AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1998.68
Data decisione, Autorità:
03.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00068
Lugano
3 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Giovanna
Canepa, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 12 marzo 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 18 febbraio 1997 (n. 704) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 novembre
1997 con cui la Sezione della Circolazione gli ha revocato la licenza di
condurre;
viste la risposta 25 marzo 1998 del
Consiglio di Stato
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21 giugno 1997, verso le
18.45, __________, alla guida della sua autovettura "Mercedes"
__________ in territorio di __________, sulla corsia di sorpasso dell'autostrada,
su fondo stradale bagnato in condizioni di forte pioggia, ha perso la padronanza
del veicolo e sbandando a sinistra, ha urtato lo spartitraffico, attraversato
la carreggiata per cozzare infine frontalmente contro il guidovia laterale. E'
quindi rimbalzato sulla carreggiata e in testa coda ha urtato nuovamente, con
la parte posteriore, il guidovia. Dopo averlo divelto si è fermato sul prato.
B. A seguito dei fatti appena
descritti, con risoluzione 19 settembre 1997, il Dipartimento delle
Istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha inflitto una multa di fr.
600.-- oltre a tasse e spese per avere circolato a velocità inadeguata alle
particolari condizioni del fondo stradale, bagnato, e per avere
conseguentemente perso la padronanza di guida andando ad urtare la protezione
centrale e successivamente quella posta alla sua destra. L'autorità dipartimentale
ha inoltre considerato che la vettura aveva due copertoni privi di sufficienti
rilievi antiscivolanti.
Tale decisione, rimasta
incontestata, è cresciuta in giudicato.
La stessa Sezione della circolazione, con risoluzione 13 novembre
1997 ha inoltre deciso di revocare a __________ la licenza di condurre veicoli
a motore per la durata di un mese.
C. Con ricorso 25 novembre
1997, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo
l'annullamento della decisione di revoca della licenza di condurre.
In quella sede ha sostenuto di avere perso la padronanza del
suo veicolo per essere scivolato su un giunto di dilatazione della carreggiata
reso viscido dalla pioggia e non per velocità eccessiva ed inadeguata alle
circostanze, ciò che sarebbe comprovato dal fatto che, unitamente al suo
passeggero, uscì incolume dallo sbandamento, senza che la vettura subisse gravi
danni e che nessun altro veicolo venisse coinvolto nell'incidente.
Ha perciò contestato di avere commesso una colpa grave o
quantomeno una negligenza grave.
I pneumatici, che durante l'ultimo controllo, pochi giorni
prima dell'incidente, presentavano ancora un rilievo sufficiente, si sarebbero
consumati nel corso del breve soggiorno in Italia, durante il quale avrebbe
dovuto percorrere 2'800 km del tutto inaspettatamente. In ogni caso aveva già
ordinato i pneumatici di ricambio.
Ha infine evidenziato che per l'esercizio della sua
professione la licenza di condurre gli è indispensabile.
D. Il Consiglio di Stato ha
respinto il gravame con giudizio 18 febbraio 1998, ritenendo provati i fatti
all'origine della revoca. L'esecutivo ha ritenuto che non sussisteva motivo
per scostarsi dalla decisione penale di multa non impugnata dal ricorrente e cresciuta
in giudicato.
Gli ha negato la necessità professionale a disporre della
licenza di condurre e ha infine concluso che l'infrazione commessa non può
essere giudicata lieve, anche per il fatto che nel 1994 __________ è già stato
oggetto di un ammonimento per eccesso di velocità.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e che nei
suoi confronti venga pronunciato un semplice ammonimento.
Postula altresì che al gravame venga concesso l'effetto sospensivo.
Ripropone in buona sostanza tutte le censure già sottoposte all'autorità
inferiore.
Contesta che non sia possibile per l'autorità amministrativa
scostarsi da una decisione penale cresciuta in giudicato, quando questa è stato
pronunciata nell'ambito di un procedimento sommario.
Spiega di avere omesso di impugnare la risoluzione di multa
perché confidava di non essere oggetto di altre sanzioni. Avesse saputo che
alla procedura contravvenzionale sarebbe seguita quella amministrativa di
revoca della licenza di condurre, o se le due decisioni gli fossero state
intimate contemporaneamente, avrebbe di certo interposto tempestivo ricorso.
Delle altre argomentazioni ricorsuali, si dirà per quanto di
rilevanza, nel prosequio dell'esposizione in diritto.
F. Il Consiglio di Stato
propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione
impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
L'insorgente ha qualità per interporre ricorso direttamente essendo
leso nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata.
Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
1.2. Il ricorrente ha
chiesto che al suo gravame venga concesso effetto sospensivo.
A norma dell'art. 47 cpv.
1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo
a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette
eccezioni alla regola sancita da tale disposizione.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa inoltrata dal
ricorrente ha già per legge effetto sospensivo e quindi la domanda volta ad
ottenere in questa sede analogo provvedimento è priva di oggetto.
- L'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale
cresciuta in giudicato. Deve anche attenervisi qualora lo stessa sia stata emanata
nell'ambito di una procedura sommaria, più precisamente qualora si fondi
unicamente su un rapporto di polizia e eventuali testimoni siano stati uditi
soltanto dagli agenti di polizia in assenza del prevenuto. Ancora l'interessato
non può pretendere che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori
accertamenti quando sapeva o poteva prevedere, in ragione della gravità dei
fatti che gli sono stati rimproverati, che sarebbe pure incorso in una procedura
di revoca della licenza di condurre e, ciò malgrado, abbia omesso, nell'ambito
della procedura penale, di fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato
(DTF 121 II 217 riportata anche in JdT 1996 pag. 698).
Nel caso in esame gli accertamenti di polizia sulla base dei
quali è stata resa in procedura sommaria la risoluzione di multa, sono
senz'altro sufficienti e completi anche ai fini della procedura amministrativa.
__________ ha dichiarato di avere pagato la multa credendo
che con ciò la questione sarebbe stata chiusa, poiché non supponeva che avrebbe
potuto anche incorrere nella revoca della patente, altrimenti avrebbe
sicuramente impugnato la decisione penale. Tale affermazione è del tutto
pretestuosa, anche in considerazione della sua ammissione di responsabilità sui
fatti in sede di interrogatorio di polizia. Egli fraintende poi lo scopo del
ricorso contro una decisione di multa. Esso non costituisce infatti un mezzo
discrezionale da prendere in considerazione a dipendenza di eventuali
provvedimenti amministrativi che potranno essere pronunciati, bensì ha
significato soltanto laddove il multato contesta di avere violato la legge e
non si trova quindi d'accordo con la procedura contravvenzionale e il relativo
giudizio di condanna. In tale evenienza il ricorso deve essere sempre interposto,
indipendentemente dalle procedure amministrative che potranno ancora seguire.
__________, non avendo impugnato presso le istanze superiori
la decisione di multa, ne ha riconosciuto il contenuto, motivo per cui, alla
luce della predetta giurisprudenza, in ambito amministrativo gli è preclusa
ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione fatti già definitivamente
accertati in sede penale.
- Il provvedimento che
dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste
il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi
dell'art. 6 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in
ambito penale che nell'ambito dei provvedimenti amministrativi aventi carattere
penale, l'autorità deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la
commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog,
art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371: A. Kley-Struller,
Die Anwendung der Garantien des art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den
Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffauser, Aktuelle Fragen des Straf-
und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul
ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone
nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere
anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU.
- La licenza deve essere
revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).
Può essere deciso soltanto un ammonimento se le condizioni
della revoca facoltativa sono adempiute, ma il caso sembra essere di poca
entità tenuto conto della colpa commessa e della reputazione come conducente di
veicoli a motore (art. 31 cpv. 2 LCStr).
La revoca della licenza a
titolo di ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi
colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di
recidiva (art. 30 cpv.2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della
colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli
a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv.
1 LCStr, art. 33 cpv. 2 OAC).
La durata della revoca deve essere di almeno un mese (art. 17
cpv. 1 a LCStr).
- 5.1. Le fattispecie
contemplate dall'art. 16 cpv. 2 e 3 lett. a LCStr sono adempiute allorquando il
conducente di un veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle
regole della circolazione tale da creare un accresciuto pericolo, anche se solo
potenziale, per la sicurezza del traffico e di terzi (Schaffauser R., Grundriss
des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 159 e segg.)
Se in un singolo caso il comportamento del conducente di un
veicolo ha dato luogo o meno ad una tale situazione di pericolo, deve essere
valutato non tanto con riferimento alle norme della strada violate, quanto
piuttosto in base alle precise circostanze di fatto (DTF 118 IV 285 e segg.).
5.2. Durante l'interrogatorio di polizia __________ ha
ricordato che ad un certo punto la sua vettura ha iniziato improvvisamente a
sbandare, senza che da parte sua potesse fare qualcosa per controllarla, tanto
che gli sembrò di circolare sul ghiaccio.
Ha inoltre esplicitamente dichiarato che la causa
dell'incidente non è da addebitare ad altri conducenti, ma solo ad un suo
"probabile errore".
Non ha invece accennato alle motivazioni, che risultano
essere quindi pretestuose, di cui si prevale ora, più precisamente al fatto che
lo sbandamento sarebbe stato causato da un giunto di dilatazione della
carreggiata reso viscido dalla pioggia.
Ha ammesso anche di sapere che i pneumatici posteriori andavano
sostituiti, non spiegando, come invece fa in questa sede, che la sostituzione
sarebbe stata rimandata perché quelli di sostituzione non erano disponibili e
che il consumo del profilo sarebbe comunque avvenuto durante il suo breve
soggiorno in Italia in cui avrebbe dovuto percorrere del tutto fuori dalle
previsioni 2'800 km; motivi questi ultimi che in ogni caso non attenuerebbero la
sua responsabilità.
Si deve inoltre concludere che per le condizioni atmosferiche
e della strada, bagnata, visto lo sbandamento che si è prodotto, la velocità
tenuta dal ricorrente non era adeguata alle circostanze, quand'anche, come egli
ha dichiarato, sia stata al di sotto del limite di 120 km/h.
E' fuori dubbio quindi che le infrazioni alle norme delle
circolazione stradale imputategli si sono perfezionate.
Queste di certo erano tali da creare un pericolo non
indifferente per la sicurezza stradale. Difatti la spettacolare sbandata descritta
nel rapporto di polizia poteva avere gravi conseguenze e coinvolgere anche
altri veicoli, e forse soltanto per puro caso e per la solidità del veicolo
-peraltro per ammissione dello stesso ricorrente, andato completamente
distrutto (interrogatorio di polizia)- si è evitato il peggio.
Corretto dunque che la Sezione della circolazione abbia preso
in considerazione un provvedimento di revoca facoltativo, ai sensi dell'art. 16
cpv. 2 LCStr.
5.3. Circolando in autostrada a velocità inadeguata in fase
di sorpasso su un fondo stradale bagnato, con pericolo di acquaplanig, il
ricorrente ha compiuto indubbiamente una negligenza, aggravata anche dal fatto
che sapeva che le coperture dei pneumatici posteriori erano completamente
lisce.
La misura di revoca è dunque perfettamente coerente con la
gravità dell'infrazione. Per il fatto che in passato, per altra infrazione che
per gravità avrebbe pure potuto comportare una revoca della licenza di
condurre, il ricorrente ha ricevuto soltanto un ammonimento, non si può più ora
prescindere dal pronunciare la revoca effettiva, atteso che lo scopo
educativo-repressivo della stessa appare ora preminente.
Limitando la durata al minimo previsto dalla legge, si
tengono già in debito conto tutte le attenuanti invocate dal ricorrente, il
quale, va riconosciuto, non presenta quale automobilista una prognosi negativa.
5.4. __________ ha pure allegato di non potere fare a meno
della licenza di condurre per motivi professionali.
La giurisprudenza riconosce
la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo
meccanico costituisce, per così dire, il "posto di lavoro" per
l'amministrato (nel caso di autisti di professione, conduttori di tassì ecc.) o
quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti
o costi rilevanti (R. Schaffauser, op. cit., pag. 283 e segg, nota 2441 e
segg.).
Il ricorrente, commerciante nel settore fitness e
editore/redattore di una rivista specializzata in questo campo, non rientra
nella predetta categoria. Per i suoi spostamenti può senz'altro fare capo ai
mezzi di trasporto pubblici o a collaboratori.
5.5. Riguardo al periodo in cui scontare la revoca, che il
ricorrente vorrebbe fosse fissato durante le sue ferie, le norme legali non gli
concedono alcun diritto di vedere soddisfatte le sue esigenze a dipendenza del
periodo che più gli fa comodo. Non spetta quindi a questo Tribunale
pronunciarsi in merito a simili desideri del ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.
Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 2 17, 29, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 30 cv. 2, 33 cpv. 2
OAC, 58 cpv. 4 OETV, 10 LALCStr, 18, 28, 60, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 900.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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