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Numero d'incarto:
52.1998.327
Data decisione, Autorità:
14.01.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00327
Lugano
14 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 23 novembre 1998 di
contro
la
decisione 11 novembre 1998, no. 5079, del Consiglio di Stato che annulla la
risoluzione 6 agosto 1998 con cui il consiglio comunale di __________ ha
respinto le dimissioni di tre consiglieri comunali ed accolto quelle di altri
cinque;
viste le risposte:
-
3 dicembre 1998 del municipio di
__________;
-
7 dicembre 1998 di __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 24 luglio 1998 i
consiglieri comunali __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________ di __________, eletti sulla
lista del Partito __________, hanno congiuntamente rassegnato le dimissioni
dalla carica per motivi d'ordine politico, riconducibili a profondi dissidi con
gli altri gruppi.
Con rapporto del 30 luglio seguente la commissione delle petizioni
ha preavvisato favorevolmente le dimissioni dei primi cinque consiglieri e
negativamente quelle degli altri tre, siccome al primo mandato.
B. Riunitosi il 6 agosto 1998
in seduta straordinaria, il legislativo comunale ha fatto proprio il preavviso
della commissione delle petizioni. Con 15 voti favorevoli ed un astenuto ha
quindi accolto le dimissioni dei primi cinque consiglieri, attivi da diverse
legislature o già al beneficio dell'AVS (__________) e respinto quelle degli
altri tre.
C. Contro questa decisione è
insorto davanti al Consiglio di Stato __________, chiedendone l'annullamento.
L’insorgente contestava la validità delle dimissioni in quanto inoltrate
collettivamente e motivate da ragioni d'indole politica.
D. Con risoluzione 11 novembre
1998 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando la predetta
decisione del consiglio comunale.
Omettendo di interpellare i consiglieri dimissionari, il
Governo ha ritenuto che la decisione del legislativo violasse la legge. A suo
avviso, il consiglio comunale non avrebbe potuto implicitamente richiamarsi ai
motivi previsti dall'art. 85 LOC, poiché questa norma disciplina le dimissioni
dei municipali e non quelle dei suoi membri. Esso avrebbe dovuto prendere in
considerazione le motivazioni effettivamente addotte dai dimissionari,
astenendosi dal sostituirle con altre, diverse, che i diretti interessati
nemmeno avevano prospettato.
Il Consiglio di Stato ha quindi rinviato gli atti al
legislativo comunale affinché statuisse nuovamente sulle dimissioni
inoltrategli.
E. Contro questo giudizio si
aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti citati in
epigrafe, chiedendo il ripristino della decisione annullata.
Secondo i ricorrenti, il consiglio comunale non avrebbe
affatto recepito le motivazioni addotte dal preavviso espresso dalla
commissione delle petizioni. Ogni consigliere avrebbe votato secondo coscienza.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Il municipio si astiene da qualsiasi presa di posizione.
I consiglieri dimissionari ribadiscono la natura politica del
loro gesto.
__________ si riconferma nelle tesi sostenute in prima istanza.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC.
I ricorrenti, cittadini attivi di __________, sono
legittimati ad impugnare il giudizio governativo in esame anche se non hanno partecipato
al procedimento di prima istanza.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Date le circostanze, può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Secondo l'art. 44 LOC, la
carica di consigliere comunale è obbligatoria. Il rifiuto di assumerla è
passibile di sanzioni.
Il consigliere comunale, una volta eletto, può comunque rassegnare
le dimissioni. Le dimissioni vanno inoltrate al municipio con l’indicazione del
motivo. Raccolto il preavviso della competente commissione, il municipio le
trasmette al consiglio comunale per decisione (art. 45 LOC; 15 RALOC).
A differenza di quanto prevede per i municipali, che possono
dimissionare soltanto in presenza di determinati motivi (art. 85 LOC), la legge
non stabilisce i motivi che legittimano il consigliere comunale ad abdicare
dalla carica. La LOC impone unicamente ai consiglieri comunali di motivare le
dimissioni. Tale obbligo non si traduce in una limitazione delle prerogative decisionali
del legislativo. Esso non gli impone in particolare di pronunciarsi unicamente
sulla validità dei motivi addotti, ma lascia al consesso ampia libertà di
decidere se accettare o meno le dimissioni, indipendentemente dalle
giustificazioni addotte per suffragarle.
Nel silenzio della legge circa i motivi che legittimano le
dimissioni di un consigliere comunale, le risoluzioni con cui il legislativo decide
di accoglierle sfuggono quindi in larga misura a qualsiasi sindacato di
legittimità. Salvo il caso in cui le dimissioni equivalgano ad un’elusione
dell’obbligo di assumere la carica sancito dall’art. 44 LOC, sono in effetti
difficilmente ipotizzabili situazioni in cui la decisione resa dal legislativo
integri gli estremi di una violazione del diritto. Evenienza, questa, che può
per contro più facilmente verificarsi nel caso opposto, attraverso una
decisione di rigetto delle dimissioni lesiva del principio di adeguatezza.
- Nell’evenienza concreta, la
decisione con cui il consiglio comunale di __________ ha statuito sulle
dimissioni presentate congiuntamente da otto suoi membri non viola il diritto.
3.1. Nel fatto che le dimissioni siano state presentate
congiuntamente, anziché singolarmente, non è ravvisabile alcuna violazione
della legge. La dichiarazione è in effetti stata sottoscritta personalmente da
ogni consigliere dimissionario, che si è quindi assunto la piena responsabilità
dell’atto.
3.2. Irrilevante dal profilo della legittimità della
decisione impugnata è pure il fatto che le dimissioni siano state inoltrate
direttamente al presidente del legislativo, anziché al municipio come prescrive
l’art. 45 LOC. La disattenzione non configura una violazione di formalità
essenziali suscettibile di inficiare la validità della risoluzione adottata.
3.3. Nel merito del provvedimento censurato occorre anzitutto
rilevare che i consiglieri dimissionari hanno ricondotto il loro gesto
all’atteggiamento di totale chiusura ed al boicotto di ogni loro iniziativa,
messo in atto nei loro confronti dagli altri gruppi politici, che avrebbero
respinto per la terza volta una loro candidatura nella votazione per eleggere
il presidente del consiglio comunale.
Lo scarno rapporto 29 luglio 1998 della commissione delle petizioni
si limita a proporre il rigetto delle dimissioni dei consiglieri __________,
__________ e , “in quanto alla prima legislatura” e ad
accogliere quelle degli altri cinque, “in quanto in attività da diverse
legislature” (, __________, __________ e __________),
rispettivamente “al beneficio dell’AVS”.
Il verbale della seduta del 6 agosto 1998 riporta il
contenuto del suddetto rapporto e da notizia di due succinti interventi dei consiglieri
comunali __________ e __________. La risoluzione che ne è scaturita non fa
altro che riprendere testualmente le proposte formulate dalla commissione delle
petizioni.
La decisione non è stata impugnata né da parte dei tre
consiglieri comunali che si sono visti respingere le dimissioni, né da parte
degli altri cinque, che hanno invece visto accolta la loro richiesta per
considerazioni diverse da quelle addotte.
Contro questa decisione è insorto davanti al Consiglio di
Stato il qui resistente __________, che - agendo in veste di semplice cittadino
attivo - ne ha ottenuto l’annullamento.
Orbene, contrariamente a quanto assume la precedente istanza,
nella motivazione che il consiglio comunale ha posto a fondamento della
decisione in esame non è ravvisabile alcuna violazione del diritto. Né per il
fatto che la motivazione addotta dal legislativo diverge da quella indicata dai
consiglieri dimissionari. Né per il fatto che tale motivazione si ispiri
implicitamente ai motivi indicati dall’art. 85 LOC, disciplinante le dimissioni
dei municipali.
Decisiva ai fini del giudizio sulla legittimità della
risoluzione impugnata è unicamente la conformità delle determinazioni assunte
dal consiglio comunale per rapporto alla norma di legge concretamente
applicabile, ovvero all’art. 45 LOC. Disposizione, questa, che si limita ad
imporre ai consiglieri comunali di indicare il motivo delle dimissioni, senza
per questo limitare la libertà di decisione del legislativo, costringendolo a
pronunciarsi unicamente sulla validità dei motivi addotti ed impedendogli di tener
conto di altre, diverse considerazioni.
Non essendo d’altro canto ravvisabile alcuna violazione dell’art.
45 LOC nel fatto che il consiglio comunale si sia indirettamente riferito ai
motivi di cui all’art. 85 LOC, il ricorso va quindi accolto, ripristinando la
decisione annullata dalla precedente istanza.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 44, 45, 85, 208 LOC; 15 RALOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 11 novembre 1998 del Consiglio di Stato (n.
5079) è annullata.
1.2. la decisione 6 agosto 1998 del consiglio comunale di
__________ è confermata.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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