AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.311
Data decisione, Autorità:
20.06.2000, TRAM
Incarto n.
52.1997.00235
52.1998.00311
Lugano
20 giugno
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli,
statuendo sui ricorsi 5 settembre 1997 e 9 novembre
1998 di
__________ patrocinati dallo studio legale __________
contro
- la decisione 20 agosto
1997, n. 3986, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata
dai ricorrenti avverso la risoluzione 14 maggio 1997, con la quale il
municipio di __________ ha negato loro il rilascio della licenza edilizia per
la costruzione di un manufatto accessorio da adibire a deposito sulla part.
n. __________ RF, fuori della zona edificabile;
- la decisione 20 ottobre
1998, n. 4816, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa
presentata dai ricorrenti avverso la risoluzione 23 giugno 1998, con la quale
il municipio di __________ ha negato loro il rilascio della licenza edilizia
per l'ampliamento della casa d'abitazione situata sul fondo di cui sopra;
viste le risposte:
-
16 settembre 1997 del
Consiglio di Stato;
-
22 settembre 1997 di
__________;
-
02 ottobre 1997 della
Sezione della pianificazione urbanistica;
-
15 ottobre 1997 del
municipio di __________;
al ricorso sub 1);
-
18 novembre 1998 del
Consiglio di Stato;
-
23 novembre 1998 del
municipio di __________;
-
23 novembre 1998 di
__________ e di __________;
-
01 dicembre 1998
dell'Ufficio domande di costruzione ed esame d'impatto ambien-
tale;
al ricorso sub 2);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
ricorrenti __________ e __________), sono proprietari di una piccola casa d'abitazione,
situata a __________, fuori della zona edificabile, su due fondi (part. n.
__________ e __________ RT) di complessivi 3'872 m², coltivati con alberi da
frutta e vigna. La casa è strutturata su due piani ed è utilizzata come
residenza secondaria. Il pianterreno si compone di un locale soggiorno con
cucina e servizi, di un altro locale abitabile e di un piccolo locale (2.30 x
3.70) ad uso deposito, situato sul retro dell'edificio. Al primo piano vi sono
invece altre due camere con servizi.
Il 30 gennaio 1997 i ricorrenti hanno
chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un manufatto di m
4.50 x 6.00, alto m 2.70, destinato a depositarvi macchinari agricoli, frutta e
legna. L'opera verrebbe a sorgere sul lato E della casa d'abitazione, ad una
distanza di m 4.50 dalla facciata, a ridosso del muro che sorregge il
terrapieno antistante l'edificio.
Alla domanda, pubblicata dal 7 al 21 marzo
1997, si è opposta __________, proprietaria di un fondo contermine, negando in
sostanza che la modesta attività agricola esercitata dai richiedenti fosse tale
da giustificare la costruzione di un manufatto di simili dimensioni.
In sede d'esame della domanda da parte del
Dipartimento del territorio i ricorrenti hanno specificato di voler svolgere
un'attività agricola di tipo familiare, coltivando circa 100 ceppi di vigna e
60 alberi da frutta e provvedendo allo sfalcio di circa 6'000 m² di prato. Il
deposito servirebbe per riporvi una grande falciatrice, un tosaerba, delle
motoseghe, attrezzi per tagliare la legna, scale, oltre m 100 di canna, un decespugliatore
(zacky-boy), un banco di lavoro, attrezzi per lavorare la terra e per la
manutenzione dei macchinari.
Il 22 aprile 1997 il Dipartimento del
territorio si è opposto al rilascio della licenza edilizia, ritenendo che
l'intervento prospettato si ponesse in contrasto con le vigenti norme in
materia di pianificazione del territorio ed in particolare con gli art. 24 LPT,
71, 72 e 75 LALPT. A mente dell'autorità cantonale, il progetto non sarebbe
sorretto da un'oggettiva necessità dal punto di vista agricolo. Secondo la
prassi, l'attività agricola svolta dai ricorrenti giustificherebbe un ricovero
con una superficie non superiore a 10 m². Preso atto del preavviso negativo del
Dipartimento del territorio, il 14 maggio 1997 il municipio di __________ ha
negato agli istanti il permesso di costruzione richiesto.
B. Con
giudizio 20 agosto 1997, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da __________ e __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che
l'attività svolta dai ricorrenti non giustificasse una costruzione di quelle
dimensioni fuori della zona edificabile. Il presupposto dell'ubicazione
vincolata, di cui all'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT, non sarebbe soddisfatto.
Nella misura in cui fosse da considerare come ampliamento della costruzione esistente,
non sarebbero invece date le condizioni poste dall'art. 75 LALPT per il rilascio
di un'autorizzazione straordinaria. Un ridimensionamento dell'opera non entrerebbe
in considerazione, poiché comporterebbe una sostanziale modifica del progetto.
C. Contro la
predetta decisione governativa, __________ e __________ sono insorti davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, postulando il rilascio del permesso rifiutato.
A loro avviso, la costruzione sarebbe
necessaria per una sistemazione adeguata degli attrezzi utilizzati per la loro
attività agricola ed oggettivamente indispensabile per il buon funzionamento di
quest'ultima. Il progetto adempirebbe dunque il presupposto dell'ubicazione
vincolata di cui all'art. 24 LPT. La prassi relativa al dimensionamento di
questi manufatti, richiamata dal Dipartimento in sede di opposizione, non
sarebbe comprovata. Al contrario, in fattispecie analoghe, giudicate da questo
tribunale, sarebbe stato ammesso il requisito dell'ubicazione vincolata. L'autorizzazione
andrebbe comunque rilasciata in base agli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT.
D. All'accoglimento
del ricorso si sono opposti il Dipartimento del territorio e la resistente
__________, riconfermandosi nelle argomentazioni già esposte in precedenza. Ad
identica conclusione sono giunti il Consiglio di Stato ed il municipio di
__________, senza formulare particolari osservazioni.
E. In sede di
sopralluogo, i rappresentanti del municipio di __________ e del Dipartimento
del territorio si sono dichiarati disposti ad autorizzare la costruzione di un
ripostiglio di dimensioni non superiori ad una decina di m², concepito come
ampliamento della casa d'abitazione. La causa è stata sospesa per permettere ai
ricorrenti di elaborare una variante.
F. Il 31 marzo
1998 i ricorrenti hanno chiesto al municipio il permesso di costruire un
deposito di m 5.40 x 4.00 a ridosso della facciata W della loro casa di
vacanza.
Durante il periodo di pubblicazione,
__________ e __________ si sono opposte al rilascio dell'autorizzazione,
contestando la necessità e le dimensioni dell'opera. Ad identica conclusione è
giunto il Dipartimento del Territorio, riallacciandosi alle tesi espresse in
precedenza in merito alle dimensioni del manufatto.
Con decisione 23 giugno 1998 il municipio di
__________ ha negato il rilascio della licenza edilizia pure per questo
progetto.
G. Il 20
ottobre 1998 il Governo ha confermato il diniego del permesso, ritenendo che
nemmeno questa costruzione adempisse il requisito dell'ubicazione vincolata. Eccessive
sarebbero in particolare le sue dimensioni.
Non essendo in relazione con i bisogni
d'esercizio dell'edificio e non essendo nemmeno necessaria alla continuazione
dell'utilizzazione razionale dello stesso, l'opera non potrebbe neppure essere
approvata sulla base degli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT, ossia quale
ampliamento straordinario della costruzione esistente.
I. __________
e __________ hanno impugnato anche questa risoluzione governativa davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il
rilascio del permesso rifiutato.
Gli insorgenti riprendono e sviluppano le
argomentazioni proposte con il precedente ricorso. Pongono inoltre in evidenza
che con il pensionamento di __________, l'attività agricola è diventata
attività principale. Contestano la conclusione tratta dal Governo, secondo cui
non sarebbe dato il presupposto dell'ubicazione vincolata. Considerata la
pendenza del fondo e l'estensione dell'attività agricola da loro svolta, sarebbe
indispensabile disporre di un deposito delle dimensioni progettate. Sarebbe dunque
dato il presupposto dell'ubicazione vincolata. In ogni caso il prospettato intervento
andrebbe autorizzato in base agli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT.
K. Anche
questo ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal Dipartimento del territorio
e dal municipio di __________, che non formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono le vicine
opponenti, obiettando, in particolare, che i ricorrenti dispongono di un appartamento
con ampi scantinati nel nucleo di __________ e che gli alberi da frutta ed i
ceppi di vite sarebbero molto meno numerosi di quelli indicati in sede di
sopralluogo.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dei ricorrenti è certa (art. 43 PAmm). Il ricorsi, tempestivi, sono
dunque ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio,
sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo (art. 18
PAmm).
Il numero effettivo degli alberi da frutta,
contestato dalle resistenti con il secondo ricorso, non appare di decisivo
momento.
- 2.1. Di
principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti
conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
2.2. Nel caso in esame, entrambi gli
interventi in discussione verrebbero realizzati su un terreno appartenente alla
zona di protezione del paesaggio PA3, priva di destinazione specifica,
istituita a salvaguardia dell'aspetto ambientale del nucleo. Non rispondendo
alla funzione assegnata alla zona di situazione, gli interventi non possono di
principio beneficiare di un permesso ordinario (DFGP/UFPT, Commento alla LPT,
n. 15 e 16 ad art. 18; RDAT I-1996 no. 24).
- 3.1. In
deroga al principio della conformità di zona, sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett.
a LPT, fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate
autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici
non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, soltanto se
la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a)
e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti
devono essere adempiuti cumulativamente (art. 24 cpv. 1 LPT).
Il requisito dell'ubicazione vincolata ha
carattere oggettivo ed è soddisfatto se l'edificio o l'impianto dev'essere
realizzato fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, o
inerenti all'esercizio, o relativi alla natura del terreno. Il vincolo può essere
positivo ed essere dettato dall'esigenza di una determinata ubicazione, oppure
negativo ed essere imposto dall'esclusione di ogni altra ubicazione (cfr. DTF
114 Ib 186 seg. e rinvii). Solo la funzione oggettiva dell'opera progettata può
giustificare la concessione di una deroga. Non per contro la destinazione dichiarata
dall'istante.
3.2. __________ e __________ si dedicano ad
una modesta attività agricola, coltivando per diletto alcune decine di alberi
da frutta ed un centinaio di ceppi di vigna, su un terreno prativo di poco meno
di 4'000 m², che deve essere regolarmente falciato. Allo scopo di facilitare
l'esercizio di tale attività i ricorrenti intendono costruire un manufatto, o
come costruzione a sé stante, o come ampliamento dell'abitazione esistente, da
destinare al deposito dei macchinari occorrenti, nonché della frutta e della legna.
Tanto la prima, quanto la seconda variante
non possono beneficiare di un'autorizzazione retta dall'art. 24 cpv. 1 LPT,
poiché non soddisfano il requisito dell'ubicazione vincolata. Il magazzinaggio
della frutta e della legna non è un'attività direttamente connessa
all'utilizzazione del suolo. Nulla impedisce invero di depositare e conservare
questi prodotti della terra in fabbricati situati all'interno della zona
edificabile. La costruzione di un simile manufatto non si giustifica nemmeno
per il deposito dei macchinari e degli attrezzi agricoli. Considerata la
modesta importanza dell'attività svolta dai ricorrenti e la ridotta distanza
che separa la loro proprietà dall'abitato di Vaglio, non è dato di ravvisare
nella fattispecie un'effettiva esigenza di costruire un nuovo deposito fuori
della zona edificabile (DTF 112 Ib 407 consid. 6; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen,
N. 205 seg).
Invano si richiamano i ricorrenti alle
sentenze pubblicate su RDAT I 1993 n. 74 e 1994 n. 25. La loro situazione non è
nemmeno lontanamente paragonabile a quella posta a fondamento di quei giudizi,
che avevano per oggetto un'attività viticola su vasta scala (6'000 ceppi),
rispettivamente un insediamento discosto dalla zona edificabile.
- 4.1.
Giusta l'art. 24 cpv. 2 LPT, il diritto cantonale può autorizzare la
rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici o di
impianti esistenti in contrasto con la funzione prevista per la zona di
utilizzazione, in quanto compatibili con le importanti esigenze della
pianificazione territoriale. Il concetto di "trasformazione parziale"
comprende solo ampliamenti o cambiamenti di destinazione di piccola entità, che
non sovvertono l'identità dell'opera preesistente (Bandli, op. cit., n. 251 e
rinvii). Fondandosi su questa norma, il legislatore cantonale ha ammesso la
possibilità di autorizzare in via eccezionale la trasformazione di edifici e
impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione in
cui sono ubicati, a condizione che l'intervento risulti indispensabile per la
continuazione dell'uso attuale e compatibile con le importanti esigenze della
pianificazione territoriale.
Per beneficiare di un'eccezione fondata
sugli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT, l'intervento dev'essere contenuto sia dal
profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo. Non deve insomma alterare in
modo significativo l'identità della costruzione originaria. Scopo delle
facilitazioni rette dall'art. 24 cpv. 2 LPT è infatti soltanto quello di permettere
la conservazione della sostanza edilizia esistente fuori della zona edificabile
(Commento alla LPT, ad art. 24 n. 29; Aemisegger, Leitfaden zum RPG, pag. 95; Bandli,
op. cit., n. 240 seg.; RDAT II-1995, n. 39; DTF 107 Ib 240; DTF 110 Ib 143; DTF
112 Ib 97). Interventi di maggiore entità ricadono sotto l'art. 24 cpv. 1 LPT
(DTF 110 Ib 143 cons. 3b).
4.2. La casa dei ricorrenti, situata fuori
della zona edificabile, non è conforme alla funzione assegnata alla zona di
situazione. Essa si configura come una residenza secondaria, che viene
utilizzata per trascorrere il tempo libero e per praticarvi, a scopo di svago,
una modesta attività agricola. Il previsto deposito serve in sostanza a
facilitare questa destinazione collaterale, aumentando lo spazio disponibile
per il ricovero degli attrezzi e dei macchinari necessari.
4.2.1. Il manufatto previsto dal primo
progetto non può essere considerato alla stregua di una trasformazione, ovvero
di un ampliamento della casa dei ricorrenti. Anche se di natura accessoria,
esso verrebbe infatti a sorgere come opera a sé stante, chiaramente distinta da
quest'ultima. Non trattandosi di un ampliamento della costruzione esistente,
non sono date le premesse per il rilascio di un'autorizzazione retta dagli art.
24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT.
4.2.2. Il manufatto previsto dal secondo
progetto può invece essere assimilato ad un ampliamento dell'edificio
esistente, in particolare del ripostiglio situato a pianterreno dello stabile
in oggetto. Da questo profilo, il rilascio di un'autorizzazione fondata sulle
norme succitate non è di principio escluso. Una simile autorizzazione entra
tuttavia in considerazione soltanto nella misura in cui l’ampliamento (a) non
alteri in misura significativa l’identità della costruzione esistente, (b)
risulti indispensabile per la continuazione dell’utilizzazione attuale
dell'edificio e (c) appaia compatibile con le importanti esigenze della
pianificazione territoriale. Orbene, dal profilo del divieto di alterazione
dell’identità della costruzione esistente, si potrebbe, al limite, anche ammettere
che l’ampliamento non stravolga in misura eccessiva l’aspetto architettonico della
casa dei ricorrenti. Insoddisfatto è tuttavia il requisito riferito alla
necessità dell’intervento per continuare ad utilizzare la costruzione esistente
come residenza secondaria, nella quale trascorrere il tempo libero, coltivando
le piante da frutta ed il piccolo vigneto. Da questo profilo, il sovradimensionamento
dell’aggiunta è invero incontestabile. Per custodire una falciatrice di medie
dimensioni, un tosaerba, un decespugliatore, alcune motoseghe, una canna di 100
m per l'irrigazione, qualche attrezzo ed i prodotti per il trattamento delle
piante non è sicuramente necessario aggiungere al ripostiglio esistente (ca. 8
m²) un nuovo vano di oltre 25 m².
Ne discende che nemmeno la seconda domanda
di costruzione può essere accolta così com’è stata presentata.
4.3. Il principio di proporzionalità vieta
tuttavia di respingere domande di costruzione non conformi al diritto, quando
il difetto può essere facilmente corretto rilasciando una licenza subordinata a
condizioni accessorie.
Orbene, in concreto, il sovradimensionamento
dell'aggiunta prevista dal secondo progetto può essere facilmente eliminato, riducendo
la lunghezza dal manufatto da m 5.40 a m 3.00, in modo da contenerne la
superficie in una dozzina di m².
Con questa modifica vengono in sostanza a
cadere i motivi che si opponevano al rilascio di una licenza edilizia fondata
sugli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT.
Dal profilo quantitativo, l'aggiunta è
senz'altro modica. La volumetria della costruzione esistente viene aumentata in
misura inferiore al 10%. Dal profilo qualitativo, l'ampliamento non modifica
d'altro canto in misura apprezzabile la destinazione dell'edificio, che rimane
una residenza secondaria, utilizzata a titolo accessorio per praticarvi una
modesta attività agricola. Ben si può di conseguenza ammettere che l'identità
dell'attuale costruzione rimanga sostanzialmente immutata e che l'ampliamento
rientri nel concetto di trasformazione parziale, di cui all'art. 24 cpv. 2 LPT.
L'ampliamento risponde peraltro al requisito
della compatibilità dell'intervento con le importanti esigenze della
pianificazione territoriale. La posizione dell'aggiunta, completamente nascosta
alla vista da vicino e da lontano, permette di considerare l'intervento
sostanzialmente compatibile con gli obbiettivi di utilizzazione previsti dalla
zona di protezione del nucleo (art. 16 NAPR).
Soddisfatto è infine anche il requisito
dell'indispensabilità dell'intervento sancito dall'art. 75 LALPT. Con questo
ridimensionamento l'aggiunta viene infatti limitata a quanto occorre per permettere
ai ricorrenti di continuare ad utilizzare la loro casa di vacanza per dedicarsi
a scopo di svago alla coltivazione della vigna e degli alberi da frutta.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, entro questi limiti,
l'ampliamento risulta adeguatamente commisurato ai bisogni agricoli dei
ricorrenti. A torto pretende la resistente che essi facciano capo
all'appartamento di cui dispongono al terzo piano di uno stabile situato nel
nucleo, ad una distanza di alcune centinaia di metri. Accreditando una simile
tesi, il concetto di indispensabilità di cui all'art. 75 LALPT verrebbe interpretato
in modo talmente restrittivo da rendere praticamente inapplicabile la
facilitazione prevista da tale norma.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il primo ricorso va quindi respinto, mentre
il secondo può essere parzialmente accolto, annullando la decisione di rifiuto
della licenza ed il giudizio governativo che la conferma. Gli atti vanno
trasmessi al municipio di __________ affinché rilasci ai ricorrenti il permesso
di costruire un manufatto ridotto a m 4.00 x 3.00 (invece di 4.00 x 5.40).
La tassa di giustizia è suddivisa fra le
parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Le resistenti
rifonderanno inoltre ai ricorrenti un'indennità per ripetibili commisurata
secondo lo stesso criterio.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 LPT, 75 LALPT, 3, 18, 28, 31,
43, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
- 1.1. Il
ricorso n. 1 è respinto.
1.2. Il
ricorso n. 2 è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.2.1. La
decisione 23 giugno 1998 del municipio di __________ e la la decisione 20
ottobre 1998 del Consiglio di Stato (n. 4816) sono annullate.
1.2.2. Gli
atti sono rinviati al municipio di __________ affinché rilasci ai ricorrenti la
licenza per la costruzione di un ripostiglio di m 4.00 x 3.00 come al considerando
n. 7.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico dei
ricorrenti in solido nella misura di fr. 800.- e delle resistenti __________
per il resto.
-
Le
resistenti __________ rifonderanno fr. 300.- ai ricorrenti a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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