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Numero d'incarto:
52.1999.129
Data decisione, Autorità:
26.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00129
Lugano
26 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 3 maggio 1999 di
__________,
__________,
patr.
da avv. __________,
contro
la
decisione 13 aprile 1999, no. 1628, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presenta dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 19
dicembre 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e
__________ per la costruzione di una casa d'abitazione monofamiliare sulla
part. no. __________ RT;
viste le risposte:
-
10 maggio 1999 di __________ e
__________;
-
12 maggio 1999 del Consiglio di
Stato, __________;
-
25 maggio 1999 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 22 ottobre 1997,
__________ ed __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso
di costruire una casa d'abitazione monofamiliare sulla part. n. __________ RT
(zona R2).
Alla domanda si sono opposti i vicini __________ e
__________, proprietari della part. n. __________ RT, contestandola dal profilo
delle distanze dal confine e della sufficienza dell’accesso.
B. Raccolto il preavviso
favorevole del Dipartimento del territorio ed in particolare quello della
Sezione bonifiche e catasto, il 19 dicembre 1997 il municipio di __________ ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione dei vicini.
C. Con giudizio 13 aprile 1999
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Il Governo ha anzitutto ritenuto che la distanza della
costruzione dal confine verso il fondo dei ricorrenti (part. no. __________ RT)
fosse senz’altro conforme all'art. 9 NAPR. La scala esterna, pur essendo
allineata alla costruzione principale, non richiamerebbe alcun supplemento di
distanza dal confine verso il fondo prospiciente (part. n. 316 RT).
Il Consiglio di Stato ha poi condiviso le deduzioni del
municipio circa la sufficienza dell’accesso, ritenendo che la pista esistente
sulla part. n. __________ RT, destinata ad essere presto trasformata in una
strada RT, bastasse alle necessità del fondo.
D. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendogli in limine di sospendere il giudizio sino ad
evasione di un ricorso di diritto pubblico inoltrato al Tribunale federale
contro la decisione 26 febbraio 1999 resa dalla commissione di ricorso di II.
istanza nella procedura RT.
Nel merito, gli insorgenti chiedono invece l'annullamento
della licenza e del giudizio governativo che la conferma, riproponendo in
questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con
riferimento alla distanza dal confine ed all'adeguatezza dell'accesso. Alla
distanza di 3 m dal confine, prescritta dall'art. 9 NAPR, obiettano, andrebbe
aggiunto il supplemento imposto dalla cifra 2 della stessa norma per facciate
che superano la lunghezza di m 16. Nella lunghezza della facciata andrebbe
infatti compresa anche la scala esterna, che formerebbe un tutt'uno con il
corpo principale dell’edifcio.
L'accesso, ribadiscono i ricorrenti, sarebbe insufficiente.
La pista costituita dal sedime della futura strada di PR non risponderebbe
infatti alle esigenze minime di un accesso.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato e dal municipio di Vaglio, che postulano la conferma del
giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
__________ e __________, subentrati, quali acquirenti del fondo,
ai precedenti beneficiari della licenza, contestano dal canto loro le tesi
degli insorgenti con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dei
ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dal giudizio impugnato, in
quanto proprietari del fondo contermine (part. n. __________ RT), è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm). Ad eventuali lacune istruttorie potrà
semmai essere posto rimedio mediante rinvio della causa all'istanza inferiore
(art. 65 PAmm). Il Tribunale cantonale amministrativo non è invero tenuto a
sobbarcarsi l'onere degli accertamenti che il Consiglio di Stato omette di
esperire.
-
La richiesta di sospensione
della procedura è diventata priva d’oggetto in seguito alla sentenza 23 giugno
1999 con cui il Tribunale federale ha repinto il ricorso di diritto pubblico
inoltrato dagli insorgenti contro la decisione 26 febbraio 1999 della
Commissione di ricorso di II istanza nella procedura RT di __________.
-
Manifestamente pretestuose
sono le censure che i ricorrenti ripropongono in questa sede con riferimento
alle distanze della costruzione dal confine N.
La scala esterna, allineata sulla facciata N ed appoggiata
sul terreno, non crea in effetti ingombri particolari. Né forma un corpo unico
con la costruzione principale. Non richiama pertanto alcun supplemento di
distanze dal confine verso la prospiciente part. n. __________ RT. Costruzioni
poste alla base di un edificio, che non eccedono gli ingombri delle costruzioni
sotterranee, non richiamano invero particolari distanze dal confine o da altri
edifici (Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 39 LE, N 1202 in fine).
- 4.1. Giusta l'art. 22 cpv.
2 lett. a LPT, la licenza edilizia può essere rilasciata solo se il fondo è
urbanizzato. Per essere considerato tale, il fondo deve fra l’altro disporre di
un accesso sufficiente, ossia commisurato alle esigenze derivanti dalla
prevista utilizzazione dell’opera edilizia. L’accesso deve essere garantito di
fatto e di diritto (Scolari, op. cit., ad art. 77 LALPT, N. 569 seg.).
4.2. Nell’evenienza concreta, l’accesso al fondo dei
resistenti avrebbe luogo attraverso una strada di servizio, prevista dal PR
attraverso la zona R2, ma non ancora compiutamente realizzata. Per il momento,
il fondo dei resistenti sarebbe accessibile soltanto attraverso una semplice
pista, che seguirebbe il tracciato della futura strada.
Orbene, gli atti di causa non permettono di stabilire con
sufficiente precisione se questa pista, dall’incerta configurazione, risponda
alle esigenze minime poste dalla legge in materia di accessi veicolari. In
particolare, non è dato di sapere se sia stata in qualche modo aperta alla
circolazione o se ne venga invece soltanto tollerato l’uso da parte del comune.
Stando così le cose, ben si giustifica annullare il giudizio
governativo impugnato, siccome fondato su accertamenti incompleti, e rinviare
gli atti all’istanza inferiore per nuova decisione, previa completazione
dell’istruttoria (art. 65 cpv. 2 PAmm).
- Dato che l’esito è da
imputare alle omissioni della precedente istanza, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 22 LPT, 67 LALPT, 9 NAPR di __________,
3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 13 aprile 1999 (n. 1628) del Consiglio di Stato
è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova
decisione, previa completazione dell’istruttoria.
-
Non si preleva tassa di
giustizia.
-
I resistenti rifonderanno in
solido fr. 500.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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