AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.314
Data decisione, Autorità:
08.02.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00314
Lugano
8 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 10 novembre 1998 di
patrocinata
dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 28 ottobre 1998 (n. 4961) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 27 agosto 1998
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione,
le ha revocato la licenza di condurre per la durata di un mese;
vista la risposta 16 novembre 1998 del
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7 luglio 1998, alle ore
07.19, __________ circolava in direzione nord-sud in via __________ a
__________ alla guida dell'autovettura marca VW Polo targata TI __________.
In tale occasione la conducente è incappata in un controllo
radar della velocità tipo Multanova 6F, dal quale è risultato che la stessa
stava procedendo ad un'andatura di 81 km/h (già dedotto il margine di
tolleranza), laddove vige il limite generale di 50 km/h.
B. a) In seguito a questi
avvenimenti, il 27 agosto 1998 la Sezione della circolazione ha risolto di
revocare all'interessata la licenza di condurre a scopo di ammonimento per il
periodo di un mese, e su proposta della stessa dal 1° novembre 1998 al 30 novembre
1998 incluso.
b) Con decisione 21 agosto 1998 cresciuta in giudicato,
l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione del Dipartimento delle
istituzioni ha inflitto a __________ una multa di fr. 690.–, oltre alla tassa
di giustizia di fr. 100.– e alle spese di fr. 40.–, per superamento dei limiti
di velocità. L'infrazione non è stata contestata.
C. Contro la predetta decisione
di revoca della licenza __________ è insorta l'11 settembre 1998 davanti al
Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento.
In sostanza, essa ha contestato l'accertamento della velocità
registrata dal radar, nonché l'indicazione nel luogo del limite di velocità
massima di 50 km/h. Ha pure invocato la necessità della licenza di condurre per
motivi professionali.
D. Con giudizio 28 ottobre 1998
il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, confermando il provvedimento di
revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione.
Il Governo ha ritenuto che, in virtù del principio dell'unità
e della sicurezza del diritto, non vi fosse spazio per scostarsi dalle constatazioni
di fatto contenute nella decisione di multa del 21 agosto 1998.
Ha inoltre considerato che in virtù di una costante prassi
amministrativa e giurisprudenziale, il superamento della velocità massima
consentita di oltre 30 km/h deve dar luogo alla revoca della licenza di
condurre siccome costituisce una messa in pericolo astratta accresciuta della
sicurezza stradale.
E. Con ricorso 10 novembre 1998
__________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo -
previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento della
citata risoluzione governativa.
L'insorgente, dando rilevanza alla sua buona reputazione
quale conducente per oltre 19 anni, ripropone ed amplia le argomentazioni già
sollevate davanti all'istanza inferiore.
Si duole pure del fatto che il Governo ha statuito senza dar
seguito alla sua richiesta di poter prendere in visione l'apparecchio radar e i
documenti di taratura del medesimo. Indica che nel tratto stradale in questione
il limite di velocità consentita sarebbe di 60 km/h. Chiede pertanto il
sopralluogo alfine di verificare come nella zona della presunta infrazione non
vi sia alcun segnale di cambiamento di velocità da 60 a 50 km/h.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle argomentazioni
poste a fondamento della decisione querelata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio
di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LACStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può
essere evaso - come si vedrà in appresso - sulla base degli atti senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Prima di entrare nel merito
del ricorso occorre precisare che il provvedimento di revoca della licenza di
condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla
fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid.
3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei
procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve
poter statuire con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e
della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,
part. 371; A: Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren
betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen
des Straf-und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul
gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello che
dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di
rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm
in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.;
21.10.1996 in re T.).
- La licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata
se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art.
16 cpv. 3 LCStr).
Va osservato che la revoca della licenza a titolo
d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di
un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art.
30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33
cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento non può in ogni caso essere inferiore
a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione che ha
compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16
cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr).
- Secondo costante
giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h della velocità
massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre
anche quando le condizioni della circolazione erano nel caso concreto favorevoli
e la reputazione del conducente è buona (DTF 119 Ib 154 consid. 2a; 113 Ib 143 consid.
3c; 108 Ib 65 consid. 1).
Qualora venga accertato un superamento superiore a 30 km/h
del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a
revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza
alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2;
119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b).
In concreto, la ricorrente ha superato di 31 km/h la velocità
massima consentita. Essa ha dunque compromesso la sicurezza della circolazione
e la sua licenza di condurre va di conseguenza obbligatoriamente revocata.
- Come accennato in
narrativa, la ricorrente si duole del fatto che l'autorità inferiore non ha
accolto la sua richiesta di prendere in visione l'apparecchio radar e i documenti
di taratura del medesimo. Sostiene pure la necessità di un sopralluogo onde
accertare che la velocità consentita nel tratto in questione sarebbe di 60
km/h, e quindi l'infondatezza del provvedimento adottato nei suoi confronti.
Sennonché, simili argomentazioni sono irricevibili nella
presente sede e non possono conseguentemente essere prese in considerazione.
5.1. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che
ove esista a carico dell'interessata un procedimento penale, l'autorità
amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione
sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella
misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia
rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid.
2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 consid. 3a,
che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di
condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una
decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità
amministrativa deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel
caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura
sommaria, segnatamente ove - come nella presente fattispecie - la decisione
penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un
agente di polizia. Ciò è il caso in particolare laddove l'interessata sapeva o,
vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi
confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca
della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito
del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In
simili circostanze quest'ultima non può più attendere il procedimento
amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuta,
secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad
esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato
in tale procedura.
5.2. Nel caso di specie la ricorrente è stata informata dal
dipartimento con lettera 29 luglio 1998 che nei suoi confronti sarebbe stata
avviata una procedura amministrativa di revoca della licenza di condurre. Essa
ha invero dichiarato, ancorché telefonicamente il 31 luglio successivo, di non
meritarsi una punizione così severa in quanto si definisce una conducente
corretta. Ha nondimeno aggiunto di aver erroneamente creduto che il limite di
velocità fosse di 80 km/h perché non conosce il luogo dove era posto il radar.
Essa non ha dunque contestato il limite di velocità di 50 km/h, né il
dispositivo tecnico di misurazione della velocità.
Il 21 agosto 1998 l'Ufficio giuridico della Sezione della
circolazione le ha quindi inflitto una multa per violazione dei limiti di
velocità. La ricorrente l'ha accettata, non avendola impugnata davanti alle
istanze di giudizio superiori. Così facendo essa ne ha quindi implicitamente
riconosciuto come esatto il contenuto, motivo per il quale non può più in
questa sede mettere in discussione i fatti in oggetto, né tantomeno
l'apprezzamento giuridico degli stessi operato dall'autorità penale.
Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è
dunque di principio vincolato al giudizio di condanna pronunciato dal
Dipartimento, il quale non ha rinvenuto nelle circostanze sopra descritte alcun
elemento che potesse giustificare l'abbandono del procedimento contravvenzionale.
A torto quindi l'insorgente sostiene che la sanzione penale non può costituire
una ammissione o un riconoscimento della corretta misurazione della velocità.
Ne consegue che le censure addotte dalla ricorrente vanno respinte siccome infondate.
- L'insorgente allega infine
la necessità dell'uso di un veicolo per recarsi sul luogo di lavoro a
__________. A torto. A prescindere dal fatto che essa non ha dimostrato di
seguire orari professionali irregolari, la licenza di condurre non risulta in
tutti i casi indispensabile. Tale necessità non è certamente paragonabile a
quella di chi perderebbe altrimenti l'intero suo reddito - o una parte
essenziale dello stesso - come è il caso ad esempio per un autista professionale.
In quanto esposto dalla ricorrente si possono unicamente ravvisare
quegli inconvenienti, talvolta anche importanti, che accompagnano
inevitabilmente ogni revoca della licenza e che fanno parte della funzione
anche afflittiva di questa misura voluta dal legislatore come mezzo per
dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. A
tali inconvenienti può invero essere posto rimedio, anche se ciò dovesse essere
oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli spostamenti segnatamente all'aiuto
di un collaboratore o di famigliari (cfr. DTF 122 II 24 e seg. consid. 1c, DTF
22 dicembre 1994 in re M.; DTF 17 gennaio 1994 in re P., DTF 29 ottobre 1993 in
re D.S.).
- Tenuto conto della gravità
dell'infrazione, della colpa effettiva e della necessità non inderogabile di
far uso di un veicolo per l'esercizio della professione (art. 33 cpv. 2 OAC),
il provvedimento di revoca pronunciato nei confronti di __________ appare del
tutto conforme al diritto. Fissando la durata della revoca ad un mese la
Sezione della circolazione si è del resto attenuta al minimo legale imposto dall'art.
17 cpv. 1 lett. a LCStr.
Per il che il ricorso va respinto.
- Con l'emanazione del
presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame
diviene priva di oggetto (art. 47 PAmm).
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3, 17 LCStr; 4a ONC; 30, 33 OAC; 10 LACStr; 3, 18,
28, 43, 46, 47, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a
Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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