AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.4
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00004
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 7 gennaio 1998 di
rappr.
dalla __________
contro
la
risoluzione 19 novembre 1997 (n. 5924) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 29 agosto 1997
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli
ha notificato la decadenza del permesso di domicilio;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________, cittadino
somalo, è entrato in Svizzera il 10 agosto 1974 unendosi in matrimonio a
__________ con la cittadina elvetica __________.
Dopo un soggiorno regolare nella Svizzera interna
l'interessato si è trasferito in Ticino dove gli è stato rilasciato, il 19
maggio 1975, un permesso di dimora annuale, più volte rinnovato, con lo scopo
di risiedere con la moglie.
Dall'unione sono nati i figli __________ e __________.
L'11 luglio 1985 il Pretore del Distretto di Lugano ha
sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra i coniugi __________. I figli
sono stati affidati alla madre con l'esercizio dell'autorità parentale.
b) Il 18 agosto 1979 __________, allo scopo di soggiornare
nel nostro cantone in attesa di trovare un'attività lucrativa, ha ottenuto un
permesso di domicilio, regolarmente rinnovato e valevole sino al 21 settembre
1991.
Nell'aprile del 1988 si è trasferito in Somalia, rientrando
in Svizzera a metà luglio dello stesso anno.
Nel dicembre 1990 si è trasferito nel Canton Berna,
ritornando in Ticino il 15 luglio 1992 a seguito del diniego da parte delle autorità
bernesi di accordargli il trasferimento dal Ticino.
Il 13 ottobre 1992 l'autorità ticinese competente ha respinto
la sua richiesta 16 luglio 1992 volta al rinnovo del permesso di domicilio al
fine di trovare un posto di lavoro a causa del comportamento tenuto durante la
sua permanenza nel Ticino (v. sub 3) impartendogli di lasciare il territorio
cantonale entro il 15 novembre 1992.
Il 10 maggio 1993, l'Ufficio federale dei rifugiati ha
accolto l'istanza di __________ del 30 dicembre 1992 volta al rilascio di un
permesso F di ammissione provvisoria per soggiornare a __________ fino al 9
maggio 1994 per il motivo che in mancanza di autorizzazione egli avrebbe potuto
essere costretto a lasciare immediatamente la Svizzera per rientrare in
Somalia, ciò che non era all'epoca possibile a causa della situazione di crisi
socio-politica che là imperversava. Il 26 agosto 1993 __________ ha presentato
una richiesta tendente alla nullità della decisione 10 maggio 1993, in quanto
il permesso di domicilio ha durata illimitata. Il 22 novembre 1993, la Sezione
degli stranieri ha riesaminato il caso e ha rinnovato all'interessato il
permesso di domicilio al fine di trovare un'occupazione. Essa ha tenuto conto
della sua lunga permanenza in Svizzera, che è originario di uno Stato
notoriamente interessato dalla guerra civile, nonché del fatto che alcuni suoi
famigliari risiedono nel nostro Paese.
Il citato permesso è stato in seguito regolarmente rinnovato:
il prossimo termine di controllo è fissato per il 15 luglio 1998, con lo scopo
di ricercare un posto di lavoro.
B. Il 29 agosto 1997, la
Sezione degli stranieri ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di
__________. La decisione volta al suo rimpatrio è stata emanata in virtù degli
art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. d, 11 cpv. 3, 12 LDDS; 16 ODDS.
L'autorità ha in sostanza rilevato che lo straniero, in
precedenza più volte ammonito, ha interessato le autorità giudiziarie ed è attualmente
a carico della pubblica assistenza per circa
fr. 100 000.– senza che vi fossero elementi atti a prevedere un miglioramento
della sua situazione economica e la restituzione allo Stato del debito
contratto. Una decisione di espulsione apparendo rigorosa in ragione dei
diversi anni di soggiorno in Svizzera, il dipartimento ha optato per il
rimpatrio, permettendogli in tal modo di rientrare in Svizzera quale turista, a
condizione di tenere un comportamento ineccepibile.
L'autorità cantonale gli ha inoltre indicato che in caso di
comprovati problemi concreti (inesigibilità) per il rientro in Somalia, poteva
sempre richiedere di essere posto al beneficio dell'ammissione provvisoria in
Svizzera.
C. Adìto il 15 settembre 1997
da __________, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame il 19 novembre
1997.
Secondo il Governo cantonale, il ricorrente - a cui viene
rimproverato un comportamento che evidenzierebbe difficoltà di integrazione,
segnatamente per aver interessato i servizi di polizia già dal 1977 e visti i
precedenti penali - soddisferebbe i requisiti per un'espulsione ai sensi delle
lett. a/b art. 10 cpv. 1 LDDS. Sarebbero pure ossequiati i presupposti per il
rimpatrio (art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS), l'interessato essendo continuamente a
carico dal 1983 dell'assistenza pubblica - e in modo integrale dal 1992 sino ad
oggi -, poiché privo di entrate per un importo quantitativamente rilevante.
Egli non avrebbe nemmeno dimostrato né reso concretamente verosimile eventuali
sforzi per uscire dall'indigenza e ancor meno di poter un giorno restituire il
debito, sebbene sia stato reso edotto con ammonimento del 6 dicembre 1996 dei
possibili provvedimenti suscettibili di essere presi nei suoi confronti.
A titolo abbondanziale, l'Esecutivo cantonale rileva come il
ricorrente, benché sia rimasto presente in Ticino per oltre 21 anni, è rimasto
senza attività lucrativa complessivamente per oltre 12 anni.
Il Governo ha considerato la misura rispettosa del principio
della proporzionalità e ha pertanto impartito a __________ di lasciare il
territorio del Cantone entro il 30 gennaio 1998, l'interessato non dimostrando
l'impossibilità di rientrare nel Paese d'origine. Gli ha comunque indicato che,
in caso di impossibilità oggettiva e concreta di rientro, poteva chiedere
all'autorità competente di essere posto al beneficio dell'ammissione
provvisoria in Svizzera.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente, che indica di non contestare i fatti
addebitatigli dall'autorità inferiore e si richiama alle motivazioni espresse
nel suo gravame avanti al Consiglio di Stato, deduce in sostanza che dal 28
ottobre 1991 non avrebbe più dato adito a lamentele circa il suo comportamento.
Inoltre, il Governo non avrebbe considerato il lungo periodo trascorso in
Svizzera e accertato le modalità dell'eventuale rimpatrio. Le possibilità di
rimborso del debito assistenziale sarebbero a suo dire impedite dall'attuale
situazione del mercato del lavoro, dalla sua età e dal suo stato di salute.
Quanto all'ammissione provvisoria in Svizzera, essa non permetterebbe di
migliorare la sua situazione economica e restituire altresì allo Stato il
debito contratto. Ritiene pure di non poter rientrare nel proprio Paese
d'origine, dato che non sussiste alcun accordo assistenziale tra la Svizzera e
la Somalia.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della
Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri, del 12
marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un
diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte
federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni
concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di
questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di
cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re __________,
consid. 1b con riferimenti; per quanto concerne l'espulsione v. art. 100 cpv. 1
lett. b n. 4 OG a contrario).
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da
una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
- Il permesso di domicilio è
di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS). L'art. 9 cpv. 3 lett. b
LDDS dispone che tale permesso perde ogni validità in seguito ad espulsione o a
rimpatrio. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che per l'adempimento
di tale premessa non è necessario che i provvedimenti citati siano
effettivamente pronunciati: è sufficiente che siano soddisfatte le condizioni
indispensabili alla loro emanazione, le quali sono fissate agli art. 10 cpv. 1
e 11 cpv. 3 LDDS (cfr. DTF 105 Ib 234 pag. 236).
Se si verificano più cause di espulsione, di cui nessuna però
autorizza singolarmente tale misura in conformità del principio della
proporzionalità, bisogna procedere ad un apprezzamento generale. A seconda dei
fatti che emergono dalle diverse cause di espulsione, tale apprezzamento può
portare a ritenere che la misura è adeguata (Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF
53/1997 308).
- 3.1. L'espulsione può
essere pronunciata quando lo straniero è stato punito dall'autorità giudiziaria
per un crimine o un delitto (art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS).
L'art. 10 cpv. 1 lett. b
LDDS dispone dal canto suo che lo straniero può essere espulso quando la sua
condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che egli non vuole
o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita. La
misura può sembrare giustificata, segnatamente quando lo straniero contravviene
gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisioni dell'autorità;
contravviene gravemente alla morale; tralascia continuamente, per cattiva volontà
o sregolatezza, di adempiere obblighi di diritto pubblico o privato; vive nella
sregolatezza o nell'ozio (art. 16 cpv. 2 ODDS).
3.2. In linea di
principio, la legalità dell'espulsione va esaminata in base alle circostanze
esistenti al momento dell'emanazione della sentenza di ultima istanza (DTF 114 Ib
1 consid. 3b pag. 4). Nondimeno, se un'espulsione è giustificata dalla situazione
esistente al momento in cui è stata ordinata, essa può essere annullata solo
nel caso che intervengano fatti nuovi di particolare importanza. Al riguardo
non basta comunque che tra l'emanazione della decisione dell’autorità di
polizia degli stranieri e quella delle istanze di ricorso l’insorgente si sia
comportato in modo ineccepibile. Diversamente gli si offrirebbe la possibilità
di modificare a suo favore i fatti determinanti già attraverso la semplice
impugnazione del provvedimento di espulsione.
3.3. Nel caso specifico,
come correttamente rilevato dall'Esecutivo cantonale, il ricorrente ha ripetutamente
interessato i servizi di polizia, nonché le autorità amministrative e
giudiziarie ticinesi:
-
2 agosto 1977 arrestato il 5 luglio 1997 per
ubriachezza molesta, danneggiamento, ev. tentato furto e condannato con Decreto
d'Accusa (DA 692/77) al pagamento di una multa di fr. 45.-- (cfr.
rapporto informativo di polizia 10 agosto 1979);
-
2 maggio 1978 arrestato per ubriachezza
molesta, disturbo in EP ed impedimenti di atti dell'autorità (cfr.
rapporto 2 giugno 1986 Delegato di polizia di Lugano);
-
5 febbraio 1979 diffidato a non più
frequentare un EP a causa del suo comportamento scorretto (era già stato
diffidato in tal senso il 15 aprile 1977);
-
19 ottobre 1980 arrestato per ubriachezza
molesta e disordini in famiglia;
-
10 dicembre 1982 arrestato per ubriachezza
molesta;
-
27 agosto 1985 diffidato a non più
frequentare un EP del Luganese;
-
27 febbraio 1986 arrestato dal 30 al 31
dicembre 1985 per il reato di tentati atti di libidine violenti e condannato
con Decreto d'Accusa (DA 258/86) ad una pena di 15 giorni di detenzione sospesi
condizionatamente per un periodo di prova di 2 anni.
-
14 dicembre 1987 formalmente ammonito con
l'avvertenza che qualora egli dovesse ricadere in reati del genere o, comunque,
se il suo comportamento avesse sollevato nuove fondate e gravi lagnanze,
sarebbe stata presa in esame la possibilità di pronunciare la propria
espulsione dalla Svizzera;
-
17 settembre 1990 è stato prevenuto colpevole di
truffa (periodo da aprile a settembre 1989) e condannato con Decreto d'Accusa (DAP
811/90) alla pena di 15 giorni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera
per un periodo di 3 anni, pene sospese condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni;
-
6 dicembre 1990 ammonito (ris. no. 3113/Mad),
con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe
stata presa in esame la possibilità di pronunciare l'espulsione dalla Svizzera;
-
28 ottobre 1991 ritenuto autore colpevole di
truffa e condannato con Decreto d'Accusa (DAP 1515/91) alla pena di 15 giorni
di detenzione, a valersi quale pena aggiuntiva a quella di 15 giorni di
detenzione e 3 anni di espulsione, inflitta all'accusato il 17 settembre 1990
(DAP 811/90); la pena è stata nondimeno sospesa condizionalmente;
-
6 dicembre 1996 ammonito (mad/N. 282), con l'avvertenza
che in caso di recidiva o di comportamento scorretto, si sarebbe proceduto alla
sua espulsione o al rimpatrio dalla Svizzera senz'altra formalità, precisando
che se egli fosse stato ancora a carico della pubblica assistenza entro il 31
marzo 1997 sarebbe stato rimpatriato ex art. 10 cpv. 1 litt. d LDDS.
Occorre osservare che già
la pena accessoria dell'espulsione sospesa condizionalmente non è, in concreto,
di rilievo. In effetti, l'autorità competente in materia di polizia degli
stranieri persegue uno scopo differente di quello dell'autorità penale. Nel determinare
se pronunciare o meno l'espulsione di un condannato straniero giusta l'art. 55
CP oppure di pronunciarla accordando la sospensione condizionale, il giudice
penale terrà conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato; per
l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e
della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato
dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello
straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 120 Ib
132 consid. 5b; 114 Ib 4 consid. 3a).
3.4. Le infrazioni commesse dal ricorrente, anche se non di
particolare gravità, non sono comunque lievi. In più di un caso vi è inoltre
recidiva (furto, ubriachezza molesta). Con il suo comportamento, l'interessato
ha dimostrato di non riuscire ad integrarsi alla realtà elvetica malgrado vi
risieda da più di vent'anni, tanto da adempiere pure i requisiti per
l'espulsione. Difatti, l'art. 16 cpv. 2 ODDS dispone che l'espulsione può
sembrare giustificata conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS segnatamente
quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni
di legge o alle decisioni dell'autorità.
Ne è risultato in concreto vari ammonimenti ai sensi
dell'art. 16 cpv. 3 ODDS.
Benché dal punto di vista penale egli non abbia dato più
adito a lagnanze dal 1991, anche in seguito il ricorrente non ha dimostrato di
essersi perfettamente integrato nel nostro Paese. Gli sono stati rilasciati o
rinnovati permessi di soggiorno con la condizione della ricerca di un posto di
lavoro nel 1979 (permesso B), dal 1986 al 1988 (permesso C), dal 1989 al 1991
(permesso C), nel 1992/1993 (permesso F), dal 1993 al 1995 (permesso C), dal
1996 al 1998 (permesso C). Dagli atti risulta che egli è rimasto senza attività
lucrativa per oltre 12 anni:
-
da novembre 1975 (cfr. notificazione della fine di
rapporto di impiego da parte del datore di lavoro 10 novembre 1975) al 14 dicembre
1976 (cfr. permessino 034568),
-
dal 24 dicembre 1976 (cfr. notificazione della
fine del rapporto di impiego da parte del datore di lavoro 4 gennaio 1977)
all'11 settembre 1977 (cfr. permessino 045255),
-
dal 18 marzo 1978 (cfr. notificazione della fine
del rapporto di impiego da parte del datore del lavoro 17 marzo 1978) al mese
di maggio 1978 (da giugno 1978 al dicembre 1978 si è trasferito in Svizzera
interna);
-
da dicembre 1978 al 10 novembre 1980 (dall'11
novembre 1980 al settembre 1982 si è trasferito in Svizzera interna);
-
da aprile 1986 a novembre 1987 (da aprile 1988 a
metà luglio 1988 si è trasferito in Somalia);
-
da metà luglio 1988 a dicembre 1990 (dal 31
dicembre 1990 al 15 luglio 1992 si è trasferito nella Svizzera interna);
dal 16 luglio 1992 al 14 settembre 1992;
- dal 31 dicembre 1992 (cfr. verbale
d'interrogatorio 23 gennaio 1993) a tutt'oggi.
Ma vi è di più.
- 4.1. Giusta l'art. 10 cpv.
1 lett.d LDDS, lo straniero non può essere espulso dalla Svizzera o da un
Cantone se non quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in
modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica; tale provvedimento
può essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo
Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (cpv. 2).
Saranno parimenti evitati rigori inutili. In questi casi potrà essere ordinato
solo il rimpatrio. Per rimpatrio s'intende il trasferimento dello straniero
indigente dall'assistenza pubblica del Paese ospitante a quella del Paese d'origine
(DTF 119 Ib 4 consid. 2b). Tale misura di allontanamento non impedisce,
contrariamente all'espulsione, l'entrata in Svizzera; lo straniero può difatti
nuovamente recarsi nel nostro Paese allorquando è accertato di non essere più a
carico dell'assistenza. Nei casi in cui manca l'accordo del Paese d'origine per
mettere a carico dell'assistenza pubblica il proprio cittadino, il rimpatrio
può essere paragonato, nel suo risultato, ad un'espulsione senza interdizione
di entrata in Svizzera.
4.2. Nell'evenienza concreta, l'insorgente è al beneficio di
prestazioni assistenziali sin dal 1983 (v. estratto 5 novembre 1997
dell'Ufficio dell'assistenza sociale). Tali prestazioni si sono incrementate
dal novembre 1992 (v. scritto 6 novembre 1996 del medesimo ufficio), ossia da
quando egli è caduto in maniera integrale a carico della pubblica assistenza
poiché privo di entrate. L'importo anticipato dal competente ufficio ammonta
complessivamente a fr. 112'213.40 nell'autunno 1997 (v. scritto estratto conti
5 novembre 1997) ed è destinato ad aumentare, vista la decisione 28 ottobre
1997 di accordare all'interessato ulteriori sussidi per il periodo novembre -
dicembre 1997 (v. decisione UCAS n. 221-97.4157).
Il 6 dicembre 1996 la Sezione degli stranieri ha già ammonito
l'interessato rendendolo edotto del fatto che in caso di recidiva o di
comportamento scorretto, in particolare qualora egli risultasse ancora a carico
della pubblica assistenza entro il 31 marzo 1997, sarebbe stato rimpatriato.
Malgrado ciò, il ricorrente il 3 aprile rispettivamente 13 ottobre 1997 ha
instato per il rinnovo delle prestazioni assistenziali e non ha negato nel
ricorso avanti al Consiglio di Stato di continuare a percepire tali prestazioni.
Come correttamente considerato dall'Esecutivo cantonale, con
tale atteggiamento l'insorgente non dimostra né rende concretamente verosimili
i suoi asseriti sforzi per uscire dall'indigenza e ancor meno di poter un
giorno restituire quanto anticipatogli dall'Ufficio dell'assistenza sociale,
benché fosse stato avvertito dei provvedimenti di cui era passibile.
Da tali risultanze emerge dunque ed indiscutibilmente che il
ricorrente ha fatto capo a prestazioni assistenziali quantitativamente
importanti a partire dal 1983 e che è pertanto caduto in modo continuo e
rilevante a carico dell'assistenza pubblica.
- Dalle circostanze
summenzionate, risulta pertanto che i requisiti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett.
a, b, d LDDS per pronunciare l'espulsione sono adempiuti.
Va notato che la Sezione degli stranieri si è limitata a
pronunciare una decisione di rimpatrio, come previsto in caso di persone cadute
in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica.
Ora, è vero che l'autorità dipartimentale non ha provveduto a
collaborare con le autorità somale onde verificare la possibilità di porre
quest'ultimo all'assistenza pubblica somala con la conseguente sicurezza di
essere colà assistito (cfr. DTF 119 Ib consid. 2c). Ma ciò non è di
soccorso all'insorgente ai fini della presente decisione. In effetti, in
mancanza di tale accordo il rimpatrio resta possibile, ma sarà paragonato nel
suo risultato ad un'espulsione senza interdizione di entrata in Svizzera. In
tale circostanza però, le condizioni relative all'espulsione - segnatamente il
rispetto del principio della proporzionalità - dovranno essere scrupolosamente
verificate (Wisard, Les renvois et leur exécution droit des étrangers et en droit
d'asile, pag. 112 nel mezzo).
- L'art. 11 cpv. 3 LDDS
precisa che un'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle
circostanze sembra adeguata. L'art. 16 cpv. 3 ODDS dispone che per valutare se
tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della
gravità della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera
e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione.
Se un'espulsione, nonostante la sua legale fondatezza conformemente
all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS non appare opportuna in considerazione
delle circostanze, lo straniero sarà minacciato di espulsione. La minaccia sarà
notificata sotto forma di decisione scritta e motivata, che preciserà quanto le
autorità si attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 ODDS).
Inoltre, più lo straniero ha risieduto a lungo in Svizzera,
più le esigenze per l'espulsione saranno rigorose (DTF 122 II 433 consid. 2c).
- Nella fattispecie,
l'insorgente è entrato in Svizzera nel 1974 a seguito del matrimonio contratto
con una cittadina svizzera. Egli risiede pressoché ininterrottamente nel nostro
Paese oramai da ben 24 anni. Malgrado la lunga durata del soggiorno, il rimpatrio
è nondimeno possibile se rispetta - come detto dianzi - il principio della
proporzionalità (DTF 119 Ib 11 consid. 6a).
Il ricorrente sostiene nel memoriale ricorsuale avanti al
Consiglio di Stato l'inopportunità del rimpatrio, in Somalia non possedendo
beni ed i suoi genitori essendo deceduti. Va anche rilevato che dal suo
matrimonio l'interessato ha avuto due figli da una cittadina svizzera.
Tali considerazioni di ordine personale, non bastano però a
controbilanciare l'interesse pubblico volto al suo rimpatrio.
7.1. Come correttamente rilevato dall'Esecutivo cantonale, il
comportamento dell'insorgente in Svizzera non è stato dei più esemplari. E'
stato più condannato (DA 2 agosto 1977, DA 27 febbraio 1986, DAP 17 settembre
1990, e DAP 28 ottobre 1991) ed è stato ammonito dalla Sezione degli stranieri
il 14 dicembre 1987 (per la condanna per atti di libidine e altri diversi
moventi) e il 6 dicembre 1990 (per la condanna a seguito di truffa) rendendolo
edotto della possibilità di un suo probabile rimpatrio in caso di recidiva o di
comportamento scorretto. Da notare che vi fu pure una trascuranza dei doveri di
assistenza familiare per un ammontare di circa fr. 1800.– (cfr. esito
accertamenti polizia cantonale del 17 agosto 1992). Risulta pure dall'incarto
che egli, a partire dalla sentenza di divorzio, ha soggiornato in Ticino per
periodi relativamente brevi in numerosi alberghi, in un ostello della gioventù
(v. rapporto di esecuzione e accertamento 25 settembre 1987 della Polizia
cantonale), come pure presso amici o conoscenti rendendosi a volte
irreperibile. Pure durante il soggiorno nel Canton Berna dal 31 dicembre 1990
ha cambiato diverse volte il proprio indirizzo (v. esito accertamenti 17 agosto
1992 della Polizia cantonale). Da questi fatti non si può invero ritenere che
egli si sia adattato alla realtà elvetica.
7.2. Egli sostiene che dal 28 ottobre 1991 non ha più dato
adito a lamentele circa il suo comportamento, ciò che parlerebbe a suo favore
di una migliorata integrazione e adattamento ai costumi elvetici. Sennonché -
come già accennato in precedenza (consid. 4.2.) - egli ha accumulato un
fortissimo debito assistenziale tuttora in costante aumento, non impegnandosi
minimamente a farvi fronte e ciò malgrado sia stato avvertito in tal senso il 6
dicembre 1996.
7.3. Non bisogna nemmeno dimenticare, come rilevato dianzi,
che sovente durante il suo lungo soggiorno in Svizzera si è trovato troppo
spesso senza lavoro per motivi a lui imputabili beneficiando altresì delle
relative indennità erogate dall'assicurazione contro la disoccupazione, tanto
che non esercita oramai alcuna attività lucrativa addirittura dal 31 dicembre
1992. Il ricorrente sostiene invero che l'attuale situazione sul mercato di
lavoro e la sua età gli comportano difficoltà nella ricerca di un impiego.
Sennonché egli non spende una parola per giustificare i periodi precedenti senza
lavoro quando la situazione congiunturale era più favorevole di quella odierna
e aveva la possibilità di riattivarsi (DTF 123 II 533 consid. 4). Operaio, egli
sostiene pure di aver subìto un infortunio e di aver presentato - l'8 luglio
1996 - una domanda per prestazioni dell'assicurazione invalidità. Ma pure tale
argomentazione non può essergli di soccorso. L'8 ottobre 1997 la richiesta di
prestazioni assicurative è stata respinta, essendo il grado di invalidità del
33%. Va altresì osservato come la decisione AI indichi che l'interessato "non
è motivato ad intraprendere dei provvedimenti di ordine professionale".
Dagli avvenimenti testé citati risulta quindi che l'insorgente non ha mai reso
verosimile di voler cambiare il suo stile di vita.
7.4. Nemmeno le relazioni famigliari possono essergli di
soccorso nella decisione di rimpatrio. Egli è divorziato sin dall'11 luglio
1985. I due figli __________ e __________ non sono più minorenni, ciò che non
gli permette nemmeno di invocare l'art. 8 CEDU, il quale riserva la possibilità
di relazioni tra parenti maggiorenni nel caso di relazioni di dipendenza, ciò
che non è in specie stato comprovato (DTF 120 Ib 257; 115 Ib 1). Del resto non
indica nemmeno la disponibilità degli stessi ad assisterlo ai sensi dell'art.
328 CC.
7.5. L'insorgente del resto non nega (presa di posizione 22 novembre
1996 sull'eventuale decisione di rimpatrio da parte della Sezione degli
stranieri) che in Somalia vi siano parenti e conoscenti, adducendo soltanto che
i contatti con il fratello e il fratellastro sarebbero rari e avvenendo tramite
terzi. Con ciò egli dimostra di aver contatti con il suo Paese d'origine, dove
è nato e cresciuto.
Va anche rilevato che l'insorgente è stato più volte
ricoverato per motivi psichici nella seconda metà degli anni '80. Dalla nota 23
giugno 1988 dell'allora Ufficio cantonale degli stranieri e dei passaporti
circa la partenza dell'interessato a Mogadiscio il 20 aprile 1988, risulta che
il Dr. __________ del Servizio psicosociale l'aveva già consigliato ed
esercitato "una certa pressione affinché considerasse la possibilità di
trattenersi definitivamente nel suo paese d'origine: la vicinanza dei
familiari, dell'ambiente e dei luoghi dov'è cresciuto avrebbero sicuramente
giovato al suo precario stato di salute".
7.6. Anche se non dovesse essere preso a carico dalla
pubblica assistenza somala, va rilevato che egli non è impedito totalmente di
lavorare. Difatti, la decisione AI indica che in attività adeguate allo stato
di salute, potrebbe svolgere non più l'attività di magazziniere, ma di
venditore, cameriere o rappresentante, attività che egli non dimostra
l'impossibilità di praticare anche in Somalia.
7.7. Tutto ben ponderato e malgrado la lunga presenza
dell'interessato in Svizzera, l'autorità non poteva più limitarsi ad ammonirlo
per l'ennesima volta. Decidendone il rimpatrio, la Sezione degli stranieri non
ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione
censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che
la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla
valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa. Ancorché severa, le decisione
di rimpatrio non appare di conseguenza insostenibile.
7.8. Va ancora osservato che i rapporti dell'insorgente ed i
suoi figli maggiorenni possono comunque essere garantiti da permessi di
soggiorno turistici.
Il ricorrente non adduce del resto l'inesigibilità del
rimpatrio alla luce della situazione attuale in Somalia. Ma tant'è. Nel caso in
cui il ritorno in Patria risultasse repentinamente impossibile per ragioni oggettive
e concrete, egli avrebbe la possibilità di richiedere - come nel 1993 - di
essere posto (art. 14 lett. a cpv. 1 LDDS) al beneficio dell'ammissione
provvisoria (permesso F). Va rilevato che la censura secondo cui l'ammissione
provvisoria non gli permetterebbe di migliorare la sua situazione economica e
restituire il debito assistenziale non gli è di soccorso. L'insorgente ha già
dimostrato di non riuscire a rimborsare neanche una minima parte del debito,
anche quando era posto al beneficio del permesso di domicilio.
- Dato che il ricorrente
risulta totalmente a carico dell'assistenza pubblica, si prescinde dal
prelevare tassa e spese di giustizia.
Per questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 9 cpv. 3,10 cpv. 1, 11 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b
n. 3 e 4 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della
legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli
stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza__________, cittadino somalo, è tenuto a lasciare
il territorio del Cantone Ticino entro il 31 maggio 1998 notificandone
la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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