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Numero d'incarto:
52.1998.372
Data decisione, Autorità:
08.02.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00372
Lugano
8 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 2 febbraio 1996
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
decisione 16 gennaio 1996 (n. 166) del Consiglio di Stato che con un unico
giudizio ha accolto il gravame interposto dalla signora __________, e,
rispettivamente, ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dalla
signora __________, avverso la decisione 16 giugno 1995 con cui il municipio
di __________ ha ordinato loro l'esecuzione di lavori di sistemazione dei
mappali n.ri __________ e __________ RFD di __________, nonché lo sgombero
del materiale pericolante, franato nell'alveo del sottostante riale
__________;
viste le risposte:
-
12 febbraio 1996 di __________;
-
12 febbraio 1996 del servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato;
-
19 febbraio 1996 del Consorzio di
manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future del __________;
-
13 marzo 1996 di __________;
considerata la sentenza 14 dicembre 1998 del Tribunale
federale;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che il 15 settembre 1994
il municipio di __________ ha constatato che, a causa di forti piogge, si era
staccata una frana dai mappali n. __________ RFD, di proprietà di __________, e
dal fondo contiguo e sottostante n. __________ RFD, allora di proprietà di
__________; lo smottamento aveva trascinato a valle parte di un muro in cemento
esistente sulla part. n. __________, ed altro materiale proveniente dai due
fondi, ostruendo l'alveo del sottostante riale __________;
che dopo aver eseguito gli
interventi di prima urgenza, con risoluzione 16 giugno 1995 il municipio di
__________ ha ordinato a __________ di demolire ed asportare i residui di muro
ubicati sulla sua particella; ha inoltre obbligato con un vincolo di solidarietà
__________ ed __________ ad eseguire sul mappale n. __________ altri ingenti
lavori di sostegno del terreno, a sgomberare il materiale pericolante (particella
__________) ed i detriti caduti nell'alveo del riale __________ ed a sistemare
la scarpata una volta terminati i lavori (mappale n. __________);
che con istanza di derelizione 28 giugno 1995 __________ si è
spossessata del fondo n. __________;
che il 16 gennaio 1996 il
Consiglio di Stato, accogliendo i ricorsi di __________ e __________, ha
annullato parzialmente l'ordine municipale;
che con sentenza 22
settembre 1997 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso del
comune di __________ ed ha annullato la decisione dell'Esecutivo cantonale,
ripristinando integralmente l'ordine municipale in questione;
che con sentenza 14
dicembre 1998 il Tribunale federale ha accolto i ricorsi di diritto pubblico
presentati dalle insorgenti avverso la sentenza appena ricordata;
l'Alta Corte federale ha considerato che la decisione
municipale è arbitraria laddove impone con il vincolo della solidarietà ad una
proprietaria interventi globali sui due fondi; la sentenza impugnata è inoltre
lesiva del principio della proporzionalità, in quanto non è stato esaminato se
le misure prospettate sono le meno incisive né se sono proporzionate in senso
stretto;
che il Tribunale federale ha pertanto annullato la sentenza
22 settembre 1997 di questo Tribunale,
che viste le motivazioni esposte dall'Alta Corte federale il
ricorso 2 febbraio 1996 del comune di __________ va respinto;
che giusta l'art. 65 cpv. 4 PAmm il Tribunale cantonale amministrativo
non può modificare la decisione impugnata a danno del ricorrente;
che in considerazione del divieto della "reformatio in peius"
e ritenuto il fatto che __________ ed __________ non hanno impugnato la
risoluzione del Consiglio di Stato, questo Tribunale può solo limitarsi a
confermare la decisione 16 gennaio 1996 del Consiglio di Stato;
che stando così le cose, ben si giustifica porre a carico del
comune di __________ gli oneri processuali ammontanti a fr. 500.--; egli
dovrà inoltre risarcire a __________ ed __________ fr. 500.-- ciascuna a
titolo di ripetibili per questa sede;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6, 53 LIA;208 LOC; 23 RALOC; 35 cpv. 2 LE; 1 ss. ed in particolare l'art.
65 4 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale
rifonderà a __________, ed __________, la somma di fr. 500.-- a testa (per un
totale quindi di fr. 1'000.--) a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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