AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.1
Data decisione, Autorità:
19.06.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00001
Lugano
19 giugno
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 dicembre 1998 del
contro
la decisione 1° dicembre 1998 (n. 5521) del
Consiglio di Stato, che annulla la decisione 3 settembre 1998 con cui il
municipio di __________ ha chiesto a __________ la presentazione di due domande
di costruzione per il cambiamento di destinazione dei due capannoni situati
sulla part. n. __________ RF, conseguente all'insediamento di due nuove ditte
(__________e __________ di __________);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
resistente __________ è proprietario di due capannoni ad uso magazzino-deposito,
costruiti nel 1975 a __________, in località __________, nella zona residenziale
estensiva R2a (part. n. __________ RF).
Il 1° dicembre 1997 l'UTC di __________ ha
constatato che nei fabbricati si erano insediate le ditte __________ (impresa costruzioni)
e __________ (ponteggi) senza chiedere alcun permesso di costruzione.
Ravvisando nell'insediamento un cambiamento di destinazione abusivo, il 3
settembre 1998 il municipio ha sollecitato __________ a chiedere un permesso in
sanatoria.
B. Con
giudizio 1° dicembre 1998 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal proprietario delle opere
in contestazione.
Esperito un sopralluogo ed accertato che i
fabbricati erano sempre stati utilizzati da imprese che operano nel ramo
edilizio, il Governo ha escluso che il controverso insediamento integrasse gli
estremi di un cambiamento di destinazione, soggetto all'obbligo del permesso.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo
il comune di Losone, chiedendone l'annullamento.
A mente dell'insorgente l'insediamento delle
due ditte sarebbe da considerare alla stregua di un cambiamento di
destinazione, inconciliabile con la funzione prevista per la zona di
utilizzazione, che ammette soltanto aziende artigianali non moleste.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Anche __________ propone di respingere
l'impugnativa, ribadendo che l'insediamento non ha mai cambiato la primitiva destinazione.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva
del comune ricorrente sono incontestabilmente date dall'art. 21 LE.
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Il
permesso di costruzione è l'atto amministrativo che legittima la realizzazione
di un'opera edilizia e la sua successiva utilizzazione. Esso non si limita ad
accertare che l'opera prevista rispetta le norme del diritto edilizio relative
a distanze, altezze ed indici, ma stabilisce anche che la destinazione è
conforme alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione. Condizione, questa,
che deve necessariamente essere soddisfatta affinché il permesso possa essere
rilasciato (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
2.2. L'ordine di inoltrare una domanda di
costruzione in sanatoria è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità
accerta che un determinato fondo è stato oggetto di interventi edilizi privi
della necessaria autorizzazione. Pur essendo incoercibile, esso costituisce un
atto impugnabile in quanto sancisce l'obbligo del proprietario di un'opera
edilizia di presentare una domanda di costruzione per lavori o cambiamenti
delle modalità di utilizzazione attuati senza permesso o al di fuori del
permesso ricevuto.
2.3. Le costruzioni legittimamente
realizzate beneficiano della garanzia della proprietà, intesa come tutela delle
situazioni acquisite, sancita dall’art. 22 ter Cost. Possono quindi essere
mantenute anche nel caso in cui vengano a trovarsi in contrasto con il diritto
edilizio entrato in vigore in epoca successiva (cfr. art. 39 RLE). La garanzia
costituzionale della proprietà così intesa non si estende soltanto all’opera
edilizia in quanto tale, ma comprende anche la sua destinazione. Edifici o
impianti la cui destinazione non è conforme alla funzione prevista per la zona
di utilizzazione in cui sorgono possono quindi essere conservati ed
ulteriormente utilizzati (cfr. art. 70 LALPT).
2.4. Per cambiamento di destinazione
rilevante dal profilo del diritto pianificatorio e della polizia delle
costruzioni si intende generalmente una modifica delle modalità di
utilizzazione di una costruzione esistente suscettibile di produrre
ripercussioni sostanzialmente diverse e localmente percettibili
sull'ordinamento delle utilizzazioni (RDAT 1992 II N. 28; DFGP, Commento alla
LPT, ad art. 22 N. 12; Scolari, Commentario, II ed. N. 647).
La modifica è rilevante ed implica l'avvio
di una procedura di rilascio del permesso di costruzione, sia quando comporta
l'applicazione di norme diverse da quelle applicabili all'uso anteriore, sia
quando determina un'intensificazione dell'uso delle opere di urbanizzazione o
un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni ambientali (STA 28 febbraio
1992 in re comune di Cademario; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, ZSVR, N.
209 segg.).
2.5. Il PR di __________ è stato approvato
nel 1979. L'art. 38 NAPR (versione 21.01.1997) riserva la zona residenziale
estensiva R2a alla costruzione di edifici a carattere residenziale mono- o plurifamiliari
o commerciale (cpv. 1), nei quali possono insediarsi unicamente aziende
artigianali non moleste (cpv. 2).
Giusta l'art. 8.4 NAPR, per aziende non
moleste si intendono quelle che non hanno ripercussioni diverse da quelle che
derivano dall'abitare (lett. a). Per aziende poco moleste si intendono tutte
quelle le cui attività rientrano nell'ambito delle aziende ove il lavoro si
svolge solo di giorno ed eventuali immissioni hanno frequenza discontinua e
limitata nel tempo e nell'intensità (lett. b). Aziende con ripercussioni più
marcate sono invece considerate moleste (lett. c).
- Controversa
è essenzialmente la questione a sapere se l'insediamento delle due ditte nei
magazzini del resistente integri gli estremi di un cambiamento di destinazione
soggetto ad autorizzazione o se invece si tratti di una modifica irrilevante
dal profilo del diritto pianificatorio e della polizia delle costruzioni.
3.1. I capannoni in esame sono stati
costruiti nel 1975 sulla base di una licenza edilizia rilasciata dal municipio
di __________ all'impresa di costruzioni __________ per la formazione di magazzini-deposito.
I fabbricati sono stati successivamente locati alla ditta __________, attiva
nel settore della carpenteria (1982 - 1991) ed all'impresa di costruzioni
__________ (1991 - 1994). A partire dal 1995 il fondo è stato dato in locazione
all'impresa di costruzioni __________, all'impresa di pittura __________, all'impresa
di costruzioni __________, divenuta in seguito __________ ed alla __________,
operante nel campo della costruzione di ponteggi.
3.2. A ragione il Consiglio di Stato non ha
ravvisato nella fattispecie gli estremi di un cambiamento di destinazione
soggetto a permesso di costruzione. Il fondo è infatti sempre rimasto adibito
ad uso deposito-magazzino per imprese che operano nel ramo dell'edilizia. E'
irrilevante il fatto che non venga più utilizzato come deposito da un'unica
impresa, ma da quattro ditte minori, una delle quali attiva nel settore della
costruzione di ponteggi. Per rapporto all'uso autorizzato i nuovi insediamenti
non comportano alcuna intensificazione delle opere di urbanizzazione, Né ingenerano
ripercussioni sostanzialmente diverse sull'ambiente circostante.
Dal sopralluogo esperito dall'autorità
inferiore è emerso che l'insediamento della __________ e della __________ ha
determinato una diminuzione del personale impiegato (che aveva la possibilità
di posteggiare sul fondo) da circa 60 a 15 operai, nonché una diminuzione del
traffico di automezzi (furgoni) e del volume del materiale depositato. Il fondo
continua peraltro ad essere utilizzato soltanto come deposito e non per
svolgervi attività di costruzione. Gli operai vi si recano unicamente per
prelevare o portare materiali o macchinari. A differenza di quanto è accaduto
in passato, quando sul fondo si è insediata la carpenteria __________ (STA
29.11.85 in re de qua), il personale delle ditte che occupano i magazzini non
svolge altre attività. Il materiale ed i macchinari depositati sul fondo e nei
magazzini non sono diversi da quelli depositati sinora. I cambiamenti di
locatario verificatisi in questi anni non hanno modificato in misura
apprezzabile la destinazione preesistente. In questi cambiamenti non può essere
ravvisata alcuna soluzione di continuità fra l'uso anteriore e quello attuale.
Ne discende che non sono soggetti a permesso di costruzione.
A torto il ricorrente si richiama alla
funzione residenziale ed artigianale non molesta della zona di situazione per
suffragare la sua richiesta. Anche se i magazzini in contestazione non dovessero
risultare conformi alla funzione di zona, in quanto sede di attività poco
moleste, la garanzia della proprietà, intesa come tutela delle situazioni esistenti,
ne assicura comunque il mantenimento indipendentemente dai cambiamenti di
locatario. È sufficiente che l'uso fattone dai nuovi inquilini rientri nel
quadro della destinazione autorizzata a suo tempo. Condizione, questa, che non
era ad esempio data quando si è insediata l'__________ o quando la __________
ha chiesto il permesso di posare una gru nell'area del proprio magazzino
(risoluzione governativa 21 aprile 1998).
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando
la decisione governativa impugnata, siccome immune da violazioni del diritto.
Dato
l'esito, il comune va esente da tassa di giustizia. Deve tuttavia rifondere al
resistente un adeguato importo a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 70 LALPT; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà al resistente fr. 800.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
versione TR
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietario del fondo n. __________ RF di __________ in località __________
incluso nella zona residenziale estensiva R2a per case mono o plurifamigliari o
commerciali. Sulla particella in rassegna esistono dal 1975 due capannoni
destinati a magazzino-deposito.
Il 1° dicembre 1997 l'UTC di __________ ha
constatato che sul citato mappale si erano insediate le ditte __________
(impresa costruzioni) e ____________________ (ponteggi) senza presentare le
rispettive domande di costruzione.
L'8 luglio 1998 il municipio ha quindi
ordinato a __________ di presentare tali istanze. L'ordine è stato formalmente
confermato con risoluzione 3 settembre 1998. Secondo l'Esecutivo comunale, con
l'insediamento delle ditte vi sarebbe stato un cambiamento di destinazione. Le
nuove attività risulterebbero inoltre in contrasto con la destinazione residenziale-commerciale
data dal PR alla zona di utilizzazione.
B. Con
giudizio 1° dicembre 1990 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa presentata
il 22 settembre 1998 da __________ ed annullato la decisione 3 settembre 1998.
Esperito un sopralluogo ed accertato che il
fondo era rimasto adibito a deposito-magazzino per delle imprese che operano
nel ramo edilizio, l'Esecutivo cantonale ha segnatamente dato rilevanza al
fatto che le ditte non hanno comportato un'intensificazione delle opere di
urbanizzazione e non hanno ingenerato nuove ripercussioni sostanzialmente
diverse sull'ambiente circostante rispetto all'uso autorizzato.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo
il comune di __________, chiedendone l'annullamento.
Sostiene che con l'insediamento delle due
ditte si sarebbe verificato un cambiamento di destinazione. Precisa che
l'infrastruttura non rientrerebbe nella categoria delle aziende artigianali non
moleste previsto dalle NAPR e quindi non sarebbe conforme alla funzione
prevista per la zona di utilizzazione.
Deduce infine che in caso di reiezione
dell'impugnativa, si aprirebbe la possibilità di nuovi insediamenti selvaggi
non conformi alle disposizioni di zona.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Anche __________ propone di respingere
l'impugnativa, ribadendo che l'insediamento non ha mai cambiato la primitiva destinazione.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva
del comune ricorrente sono incontestabilmente date dall'art. 21 LE.
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Il
permesso di costruzione è l'atto amministrativo che legittima la realizzazione
di un'opera edilizia e la sua successiva utilizzazione. Esso non si limita ad
accertare che l'opera prevista rispetta le norme del diritto edilizio relative
a distanze, altezze ed indici, ma stabilisce anche che la destinazione è
conforme alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione. Condizione, questa,
che deve necessariamente essere soddisfatta affinché il permesso possa essere
rilasciato (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
2.2. Le costruzioni legittimamente
realizzate beneficiano della garanzia della proprietà, intesa come tutela delle
situazioni acquisite, sancita dall’art. 22 ter Cost. Possono quindi essere
mantenute anche nel caso in cui vengano a trovarsi in contrasto con il diritto
edilizio entrato in vigore in epoca successiva (cfr. art. 39 RLE). La garanzia
costituzionale della proprietà così intesa non si estende soltanto all’opera
edilizia in quanto tale, ma comprende anche la sua destinazione. Edifici o
impianti la cui destinazione non è conforme alla funzione prevista per la zona
di utilizzazione in cui sorgono possono quindi essere conservati ed
ulteriormente utilizzati (cfr. art. 70 LALPT).
2.3. Per cambiamento di destinazione
rilevante dal profilo del diritto pianificatorio e della polizia delle
costruzioni si intende generalmente una modifica delle modalità di
utilizzazione di una costruzione esistente suscettibile di produrre
ripercussioni sostanzialmente diverse e localmente percettibili sull'ordinamento
delle utilizzazioni (RDAT 1992 II N. 28; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 22 N.
12; Scolari, Commentario, II ed. N. 647).
La modifica è rilevante ed implica l'avvio
di una procedura di rilascio del permesso di costruzione, sia quando comporta
l'applicazione di norme diverse da quelle applicabili all'uso anteriore, sia
quando determina un'intensificazione dell'uso delle opere di urbanizzazione o
un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni ambientali (STA 28 febbraio
1992 in re comune di Cademario; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, ZSVR, N.
209 segg.).
2.4. Il PR di Losone è stato approvato nel
1979. L'art. 38 NAPR (versione 21.01.1997) prevede che la zona residenziale
estensiva R2a è destinata alla costruzione di edifici a carattere residenziale mono
o plurifamiliari o commerciale (cpv. 1) e che possono essere installate
unicamente aziende artigianali non moleste (cpv. 2). Giusta l'art. 8.4 NAPR,
per aziende non moleste si intendono quelle che non hanno ripercussioni diverse
da quelle che derivano dall'abitare (lett. a). Per aziende poco moleste si
intendono tutte quelle le cui attività rientrano nell'ambito delle aziende ove
il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali immissioni hanno frequenza
discontinua e limitata nel tempo e nell'intensità (lett. b). Aziende con
ripercussioni più marcate sono considerate moleste (lett. c).
- Controversa
è essenzialmente la questione a sapere se nell'insediamento delle due ditte sul
fondo di __________ siano ravvisabili gli estremi di un cambiamento di destinazione
soggetto ad autorizzazione o se invece si tratti di una modifica irrilevante
dal profilo del diritto pianificatorio e della polizia delle costruzioni.
3.1. Il municipio di __________ ha
rilasciato nel 1974 la licenza edilizia per la costruzione, sul fondo n.
__________, di due capannoni destinati a magazzino-deposito dell'impresa di
costruzioni __________. La ditta utilizzava la particella anche per un'attività
accessoria di carpenteria (costruzione di 2-3 tetti all'anno). Dal 1982 al 1991
il mappale è stato locato alla ditta __________, attiva pure nel settore della
carpenteria. Successivamente, dal 1991 al 1994, la ditta __________ ha preso in
locazione i magazzini.
Nel 1995 il fondo è stato affittato alle
seguenti ditte: __________ (impresa di costruzioni); __________ (impresa di
pittura); __________ (divenuta in seguito __________ impresa di costruzioni:
doc. L); __________ (costruzione di ponteggi: doc. M).
Il 3 febbraio 1998 il municipio di
__________ ha rilasciato alla __________ la licenza di costruzione per la
formazione di una tettoia ad uso deposito.
3.2. A ragione il Consiglio di Stato non ha
ravvisato l'esistenza di un cambiamento di destinazione. Il fondo è infatti
rimasto adibito a deposito-magazzino per delle imprese che operano nel ramo
edilizio. E' irrilevante il fatto che invece di deposito di un'unica grossa
impresa, il terreno venga utilizzato quale deposito da quattro ditte minori di
cui una attiva nel settore dei ponteggi. Tali insediamenti non comportano
infatti un'intensificazione delle opere di urbanizzazione e non ingenerano
ripercussioni sostanzialmente diverse sull'ambiente circostante rispetto
all'uso autorizzato.
Come visto dinanzi, almeno a partire dal
1974 la part. n. __________ è sempre stata destinata a magazzini e deposito di
imprese, preesistenti all'entrata in vigore del PR. Inoltre le quattro ditte
insediate dal 1995 hanno mantenuto le stesse strutture, sebbene si occupino di
differenti attività del settore edilizio, e beneficiano di valida autorizzazione.
Nel corso del sopralluogo esperito
dall'autorità inferiore, è stato constatato che con l'insediamento della
__________ e della __________, le quattro aziende hanno comportato una diminuzione
del personale impiegato (che aveva la possibilità di posteggiare sul fondo) da
circa 60 a 15 operai, nonché una diminuzione del traffico di automezzi
(furgoni) e del volume del materiale depositato. Del resto, gli operai si
recano sul fondo unicamente per prelevare o portare del materiale e non
rimangono permanentemente sul luogo. Nemmeno il fatto che il materiale
depositato risulti più diversificato rispetto al precedente ha comportato
un'intensificazione dell'uso delle opere o un'alterazione apprezzabile delle
ripercussioni ambientali. Se ne conclude che l'insediamento delle due ditte non
necessita - contrariamente a quanto sostenuto dal comune ricorrente - un numero
maggiore di posteggi e non provoca nemmeno emissioni supplementari dal punto di
vista fonico, dell'inquinamento delle acque o dell'atmosfera.
La presente fattispecie denota del resto
aspetti sostanzialmente diversi da quelli che nel passato hanno portato ad
accertare un cambiamento di destinazione, più precisamente la costruzione di
40-50 tetti all'anno da parte della __________ (STA 29 novembre 1985), nonché
il rifiuto per la __________ di posare una gru nell'area del proprio magazzino
(risoluzione governativa 21 aprile 1998).
Le costruzioni sul fondo come pure le
relative attività sono state all'epoca legittimamente realizzate. Esse
beneficiano pertanto della garanzia costituzionale della proprietà, la quale
comprende anche la destinazione dell'opera. Se ne deduce che, anche in caso di
non conformità alla funzione prevista per la zona di utilizzazione in cui sorge
a seguito del successivo cambiamento della normativa vigente, i proprietari e
successori dell'infrastruttura (magazzini per imprese di costruzione) hanno il
diritto di conservare le opere edificate e le loro attività fintanto che non vi
sarà un cambiamento sostanziale della destinazione edilizia. Ciò che ancora non
si è verificato.
3.3. Stando quanto precede, ben si può
affermare che nel caso in rassegna non sono ravvisabili gli estremi di un
cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione.
Con il che il ricorso è respinto.
- Benché
soccombente, il comune può andare esente da tassa di giustizia. Deve tuttavia
rifondere al resistente un adeguato importo a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 70 LALPT; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà al resistente fr. 400.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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