AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1998.283
Data decisione, Autorità:
01.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00283
Lugano
1° marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 12 ottobre 1998 di
contro
la
decisione 23 settembre 1998, no. 4308, del Consiglio di Stato, che ha
respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione 7 agosto 1998,
no. E 449, in materia di rifiuto del rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30 giugno 1993
__________, cittadina dominicana nata il 20 aprile 1966, e __________,
cittadino svizzero nato il 15 marzo 1948, si sono uniti in matrimonio dinanzi
all'ufficiale dello stato civile di __________. All'interessata è quindi stato
rilasciato un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato ed avete quale
ultimo termine di controllo il 31 luglio 1998.
B. a) Con sentenza 8 agosto
1997 la ricorrente è stata ritenuta colpevole di detenzione illegale di 4,7 g
di cocaina e condannata a 14 giorni di detenzione sospesi condizionalmente ed
al pagamento di una multa di fr. 1'000.--.
b) Il 21 ottobre 1997, alle ore 1.05, l'insorgente è stata
trovata dalla polizia di __________ in una località nota per i traffici di
droga e per la prostituzione. Contro la stessa non sono state rinvenute prove a
suo carico. La polizia l'ha sospettata di praticare la prostituzione.
C. Con istanza 3 dicembre 1997
__________ ha chiesto al pretore competente di citare la moglie per un
tentativo di conciliazione, dichiarato decaduto il 20 gennaio 1998.
Il 3 luglio 1998 il marito
ha inoltrato la petizione di divorzio. Il matrimonio è stato sciolto per
divorzio con sentenza 27 ottobre 1998, che è stata impugnata da __________ il
18 novembre 1998, limitatamente al fatto di non essere stato posto al beneficio
del gratuito patrocinio.
D. a) Il 10 luglio 1998
__________ ha dichiarato di fronte alla polizia cantonale, posto di __________,
che dalla celebrazione del matrimonio la moglie non ha mai vissuto, né attualmente
vive con lui.
b) Con decisione 8 agosto
1998 la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda di rinnovo del permesso
di dimora presentata dall'insorgente, in quanto il motivo del soggiorno
(matrimonio) sarebbe venuto meno.
E. Adito da __________, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 23 settembre 1998.
Considerate le
dichiarazioni di __________ l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che essi si sono
uniti in matrimonio unicamente al fine di permettere alla ricorrente di continuare
a risiedere in Svizzera. Si tratterebbe in sostanza di un matrimonio fittizio
giusta l'art. 7 cpv. 2 LDDS, non essendovi mai stata una reale comunione domestica.
In ogni caso sarebbero pure dati gli estremi dell'abuso di diritto, in quanto
l'interessata si richiama ad un matrimonio che esiste ormai solo formalmente,
essendo in corso le pratiche di divorzio.
F. Contro la predetta pronuncia
governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento.
Asserisce di aver sposato il marito per amore, anche se egli
è di molto più vecchio di lei, e che il matrimonio è andato bene per diversi
anni. Soltanto nel 1998 i rapporti hanno cominciato a guastarsi, fintantoché il
10 luglio 1998 a seguito di un litigio il marito si è rivolto alla polizia e
per vendetta ha affermato che non avevano mai abitato assieme. Ciò sarebbe
tuttavia falso.
Ammette che in passato ha avuto problemi con la giustizia e
che si prostituiva, ma ciò era dovuto al fatto che essa doveva provvedere al
mantenimento della famiglia, in quanto il marito, da lungo tempo senza lavoro,
non percepiva più l'indennità di disoccupazione. Si tratterebbe comunque di un
capitolo chiuso della sua vita.
Rileva che prima del matrimonio essa abitava in Italia, dove avrebbe
potuto continuare a risiedere, anche se non si fosse sposata con __________.
Pertanto essa non aveva bisogno di ottenere un permesso di dimora svizzero,
potendo risiedere in Italia. Ciò dimostrerebbe che non si è trattato di un
matrimonio fittizio.
G. All'accoglimento del ricorso
di oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione degli stranieri, delle
cui motivazioni si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS dell'8 giugno 1998).
1.2. Nel caso di specie la controversa decisione 4 marzo 1998
adottata dalla Sezione degli stranieri si configura alla stregua di una vera e
propria revoca del permesso annuale valido fino al 31 luglio 1998. Posto che
contro questo genere di provvedimenti è proponibile il ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale (art. 101 lett. d in relazione con l'art.
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; STF 6 marzo 1997 in re __________, consid.
1b e rinvii, in particolare DTF 99 Ib 4 consid. 2; Wisard, Les renvois et leur exécution
en droit des étrangers et en droit d'asile, p. 118), anche la competenza
di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente
è certamente data.
1.3. Tra la Svizzera e la Repubblica dominicana non esiste
alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei
cittadini dominicani, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al
rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm)
e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm),
è pertanto ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti
integrati dalla risultanze del complemento istruttorio esperito da questo
tribunale (richiamo incarto della procedura di divorzio dal tribunale di
appello, art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Giusta l'art. 7 cpv. 1
LDDS il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio ed
alla proroga del permesso di dimora. Nel formulare tale norma il legislatore ha
volutamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino
svizzero al rilascio di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione
matrimoniale di fatto. È sufficiente che il matrimonio esista formalmente.
Tuttavia il summenzionato diritto non è illimitato, in particolare esso è
ristretto dal disposto dell'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS, dal capoverso 2
della medesima norma, nonché dall'abuso di diritto (DTF 121 II 100).
2.2. L'art. 7 cpv. 2 LDDS prevede che il coniuge straniero di
un cittadino svizzero non ha diritto al rilascio o alla proroga del permesso di
dimora se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in
materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla
limitazione dell'effettivo degli stranieri.
Tale disposto si ispira al previgente articolo 120 cpv. 4 CC,
concernente i cosiddetti matrimoni di cittadinanza. Esso prevedeva la nullità
del matrimonio contratto da una donna al fine di eludere le disposizioni in
materia di naturalizzazione e senza intenzione di creare un'unione coniugale.
Con l’abolizione l'acquisto automatico della nazionalità svizzera da parte
della donna straniera che sposava un cittadino svizzero, la norma summenzionata
ha perso la sua ragione d'essere ed è quindi stata abrogata.
2.3. Non essendo facile provare che i coniugi si erano
sposati solo per eludere le disposizioni sulla dimora, la giurisprudenza
relativa all’applicazione dell’art. 120 cpv. 4 CC aveva precisato che
l'autorità poteva poggiare il proprio giudizio su indizi (DTF 98 II 1, consid.
2c, pag. 7). Le stesse considerazioni valgono anche per l'art. 7 cpv. 2 LDDS.
Costituiscono seri indizi dell'esistenza di un matrimonio fittizio
la marcata differenza d'età fra i coniugi, l'esistenza di un divieto di entrata
in Svizzera pronunciato nei confronti del coniuge straniero la cui domanda di
asilo è stata respinta, nonché l'assenza di una reale comunione domestica o la
sua breve durata (DTF 119 Ib 420). Determinanti non sono i motivi del
matrimonio, ma il quesito a sapere se l'unione è stata effettivamente voluta
(DTF 113 II 9).
- 3.1. Dalle risultanze delle
prove agli atti si evince che i coniugi __________ non hanno mai abitato
assieme. Il marito __________ dinanzi alla polizia cantonale, posto di
__________, in data 10 luglio 1998, ha infatti dichiarato quanto segue:
"D.: Da
quando vi siete sposato avete condotto una vita matrimoniale normale con la
__________?
R.: Devo
dichiarare con rincrescimento che praticamente non ho mai avuto una vita
matrimoniale normale. Mia moglie __________, praticamente da quando sono
sposato ed attualmente, non ha vissuto e non vive con me. Ella si è sempre
assentata per mesi ed ogni tanto si faceva vedere a casa rimanendo con me un
giorno o due giorni, al massimo per tre giorni quindi ripartiva per
destinazione a me sconosciuta. Posso fare una media annuale di 10 visite.
D.: Quando
è stata l'ultima volta che avete avuto contatto con vostra moglie?
R.: Nel
mese di marzo 1998 è ritornata da __________, dopo circa quattro mesi di
assenza, e è venuta a trovarmi a __________ rimanendo per circa quattro ore.
Quindi ripartiva, non so in dove. Quattordici giorni orsono mi rendeva visita,
sempre a __________ rimanendo una mezza giornata. Da allora non ho più avuto
alcuna notizia dalla stessa.
D.: Tiene
effetti personali nell'appartamento di __________?
R.: Ha in
deposito unicamente una valigia, una borsa da viaggio e un carrello da viaggio
il cui contenuto mi è sconosciuto."
Le dichiarazioni rese dal marito della ricorrente sono
chiare, dettagliate e precise. Non vi è dunque motivo per mettere in dubbio le
sue asserzioni.
3.2. È ben vero che il 6 maggio 1998 __________ aveva rilasciato
una dichiarazione in cui confermava che "__________, è ritornata a casa
e convive ancora insieme a me, fino il giorno di divorzio". Tuttavia
tale scritto non giova alla ricorrente, in quanto egli ha solamente confermato
che la ricorrente avrebbe ripreso ad abitare con lui fino alla
pronuncia del divorzio. Egli non ha dunque né affermato che il matrimonio
sia mai concretamente esistito, né che essi abbiano fondato una reale comunione
domestica. La presente dichiarazione non è quindi in contrasto con il verbale
d'interrogatorio 10 luglio 1998.
3.3. La ricorrente sostiene che le affermazioni contenute in
quest'ultimo documento sarebbero state dettate da sentimenti di vendetta
scaturiti a seguito di un litigio scoppiato in precedenza e che quindi non
corrisponderebbero a verità. Tale giustificazione non è stata provata. Inoltre
nella dichiarazione 6 maggio 1998 il marito aveva affermato che la moglie aveva
ripreso ad abitare con lui fino al termine della procedura di divorzio.
Questo significa che in precedenza essi non vivevano assieme, confermando
quindi indirettamente il successivo verbale di polizia. Considerato che
l'insorgente nulla ha eccepito circa la veridicità di questo secondo scritto,
la giustificazione addotta non è credibile.
3.4. Pure il fatto che __________ abbia incontrato la futura
moglie nel mondo della prostituzione rappresenta un chiaro indizio che la
celebrazione del matrimonio aveva come unico scopo quello di permettere alla
ricorrente di risiedere nel nostro paese. Senza un permesso in tale senso essa
non avrebbe potuto entrare in Svizzera.
3.5. Ulteriore indizio che si sia trattato di un matrimonio
fittizio è la rilevante differente d'età (ben 18 anni) tra i coniugi
__________.
3.6. Considerate le prove e gli indizi agli atti, che non
lasciano ombra di dubbio circa la vera natura dell'unione coniugale in
questione, si deve concludere che ci si trova di fronte ad un matrimonio fittizio.
-
La presente fattispecie
configura altresì un caso di abuso di diritto. In effetti il Tribunale federale
ha più volte avuto modo di ribadire che invocare un matrimonio, che sussiste
solo formalmente, al fine di ottenere il rilascio di un permesso di dimora,
rappresenta un chiaro abuso di diritto (DTF 121 II 104).
-
L'insorgente non può
neppure prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare
sancito dall'art. 8 CEDU. In effetti per appellarsi a tali garanzie, lo
straniero deve dimostrare che tra lui ed il coniuge svizzero esiste una
relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 1, 118 Ib
145).
A seguito dei
summenzionati indizi di matrimonio fittizio, non si può ritenere che esista un
legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito. Ne consegue
che l'art. 8 CEDU è inapplicabile.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso dev'essere respinto.
La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8 CEDU, 7 LDDS, 10 lett. a LALPS, 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 Pamm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. __________, nata il 20 aprile 1966, cittadina dominicana, è
tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31 marzo 1999,
notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli
stranieri.
-
La tassa di giustizia e le spese
per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna, nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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