AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.323
Data decisione, Autorità:
14.12.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00323
Lugano
14 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 18 novembre 1998 di
__________ patrocinato dal dott. jur. __________
contro
la
risoluzione 28 ottobre 1998 (n. 4970) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 giugno 1998
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di
decadenza del permesso di domicilio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ (12 settembre
1956), cittadino italiano, è entrato in Svizzera il 24 gennaio 1966 con lo
scopo di ricongiungersi con i genitori ivi domiciliati ottenendo nel contempo
il permesso C con prossimo termine di controllo fissato al 15 ottobre 2000.
A partire dal 1975 egli ha più volte interessato le autorità
di polizia e giudiziarie penali (segnatamente furto, violazione alla LStup e
alla LCStr) ed è stato ammonito dalla competente autorità in materia di
stranieri per sei volte. Dal 6 febbraio 1997 è carico dell'assistenza pubblica.
Attualmente è sottoposto a patronato penale.
B. L'8 settembre 1997 la
Sezione degli stranieri ha comunicato a __________ che stava esaminando la
possibilità di emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o una
decisione di rimpatrio, invitandolo a prendere posizione per iscritto circa
eventuali impedimenti per un rientro definitivo in Patria. L'autorità ha
motivato tale scritto perché lo straniero aveva nuovamente interessato
l'autorità giudiziaria, nonostante i precedenti ammonimenti e le garanzie da
egli sottoscritte di non più ricadere in condanne.
Il 18 settembre l'interessato ha indicato di avere nel
Cantone Ticino la sua famiglia, nonché tutti i suoi interessi ed affetti. Ha
aggiunto che doveva stare vicino alla madre perché affetta da una grave
malattia e doveva subire un serio intervento chirurgico. Ha pure soggiunto che
a quel momento, con l'aiuto del patronato penale, aveva trovato un monolocale a
__________ e un lavoro quale operaio a tempo pieno presso il __________. Ha
concluso chiedendo all'autorità di nuovamente conferirgli fiducia.
C. Con decisione 19 giugno 1998
- fondata sugli art. 9, 10 cpv. 1, 11 cpv. 3, 12 LDDS e 16 ODDS - la Sezione
degli stranieri ha emesso un provvedimento di rimpatrio ma non di espulsione
nei confronti di __________ tenendo conto che egli è praticamente cresciuto nel
Ticino.
In sostanza, il dipartimento ha rilevato che nonostante i
diversi ammonimenti a seguito delle diverse condanne, egli ha continuato in
seguito ad interessare ancora le autorità di polizia e giudiziarie. Ha
considerato che egli poteva risiedere in un Paese dell'UE, segnatamente nella
zona di confine italiana dove il tenore di vita è analogo a quello presente in
Ticino, e che poteva tuttavia rientrare in futuro in Svizzera in qualità di
turista a condizione di tenere un ineccepibile comportamento. Allo straniero è
stato fissato il 30 settembre 1998 quale ultimo termine per lasciare il territorio
cantonale.
D. Adito da __________, il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato il 28 luglio
1998 siccome tardivo. Ha osservato al proposito che la decisione avversata
inviata per raccomandata è stata ritirata sabato 20 giugno 1998 dalla proprietaria
del ristorante dove alloggiava il ricorrente. Donde l'intempestività, il termine
essendo scaduto già il lunedì 6 luglio 1998. A tale proposito, il Governo ha
considerato irrilevante il fatto che l'operatore __________ che si occupa del
ricorrente era assente a causa di un grave incidente e che l'Ufficio del
patronato era venuto a conoscenza del provvedimento solo il 20 luglio seguente.
A titolo abbondanziale ha nondimeno considerato il gravame in
tutti i casi infondato nel merito in virtù dell'art. 10 cpv. 1 lett. a, b, d
LDDS, riprendendo ed ampliando quanto ritenuto dall'autorità di prime cure.
Secondo l'Esecutivo cantonale il ricorrente, oltre ad interessare diverse volte
le autorità di polizia e giudiziarie come pure l'assistenza pubblica per
complessivi fr. 32'989.– senza effettuare rimborsi, ha dimostrato di non essere
in grado di adattarsi all'ordinamento elvetico. Il Governo ha concluso ritenendo
la decisione impugnata, legittima, adeguata alle circostanze e ossequiosa del
principio della proporzionalità. La pedissequa istanza di ammissione al
beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è stata
respinta.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento subordinatamente la sospensione del
rimpatrio con un periodo di prova alfine di dimostrare la correttezza del suo
comportamento.
In ordine censura la decisione di irricevibilità.
Nel merito sostiene che il debito assistenziale non è
rilevante e difficile da rimborsare. Sottolinea inoltre che gli episodi delinquenziali
sono classificabili quali reati minori sul patrimonio e che con l'aiuto degli
operatori sociali si sta avviando verso l'affrancazione dalla
tossicodipendenza. Contesta infine la negata concessione dell'assistenza
giudiziaria siccome il gravame non era sprovvisto di esito favorevole postulando
la richiesta anche in questa sede. Infine chiede che al gravame venga conferito
effetto sospensivo.
F. Il gravame non è stato
intimato alla controparte.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio
o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non
conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide
liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con
l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo
straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo
laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii). Sennonché, indipendentemente dalla questione se sussista un
diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, il ricorso di diritto amministrativo
è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di
domicilio o di dimora (DTF 99 Ib 4 consid. 2, consid. 1a non pubblicato in DTF
120 Ib 369 segg. e 112 Ib 1 segg.; Rep. 1987 169).
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
- Il permesso di domicilio,
di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS), perde ogni validità in
seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS).
Se si verificano più cause di espulsione di cui nessuna singolarmente,
in virtù del principio della proporzionalità, autorizza tale misura, si
procederà ad un apprezzamento generale; il provvedimento adottato sarà dunque
considerato adeguato solo dopo aver esaminato nel complesso tutti i fatti
emergenti suscettibili di giustificare l'allontanamento dello straniero (cfr. Wurzburger,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 53/1997 308).
- Il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile in ordine il ricorso inoltrato da __________ siccome
intempestivo.
3.1. Giusta gli art. 10 lett. a LALPS e 46 cpv. 1 PAmm, il
ricorso deve essere insinuato per iscritto all'autorità di ricorso entro il
termine perentorio di 15 giorni dall'intimazione.
Nell'evenienza concreta, è incontestato che la decisione 19
giugno 1998 della Sezione degli stranieri è stata inviata per posta
raccomandata e consegnata sabato 20 giugno alla proprietaria del__________
__________ a __________ dove alloggiava __________. Non risulta, e nemmeno
viene contestato, che la signora non fosse abilitata a ritirare tale
raccomandata (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n.
1b ad art. 14). Potendo prenderne conoscenza a partire da quel momento, la
decisione va considerata come pervenuta nella sfera personale dell'interessato
il 20 giugno 1998 (cfr. DTF 109 Ia 18 consid. 4 e rinvii). Ne consegue che il
termine di 15 giorni per impugnare il provvedimento scadeva il 6 luglio, il
giorno precedente essendo festivo (art. 10 cpv. 3 PAmm). Dato che il ricorso è
stato intimato solo il 28 luglio 1998, esso risulta ampiamente intempestivo.
3.2. Le obiezioni sollevate dal ricorrente al proposito non
possono essere accolte.
Innanzitutto l'attenuante della scemata responsabilità nelle
sue azioni dovuta alla tossicodipendenza ha rilevanza in materia di punibilità
in sede penale, non nell'ambito della presente procedura amministrativa.
Inoltre il ricorrente non è interdetto. Egli ha del resto
preso posizione per iscritto il 18 settembre 1997 in merito alla possibilità
ventilata dalla Sezione degli stranieri di emettere nei suoi confronti
un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio, dimostrando altresì
di conoscere la portata del provvedimento. Risulta pure che il 3 luglio 1998
egli ha portato la decisione di rimpatrio, la quale indicava l'impugnabilità
della stessa entro 15 giorni, all'Ufficio del patronato con la richiesta di
consegnarla al suo operatore di riferimento __________ perché potesse spiegargli
come procedere (doc. B). Dato che quest'ultimo era assente dal 30 giugno
precedente siccome vittima di un grave incidente della circolazione, ci si può
invero chiedere come mai il ricorrente, messo al corrente di ciò, non abbia
informato del provvedimento il sostituto del suo operatore sociale o altra
persona affinché potesse aiutarlo al proposito. A maggior ragione dal momento
che egli è passato più volte nel corso di quei giorni presso tale sede (doc. B).
D'altro canto, il fatto che egli sia sottoposto a patronato e
che gli operatori hanno dovuto intervenire circa due anni fa perché ridotto in
un estremo stato di indigenza (doc. B) non può essergli di soccorso. L'Ufficio
del patronato non è organo di tutela ed ha un ruolo unicamente socioeducativo.
(v. art. 1 Regolamento sul patronato nel Cantone Ticino, RL 4.2.1.1.6). Infatti
il suo compito è quello di ricondurre ad onestà di vita le persone che gli sono
state affidate assistendole e consigliandole, segnatamente procurando loro
collocamento e lavoro come pure vigilare affinché tali persone dedite agli
stupefacenti siano collocate in un ambiente favorevole e, se necessario, siano
controllate da un medico (art. 47 CP). D'altronde l'Ufficio in questione si occupa
dell'insorgente unicamente come caso volontario in quanto le ultime condanne
dello stesso non sono sfociate in un mandato di patronato (doc. B). Del resto,
anche se il suo operatore sociale avesse un ruolo determinante nella gestione
degli affari del ricorrente, non risulta che ne fosse il rappresentante. Va
infine sottolineato che il quesito a sapere come mai, a seguito dell'incidente
dell'operatore di riferimento, nessuno dell'Ufficio del patronato abbia
assistito il ricorrente in merito alla decisione di rimpatrio - del resto già
ventilato l'8 settembre 1997 dalla Sezione degli stranieri allorquando egli era
già in contatto con il patronato - consegnata loro il 3 luglio e da loro presa
in conoscenza solo il 20 luglio, non spetta allo scrivente Tribunale delucidare.
- Stante quanto precede, il
Consiglio di Stato ha dunque correttamente accertato l'intempestività del
gravame inoltratogli e lo ha conseguentemente dichiarato irricevibile.
A titolo abbondanziale va nondimeno rilevato che il gravame sarebbe
infondato nel merito. La miriade di reati a carico dell'insorgente, accertati
dal Consiglio di Stato, e la lunga serie di ammonimenti, nonché il carico
assistenziale continuo e rilevante adempiono i requisiti di cui all'art. 10
cpv. 1 lett. a, b, d LDDS. La decisione dipartimentale si rivela pertanto
legittima, adeguata alle circostanze ed ossequiosa del principio della
proporzionalità.
- Con l'emanazione del
presente giudizio la domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame
diviene priva di oggetto.
L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio
(art. 30 PAmm).
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. visti gli art. 1, 4, 6, 9, 10, 11, 16 LDDS; 8, 10, 16 ODDS; 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 10, 14, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza, __________ (12 settembre 1956), cittadino
italiano, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31
gennaio 1999 notificando la propria partenza al competente ufficio
regionale degli stranieri.
-
La domanda di ammissione
all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 500.– sono a carico dell'insorgente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster