AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.37
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00037
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 9 febbraio 1998 di
__________,
contro
la
decisione 27 gennaio 1998, n. 12, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa promossa dal ricorrente contro la decisione 3 novembre 1997 del
Dipartimento del Territorio, che conferma l'addebito di fr. 200.-- a titolo
di risarcimento, deciso il 6 ottobre 1997 dall'Ufficio caccia e pesca, per
avere abbattuto in data 9 settembre 1997 un camoscio femmina allattante;
viste le risposte:
-
18 febbraio 1998 del Consiglio di
Stato;
-
27 febbraio 1998 del Dipartimento
del territorio, Ufficio caccia e pesca;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ ha abbattuto il 9
settembre 1997 una femmina di camoscio.
La sera stessa, il capoufficio della caccia e pesca del posto
di controllo di __________, al quale fu sottoposto l'animale, ha constatato che
si trattava di una femmina allattante.
Non d'accordo con tale giudizio, il ricorrente ha dato il suo
consenso all'invio della mammella della camoscia all'Istituto di medicina
veterinaria dell'Università di Zurigo per ulteriori accertamenti. Nel referto
peritale rilasciato dal medesimo istituto veniva confermato che la femmina al
momento dell'abbattimento era ancora allattante.
A seguito di questa constatazione, in data 6 ottobre 1997,
l'Ufficio della caccia e della pesca ha deciso di addebitare a __________ fr.
100.-- a titolo di risarcimento per avere ucciso una femmina allattante e fr.
100.-- quale contributo delle spese peritali sostenute.
B. Contro tale decisione, il 13
ottobre 1997, __________ è insorto presso il Dipartimento del territorio, che
con decisione 3 novembre 1997 ha respinto il suo gravame.
Il 14 novembre 1997 ha quindi adito il Consiglio di Stato,
riproponendo in sostanza le censure già sottoposte al Dipartimento, dolendosi
anche per le tasse di giustizia poste a suo carico, eccessive e non ossequiose
del principio della proporzionalità.
Ha ribadito di contestare l'attendibilità della perizia
rilasciata dall'Istituto veterinario di Zurigo, poiché eseguita sulla mammella
dell'animale precedentemente spremuta dal funzionario dell'Ufficio della caccia
e della pesca, sulla quale non sarebbe più stato possibile rilevare la presenza
dei tappi che si formano quando la femmina smette di allattare.
Ha quindi dichiarato di avere osservato l'animale a lungo nei
due giorni precedenti l'abbattimento e di non avere mai rilevato la presenza di
un piccolo.
Ha infine criticato l'interpretazione dell'aggettivo
"allattante" che verrebbe genericamente applicato, senza distinzione,
a femmine che producono latte ma non allattano ("lattifere") e
femmine che realmente danno latte ai piccoli che hanno generato ("allattatrici")
e che sole sarebbero da proteggere contro l'abbattimento.
C. Con decisione 27 gennaio
1998, Il Consiglio di Stato ha respinto
il gravame, rilevando che la prova peritale era atta a
dimostrare che la femmina era allattante, e che nella precedente constatazione
il funzionario dell'Ufficio della caccia e della pesca non aveva constatato
alcuna presenza di tappi nella mammella dell'animale. L'autorità governativa ha
quindi osservato che scegliendo di sparare ad una femmina di camoscio, il
ricorrente ha allo stesso tempo accettato il rischio che l'animale potesse essere
allattante.
Le censure sollevate dal ricorrente sull'ammontare delle
tasse di giudizio applicate dalle sede precedente sono state giudicate
dall'Esecutivo come inconsistenti.
D. Contro la sentenza
governativa 27 gennaio 1997, con gravame 9 febbraio 1998, __________ insorge
davanti a questo Tribunale, chiedendone l'annullamento.
I suoi motivi di censura ricalcano quelli già sottoposti alle
autorità inferiori.
La perizia sarebbe inattendibile perché l'esito sarebbe stato
falsato dalla manomissione della mammella operata dal funzionario dell'Ufficio
della caccia e della pesca, la cui affermazione secondo la quale non avrebbe
riscontrato la presenza di tappi nei capezzoli non sarebbe comprovata, non
avendo egli raccolto il secreto.
Disquisisce ulteriormente sulla distinzione che bisognerebbe
operare tra femmina allattatrice e femmina lattifera, nel merito della quale le
istanze precedenti non sarebbero entrate.
Se la produzione di latte può continuare nell'animale ancora
dopo diversi giorni dalla perdita del piccolo, la femmina abbattuta durante
questo lasso di tempo, pur essendo ancora lattifera, non potrebbe più
considerarsi allattatrice. Tale eventualità si sarebbe verificata nel suo caso,
visto che nei giorni precedenti la cattura osservando l'animale non avrebbe mai
constatato la presenza di un piccolo. D'altra parte la produzione di latte
potrebbe manifestarsi senza presenza di prole in caso di gravidanza isterica o
aborto.
Le pretese formulate contro colui che abbatte una femmina lattifera
sarebbero destituite di base legale, non potendosi infliggere una penalità in
assenza di negligenza.
Si duole nuovamente per le tasse di giustizia a suo dire
troppo onerose e lesive del principio della proporzionalità, che sarebbero
state applicate per sfiancarlo e per indurlo a desistere dall'invocare
giustizia.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Dipartimento del Territorio e il Consiglio di Stato, senza
formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo si fonda sull'art. 48 cpv. 3 LCC.
La legittimazione attiva del ricorrente direttamente toccato
dal provvedimento impugnato è senz'altro data (art. 43 PAmm).
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio può essere
deciso sulla base degli atti senza ulteriore istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. La legge sulla caccia
e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC) prevede al
capitolo VII (art. 41-47) "norme penali" per chi, intenzionalmente o
per negligenza, contravviene alla stessa legge e alle relative norme di
applicazione.
L'art. 42 LCC dispone comunque l'esenzione dalla pena per il
cacciatore che ha abbattuto per lieve negligenza un capo di selvaggina del
quale non è permessa la caccia, se ha sollecitamente autodenunciato
l'abbattimento illecito ai locali agenti di polizia della caccia, ha consegnato
il capo di selvaggina, compreso il trofeo e nel corso degli ultimi cinque anni
non ha già beneficiato della medesima immunità.
Nel caso concreto, __________ si è debitamente e tempestivamente
presentato presso l'Ufficio della caccia e della pesca di __________ e ha
riconosciuto di "avere abbattuto una femmina di camoscio dubbia
allattante" (verbale segnalazione-sequestro in atti). Si deve perciò
riconoscergli di avere ottemperato al suo dovere di autodenuncia ai sensi
dell'art. 42 LCC., cosicché, rettamente, l'autorità non gli ha inflitto alcuna
sanzione penale.
Gli è però stato chiesto di versare un risarcimento.
2.2. L'art. 45 cpv. 1 LCC con marginale "risarcimento
per danni causati al patrimonio faunistico" prevede che "chi
contravviene alle disposizioni federali e cantonale è tenuto al risarcimento
del danno". Interpretando letteralmente tale disposto, si deduce che
il risarcimento è dovuto quando c'è stata contravvenzione alle disposizioni
federali o cantonali.
La legge non fa alcuna distinzione tra i casi in cui il
cacciatore è andato esente da conseguenze penali per essersi autodenunciato e i
casi in cui la violazione è stata sanzionata.
Tale silenzio è qualificato: chi contravviene oggettivamente
alla legge deve rispondere dei danni che ha provocato con il suo agire,
indipendentemente dal fatto che possa soggettivamente beneficiare di un esonero
dalla sanzione penale.
Difatti il cpv. 2 dello stesso art. 45 LCC dichiara
applicabili per il risarcimento le norme civili stabilite dal codice delle
obbligazioni.
A tal proposito nella circolare informativa rilasciata
dall'Ufficio caccia e pesca all'indirizzo dei cacciatori si indica
esplicitamente, sotto "conseguenze pratiche dell'autodenuncia", che
il cacciatore, quand'anche non incorre in alcun procedimento contravvenzionale
per essersi denunciato, "dovrà comunque risarcire lo Stato pagando il
prezzo commerciale dell'animale".
Per principio il cacciatore che si autodenuncia deve sapere
che dovrà un risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico.
2.3. Giusta l'art. 44 cpv. 1 RALCC al cacciatore è vietata
l'uccisione durante la caccia alta di femmine allattanti di
capriolo e di camoscio. Scopo di tale divieto è quello di preservare le femmine
che allattando contribuiscono al mantenimento della specie. Il ricorrente
ritiene che nel suo caso il termine "femmina allattante" non sia
stato interpretato correttamente o quantomeno si presti ad essere interpretato
in senso lato, tanto da ingenerare confusione.
Le distinzioni concettuali che egli propone sono certo
terminologicamente corrette. Tuttavia non è necessario che la legge le
contempli. Infatti l'aggettivo "allattante" menzionato dall'art. 44
cpv. 1 a LCC, che solo è sinonimo di "allattatrice", delimita la
categoria di animali protetti e non comprende, designando già una
sottocategoria qualificata, tutte le femmine lattifere.
Ma invero non si tratta di questione terminologica, bensì di
accertamento probatorio, il più delle volte possibile soltanto dopo che
l'animale è stato ucciso (verifica della presenza di tappi nella mammella).
E' perciò che prima di sparare, il cacciatore che si trova di
fronte una femmina che appare come produttrice di latte (lattifera), deve
prendere in conto che potrebbe essere allattatrice (allattante). Non può
escludere tale eventualità sintanto che non constata l'abbattimento della
prole. E anche in questo caso nemmeno in modo assoluto. Le ipotesi, che il
ricorrente si è prodigato ad illustrare nel suo gravame, rappresentano
generiche speculazioni, che nel suo concreto caso non assumono specifica rilevanza
probatoria.
Se il cacciatore decide di abbattere comunque la femmina dubbia
allattante, lo fa a suo rischio e pericolo, cosciente delle conseguenze che può
avere. Se non le vuole, non ha che da desistere e da esercitare l'arte
venatoria contro altro animale.
La scelta di sparare non implica comunque una vera e propria
colpa ma piuttosto è da qualificare come un'assunzione di rischio. Appunto per
questo si prescinde in caso di autodenuncia dall'infliggere una sanzione
penale, favorendo indubbiamente il cacciatore.
2.4. La fattispecie deve perciò essere valutata unicamente in
base ai rilevamenti effettuati sull'animale abbattuto dal ricorrente.
Le sue osservazioni a tal proposito non possono essere condivise.
Intanto il funzionario che ha proceduto al primo esame non aveva
alcun interesse, pena l'eventualità di incorrere personalmente in sanzioni, di
dichiarare che nei capezzoli dell'animale non si erano formati coaguli di latte
(tappi) per mancata suzione, se così non fosse stato. D'altra parte il
ricorrente, cacciatore con esperienza di diversi anni, presente al controllo,
non ha avanzato in quella sede riserve di sorta circa il metodo di accertamento,
non ha chiesto di raccogliere il secreto e nemmeno ha paventato l'eventualità
che un'ulteriore perizia avrebbe potuto essere compromessa, ma anzi l' ha pure
richiesta.
E' malvenuto a contestare ora le modalità di indagine alle
quale ha precedentemente acconsentito.
Il referto peritale conferma incontestabilmente il primo
accertamento del funzionario cantonale, secondo il quale i dotti di fuoriuscita
del latte erano ancora aperti e quindi ancora stimolati, e anzi rileva che la
produzione di latte era ancora in atto.
Di fronte a tali prove, avverso alle quali il ricorrente non
ha fornito controprove concrete, le istanze precedenti hanno rettamente
concluso che sussistono i presupposti per richiedere un risarcimento del danno
ai sensi dell'art. 45 LCC.
2.5. L'importo di risarcimento richiesto di complessivi fr.
200.--, di cui fr. 100.-- per l'animale e fr. 100.-- quale contributo alle
spese di perizia, rientra perfettamente nei parametri di risarcimento applicati
di norma.
A tal proposito va osservato che il ricorrente ha ritirato
l'animale e verosimilmente ne ha goduto le carni. I costi di perizia di complessivi
fr. 180.-- gli sono stati peraltro addebitati solo parzialmente.
- Rimane infine da disquisire
la congruità delle tasse di giustizia applicate dalle istanze inferiori e
contestata in questa sede.
Intanto va detto che esse assommano a fr. 400.-- (fr. 100.--
prelevati dal Dipartimento del territorio e fr. 300.-- dal Consiglio di Stato)
e non a fr. 600.-- come addotto dal ricorrente, l'importo di fr. 200.-- imposto
dall'Ufficio della caccia e della pesca essendo dovuto a titolo di risarcimento
ai sensi dell'art. 45 LCC.
Le tasse di giustizia costituiscono contributi causali che
dipendono dai costi. Devono pertanto essere prelevate in ossequio ai principi
della copertura dei costi e dell'equivalenza (STF 120 Ia 174 cons. 2a).
Nei limiti di tali principi l'autorità amministrativa o
giudiziaria dispone di un ampio potere di apprezzamento, cosicché un'istanza
superiore chiamata a verificare la legittimità delle tasse di un'autorità
inferiore può intervenire in pratica soltanto se questa ha manifestamente
abusato del suo potere di apprezzamento (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa, ad art. 28 PAmm, pag. 144 nota 2. in fine).
Secondo il principio dell'equivalenza, l'ammontare di ogni
tassa deve essere in rapporto con il valore oggettivo della prestazione fornita
e restare entro limiti ragionevoli (STF 118 Ib 349 consid. 5).
Il valore della prestazione si calcola sia in base alla sua
utilità per il contribuente sia in rapporto ai costi effettivi sostenuti dall'autorità
amministrativa per la sua attività (118 Ib 349 consid. 5).
Affinché il principio dell'equivalenza venga rispettato,
occorre che la tassa sia stata ragionevolmente proporzionata alla prestazione
dell'amministrazione. L'autorità deve tenere conto dell'interesse personale del
debitore della tassa all'ottenere giustizia e, in una certa misura, anche della
sua situazione economica. Si deve inoltre evitare che le vie di ricorso vengano
ostacolate o impedite da tasse troppo elevate (STF 106 Ia 241 cons. 3b p. 244 e
249 consid. 3a p. 253).
Nel caso concreto le tasse applicate dalle istanze inferiori
rientrano perfettamente nei limiti di quelle generalmente prelevate per
analoghe fattispecie e sono commisurate al dispendio di tempo che le stesse
autorità possono avere impiegato per evadere il gravame del ricorrente.
Questi d'altra parte ha genericamente sostenuto che i
contributi amministrativi impostigli sono dissuasivi per la loro entità, ma non
ha documentato tale circostanza per rapporto alle sue personali risorse
economiche, cosicché non si può procedere ad alcuna riduzione.
Ne discende che il ricorso va integralmente reietto.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 41 ss Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici, 44 del Regolamento sulla caccia e sulla protezione dei mammiferi e
degli uccelli selvatici, 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese in fr. 400.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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