e del morbo di Parkinson.
Inoltre la vista in un occhio è solo del 30% mentre non vede nulla con l'altro
(doc. 9; C). Considerata in particolare anche la loro età, non si può mettere
in dubbio che essi non sono in grado di vivere da soli né di provvedere
autonomamente al proprio sostentamento. E' quindi certo che gli interessati si
trovano in uno stato di dipendenza (v. anche referto non datato dell'Ufficio
del medico cantonale, agli atti). Essi possono di conseguenza richiamarsi
all'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo di un permesso di dimora. Sapere
poi se questo diritto sussista è un problema di merito, non di ammissibilità
(DTF 120 Ib 8 consid. 1; 119 Ib 419 consid. 2c). Ne discende che nel caso
specifico, contrariamente a quanto sostiene il dipartimento, la via del ricorso
di diritto amministrativo è data (DTF 122 II 5 consid. e con rinvii).
1.5. Il gravame è inoltre tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 43 PAmm).
L'impugnativa può infine essere decisa sulla scorta degli atti, integrati dalle
risultanze degli accertamenti predisposti d'ufficio da questo Tribunale (art.
18 cpv. 1 PAmm).
-
Il diritto
al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è
assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta
l'art. 8 n. 2 CEDU in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in
quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per
la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la
prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la
protezione dei diritti e delle libertà altrui. La questione se un permesso di
soggiorno vada rilasciato in base all'art. 8 CEDU va vagliata effettuando una
ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare,
è nell'ambito di questa ponderazione che dev'essere attentamente esaminato se i
ricorrenti possano tornare in Turchia, ossia se, in tale paese, risiedono parenti
o familiari con cui intrattengono strette relazioni e che potrebbero prendersi
cura di loro, accogliendoli presso di loro o trovando una struttura adatta alle
loro necessità. E' anche in tale ambito che dev'essere accuratamente appurato
se vi è il rischio che i ricorrenti, rimanendo in Svizzera, chiedano
prestazioni assistenziali (DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii).
-
e __________ sono afflitti da diverse gravi malattie fisiche e psichiche che
hanno necessitato, ancora ultimamente, il loro ricovero in una struttura ospedaliera
(v. certificati medici 22 settembre 2000 del Dr. med. __________ e 26 settembre
2000 della Clinica __________). Nelle condizioni in cui versano i ricorrenti,
ben difficilmente si può pretendere che essi si mantengano da soli senza dover
far capo all'ausilio della figlia __________ oppure dell'assistenza pubblica.
Orbene, non solo vi è stato il rischio per gli insorgenti di dover ricorrere
all'assistenza, ma risulta pure che essi ne sono stati a carico dal 1° giugno
1995 fino al 31 dicembre 1997 per necessità dell'economia domestica, oneri
cassa malati e partecipazioni mediche per un totale di fr. 32'910.–, importo da
considerare rilevante. Da quella data i ricorrenti non hanno tuttavia più
richiesto sussidi. Per quanto riguarda invece il debito effettivo ancora
esistente, va tenuto conto che la figlia degli interessati ha iniziato a
lavorare al 60% con un salario netto di fr. 2'361.25 (doc. G e L; ora di fr.
2'485.–: v. osservazioni 29 settembre 2000 dei ricorrenti), mentre il di lei
marito percepisce fr. 4'000.–/4'700.– mensili (doc. M, N e O) ed ha nel frattempo
ereditato in comproprietà un'abitazione nella quale vive con la moglie e con i
ricorrenti (ricorso 3 febbraio 1998 al Consiglio di Stato, p. 3). Nel corso del
1998, al fine di ossequiare l'obbligo di restituzione indicato nella decisione
dipartimentale impugnata, __________ ha pertanto iniziato a rimborsare il
debito contratto dai genitori in ragione di fr. 150.– al mese. Nulla lascia
supporre che questo impegno debba venir meno nel prossimo futuro. Sotto
l'aspetto sanitario, il medico cantonale aggiunto, interpellato dal Servizio
dei ricorsi del Consiglio di Stato, ha affermato che un viaggio di rientro dei
ricorrenti in Turchia non è esigibile, poiché costituirebbe un grave rischio
per la loro salute. Inoltre in Turchia appare certa la presenza di un solo
fratello dell'insorgente, __________, con il quale gli interessati sembra
intrattenessero delle strette relazioni ma che sarebbe andato a vivere presso
il figlio. Anch'esso ultraottantenne, non è tuttavia dato di vedere come possa
occuparsi attivamente dei ricorrenti (doc. E). In Svizzera risiede invece la
loro figlia. Dall'inserto di causa risulta che __________ si è sempre occupata
effettivamente dei suoi genitori sin dall'inizio, impegnandosi costantemente a
prestare loro tutte le cure necessarie in casa e aiutandoli in tutto quanto li
concerneva durante il loro soggiorno (v. diversi scritti all'allora Sezione degli
stranieri e all'ufficio regionale stranieri competente; diverse domande di
rinnovo del permesso di dimora). Del resto, è incontestato che anche l'altro
figlio dei ricorrenti, __________, risiede già da tempo nel nostro Paese, nel
canton Zurigo, e possiede, come la sorella, la cittadinanza svizzera per matrimonio.
Ora, sulla scorta di tutto quanto precede,
tenuto pure conto dell'intensità delle relazioni famigliari di __________ e
__________ con la figlia __________ naturalizzata svizzera per matrimonio, la
quale risiede già da anni nel nostro Paese, nonché del fatto che le prestazioni
assistenziali erogate non sono riconducibili ad un comportamento riprovevole
degli stessi, non appare che vi siano ragioni sufficienti per giustificare
l'allontanamento dei ricorrenti e rifiutare loro il rinnovo del controverso permesso
di soggiorno (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 287). In altre parole, nel concreto
- eccezionale - caso, questo Tribunale considera che l'interesse dei
ricorrenti, gravemente malati e completamente dipendenti, a soggiornare presso
la figlia in Svizzera per motivi di cura sia prevalente rispetto all'interesse
pubblico al loro allontanamento dovuto a causa del debito assistenziale da loro
contratto in precedenza e non ancora totalmente rimborsato.
- Il ricorso
va pertanto accolto e le decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione degli
stranieri annullate. Non è dunque necessario chinarsi sugli argomenti addotti
dalle autorità inferiori sull'eventualità di un'ammissione provvisoria in
Svizzera degli insorgenti. Resta riservata la facoltà dell'autorità di prime
cure di revocare il permesso ai ricorrenti in ogni momento qualora dovessero
questa volta venir meno le garanzie finanziarie fornite dalla figlia. Con
l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene
priva di oggetto. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una
tassa di giustizia e delle spese. Dato che gli insorgenti versano in precarie
condizioni economiche, la domanda di assistenza giudiziaria può essere accolta
(art. 30 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10
lett. a LALPS; 8 CEDU; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61, 64 e 65 PAmm;
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione 4
maggio 1999 (n. 1853) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 16
gennaio 1998 (E20) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri
(ora: dei permessi e dell'immigrazione).
-
Gli atti
sono ritornati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rinnovi
per un anno a __________ (9 febbraio 1919) e a __________ nata __________ (13
gennaio 1918), cittadini turchi, il permesso di dimora.
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria dell'avv. __________, è accolta.
§. Di conseguenza il patrocinatore è invitato a
trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale
relativa alla procedura avanti a questa sede.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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