AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.143
Data decisione, Autorità:
10.06.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00143
Lugano
10 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 11 maggio 1999 di
__________,
Contro
la
risoluzione 22 aprile 1999 (n. 1791) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 16 dicembre 1998
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, in
materia di rifiuto del permesso di domicilio;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ (1954), cittadino
turco di etnia curda, è entrato in Svizzera il 3 gennaio 1990 richiedendo
l'asilo. La sua domanda è stata respinta il 29 aprile 1992 dall'Ufficio
federale dei rifugiati. Il 10 settembre 1992 egli si è sposato a __________ con
__________ (1933), cittadina italiana domiciliata in Svizzera dal 1976. A
seguito del matrimonio, egli ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito
regolarmente rinnovato, con prossima scadenza fissata al 24 aprile 2000.
Durante il suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente ha interessato i servizi di
polizia, nonché le autorità penali ed amministrative.
B. Il 16 dicembre 1998 la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha
respinto la domanda presentata il 14 aprile 1998 da __________ volta al
rilascio di un permesso di domicilio, limitandosi a rinnovare il suo permesso
di dimora annuale. L'autorità ha ritenuto che non sussistessero i presupposti
per il rilascio del permesso sollecitato, segnatamente a causa di un
ammonimento pronunciato nel 1994 nei suoi confronti per aver subìto una
condanna penale. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 4, 10,
16 e 17 LDDS; 8 e 11 ODDS.
C. Con giudizio 22 aprile 1999
il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta dal ricorrente. In sostanza, il Governo
ha ritenuto che l'interessato avesse violato l'ordine pubblico elvetico. L'Esecutivo
cantonale ha particolarmente tenuto conto che egli è stato ammonito, ha interessato
i servizi di polizia e le autorità giudiziarie, è rimasto senza attività
lucrativa per oltre 5 anni, e che aveva pure maltrattato più volte la moglie.
D. Contro la predetta
pronunzia, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un
permesso di domicilio. Sostiene di aver definitivamente chiuso i conti con la
giustizia e di comportarsi oramai in maniera corretta. Asserisce di aver
sofferto di una forte depressione, in quanto non trovava lavoro a causa del
mancato rilascio del permesso di domicilio. Ammette che tale stato d'animo ha
avuto ripercussioni nella sua vita matrimoniale, ma contesta di aver
maltrattato la moglie. Indica di aver sempre risieduto presso il domicilio
coniugale.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia il Dipartimento delle istituzioni sia il Consiglio di Stato
con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente,
nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in
merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha
quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale
pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un
trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Turchia alcun
trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini
turchi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un
permesso di domicilio.
1.4. L'art. 17 cpv. 2 LDDS prevede che lo straniero sposato
con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e
alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. Dopo
una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, anch'esso ha diritto al
permesso di domicilio. In concreto, dagli atti risulta che l'insorgente è
sposato da più di cinque anni con una cittadina italiana titolare di un permesso
di domicilio. Inoltre il suo soggiorno in Svizzera appare regolare ed
ininterrotto. Di conseguenza il ricorrente ha - in linea di principio - il
diritto di ottenere il rilascio del permesso di domicilio dal momento che non è
contestato che egli viva con la moglie. Pertanto, essendo la decisione
impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante
un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di
questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se
il permesso sollecitato possa essergli rifiutato è una questione di merito e
non di ammissibilità.
1.5. Va poi osservato che l'art. 8 CEDU concede un diritto a
un permesso agli stranieri che intendono vivere in Svizzera con un parente
stretto, il quale dispone di un diritto di soggiorno stabile (nazionalità
svizzera o domicilio). Una simile pretesa sussiste tuttavia solo a condizione
che la relazione tra lo straniero e il proprio parente sia stretta, intatta ed
effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e; 118 Ib 157 consid. c con
rinvii). Per statuire sul gravame non è necessario accertare più a fondo la
natura e l'intensità del legame familiare che lega il ricorrente alla moglie
domiciliata. In effetti, per le ragioni che seguono, per quanto riguarda
un'eventuale violazione dell'art. 8 CEDU, nella misura in cui è ricevibile, il
ricorso va comunque respinto nel merito.
1.6. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS; 46
cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Giusta l'art. 17 cpv.
2 ultima frase LDDS, il diritto dello straniero al rilascio del permesso di
domicilio si estingue se questi viola l'ordine pubblico. Detto rifiuto deve
rispettare il principio della proporzionalità. I motivi di estinzione di questo
diritto sono tuttavia meno severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1 in
fine LDDS, il quale stabilisce che deve sussistere un motivo di espulsione per
negare al coniuge straniero di un cittadino svizzero il rilascio o la proroga
del permesso di dimora. Considerato che una violazione minore dell'ordine
pubblico è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso,
l'interesse privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera
ha, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati in
presenza, meno importanza che se si fosse trattato di un'espulsione (DTF 122 II
385 consid. 3a, 120 Ib 130 consid. 4a). Va rilevato che l'ordine pubblico può
essere minacciato non solo mediante la violazione di norme giuridiche, ma anche
con il mancato rispetto delle strutture sociali o di importanti valori morali
(STF 18 marzo 1994 inedita in re F. e M. consid. 4).
2.2. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare
di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale
diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza
sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il
benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della
salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà
altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli
interessi pubblici e privati in gioco.
-
In concreto __________
__________, durante il suo soggiorno in Svizzera, ha interessato la polizia,
nonché le autorità amministrative e penali. Con decreto d'accusa 7 ottobre 1994
(n. 2067/1994), egli è stato condannato dal Procuratore pubblico a 5 giorni di
arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per
violazione alla LDDS. L'infrazione è stata commessa per avere favorito
l'entrata illegale in Svizzera di 2 cittadini turchi attraverso un valico non
autorizzato a __________, nonché per essersi messo a disposizione per trasportarli
da __________ a __________. A seguito di tale condanna, il 22 dicembre 1994 il
ricorrente è stato ammonito dall'autorità competente in materia di stranieri,
con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe
stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative.
Il 27 gennaio 1997, ancora per violazione alla LDDS, egli è stato condannato al
pagamento di una multa di fr. 100.– per aver cercato di eludere il controllo di
frontiera in uscita a Koblenz (v. Strafbefehl Bezirksamt Zurzach). Inoltre __________
ha soggiornato a lungo in Svizzera senza lavorare, facendosi spesso mantenere
dalla moglie. In particolare, a partire dall'ottenimento del permesso di
dimora, egli è rimasto inattivo professionalmente fino al 24 gennaio 1995
quando ha iniziato a frequentare un programma occupazionale. Dalla fine di
luglio 1995, egli è rimasto nuovamente senza attività fino al 30 agosto 1996,
allorquando ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro presso un'agenzia di
collocamento, che è stato tuttavia sciolto già il 25 aprile 1997. E' solo il 22
luglio 1998 che egli ha ripreso nuovamente a lavorare, cambiando tuttavia
ancora in seguito diversi posti di lavoro. Sulla scorta di quanto precede,
risulta che il ricorrente ha tenuto un comportamento alquanto criticabile dal
punto di vista dell'ordine pubblico durante il suo soggiorno in Svizzera.
-
Le argomentazioni addotte
dall'insorgente per sollecitare il rilascio del permesso di domicilio non
possono essere condivise. Va ricordato che prima di concedere un permesso di domicilio
ad uno straniero, l'autorità esamina ancora una volta a fondo come egli si è
comportato fino allora (art. 11 ODDS). Inoltre se è vero che la condanna
penale risale al 1994 e che il periodo di prova di 2 anni è già trascorso, è altrettanto
vero che l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue
uno scopo differente di quello dell'autorità penale. Il giudice penale tiene
infatti conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato; per
l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e
della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato
dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello
straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 120
Ib 132 consid. 5b; 114 Ib 4 consid. 3a). Orbene, nonostante l'ammonimento del
1994, nel 1997 egli ha interessato nuovamente le autorità penali ancora per
violazione della LDDS. Il ricorrente, in qualità di ospite nel nostro Paese,
non può ignorare questa legge che disciplina ed assicura il rispetto delle
norme in materia di entrata e di dimora degli stranieri. Non rispettandola,
egli ha dimostrato scarsa considerazione per l'ordine giuridico della nazione
che lo ospita. Ma vi è di più. Dal punto di vista professionale, il ricorrente
è rimasto troppo spesso disoccupato per lunghi periodi e senza validi motivi.
E’ vero che l'attuale crisi congiunturale pone qualche difficoltà nel reperire
un'attività lucrativa, ma è altrettanto vero che gran parte degli stranieri in
Ticino hanno trovato un'occupazione stabile prima di aver ottenuto il permesso
di domicilio. Va piuttosto notato che è solo dopo aver domandato il domicilio
che l'insorgente sembra ora più stimolato a non restare più inattivo troppo a
lungo (v. domande 22 luglio 1998, 7 gennaio e 4 aprile 1999 di inizio attività
rispettivamente presso la __________ area, il __________ a __________ e
l'albergo __________ __________ ad __________). Inoltre la presunta depressione
di cui soffrirebbe l'insorgente non è suffragata da alcun supporto probatorio.
Il rilascio di siffatto permesso si rivela pertanto, attualmente, ancora
prematuro. Limitandosi a rinnovargli ancora per un anno il permesso di dimora,
il dipartimento non ha pertanto disatteso né l'art. 17 cpv. 2 LDDS né l'art. 8
CEDU (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 320). Ne consegue che il ricorso è
respinto e non necessita ulteriore disamina.
-
La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 5, 6, 17 cpv. 2 LDDS; 8 e 11 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG;
10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a __________ nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
__________;
__________.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster