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Numero d'incarto:
52.1998.282
Data decisione, Autorità:
09.12.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00282
Lugano
9 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Giovanna
Canepa, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 9 ottobre 1998 di
contro
la
decisione 5 ottobre 1998 di radiazione dall'albo delle imprese disposta dalla
Commissione di Vigilanza per l'applicazione della Legge sull'esercizio della
professione di impresario costruttore (LEPIC);
vista
la risposta23 ottobre 1998 della Commissione di Vigilanza LEPIC presso il Dipartimento
del Territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti.
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 5 ottobre 1998 la
Commissione di vigilanza (CV) per l'applicazione della legge sull'esercizio
della professione di impresario costruttore del 1.12.1997 (LEPIC) ha radiato la
ditta __________ dall'albo delle imprese, constatando che il titolare era stato
ammonito l'8 giugno 1995 e il 15 maggio 1996 per non avere presentato la documentazione
comprovante il pagamento dei contributi sociali e tributi rispettivamente per
l'anno 1994 e 1995, e che neppure per gli anni 1996 e 1997 tale obbligo era
stato adempiuto, malgrado due rapporti di contravvenzione del 18 novembre 1996
e 5 giugno 1997.
B. Avverso la predetta
decisione, __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
Ammette che corrisponde al vero che la sua ditta non ha presentato
la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri sociali,
tuttavia a suo dire tale circostanza ancora non prova che gli stessi non siano
stati effettivamente pagati.
Spiega che per le costanti difficoltà finanziarie, in parte
ancora derivanti dal periodo in cui era titolare della fallita __________, i
pagamenti verrebbero effettuati in ritardo. Per tale motivo, oltre che per il
fatto che si vergognerebbe a richiedere i giustificativi ai competenti uffici,
non sarebbe possibile avere le dichiarazioni degli avvenuti pagamenti.
Il ritardo nei pagamenti sarebbe tuttavia dell'ordine di
12-14 mesi e riguarderebbe un solo dipendente.
Oltre a questi motivi, il ricorrente chiede che si tenga
conto del fatto che la sua radiazione dall'albo gli provocherebbe un dissesto
personale, rendendolo disoccupato e impedendogli di fare fronte agli obblighi
assunti.
C. Nella sua risposta 23
ottobre 1998 la CV ha in buona sostanza confermato la precedente decisione. Ha
inoltre aggiunto di non essere in grado di accertare gli arretrati effettivi
nei pagamenti degli oneri sociali. Ha inoltre rilevato che tale lacuna è da
ascrivere al comportamento del ricorrente, che mai ha fatto fronte al suo
obbligo di presentare la documentazione. D'altra parte la commissione non è a
conoscenza degli enti ai quali il ricorrente è affiliato, motivo per cui non
può nemmeno procedere alla raccolta della necessaria documentazione.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la
tempestività del'impugnativa sono pacificamente date (art. 15 LEPIC, 43, 46 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
- Tra gli obblighi che
incombono ad un'impresa di costruzione l'art. 6 cpv. 1 alla lett. e cita pure
quello di essere adempiente in ordine al pagamento dei contributi all'AVS/AI/IPG,
all'AD, alla LAINF e alle istituzioni sociali obbligatorie previste dai contratti
collettivi di lavoro e di fornirne le prove.
Sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono più ai
requisiti di legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre
anni (art. 13 LEPIC).
La violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla
Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni:
a) l'ammonimento
b) la multa fino a fr. 100'000.--
c) la radiazione dall'albo, cumulabile con la sanzione di cui
alla lett. b) (art. 16 cpv. 1 LEPIC).
- Il ricorrente nel suo
gravame ha sostanzialmente ammesso di avere degli scoperti nei pagamenti dei
contributi sociali.
Non ha però indicato a quanto ammontano esattamente.
L'obbligo sancito dall'art. 6 cpv. 1 lett. e LEPIC consiste,
da un lato, nel procurarsi la necessaria documentazione comprovante i pagamenti
degli oneri sociali effettuati presso gli istituti o enti presso i quali
un'impresa è affiliata e, dall'altro, nella produzione degli stessi alla
competente CV per il controllo. Il ricorrente è dunque stato doppiamente
inadempiente e nemmeno in questa sede si è premurato di raccogliere la
necessaria documentazione attestante gli asseriti pagamenti e l'ammontare effettivo
degli scoperti, a suo dire limitati al periodo di un anno o poco più.
Tale stato di cose, assommato al fatto che per sua stessa ammissione
sin dal momento in cui ha costituito la sua impresa di costruzione è stato
confrontato con problemi finanziari, provano la sua difficoltà nel far fronte
agli obblighi sanciti dalla legge.
Sintomatica è pure la sua reticenza a richiedere la
necessaria documentazione.
Lo scoperto nei confronti dell'istituto delle assicurazioni
sociali per contributi paritetici AVS/AI/IPG e i premi INSAI risale- si presume,
non avendo il ricorrente offerto smentite producendo la necessaria
documentazione - all'anno 1994 ed è perdurato negli anni successivi, fino
all'ultima verifica del 1997.
Considerato che è stato più volte richiamato a far fronte ai
propri obblighi sotto comminatoria dello stralcio dall'albo delle imprese, che
gli sono già state inflitte due multe quali sanzioni disciplinari per
violazione dei medesimi obblighi, che attualmente non offre alcuna garanzia
quanto a solvibilità, la radiazione pronunciata dalla CV appare del tutto
proporzionata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa del ricorrente.
In siffatte circostanze, concedergli ulteriore fiducia significherebbe
esporre lo Stato al rischio di eventuali azioni di responsabilità per non avere
voluto o saputo esigere il rispetto della legge.
Va altresì considerato che la tutela dell'ordine
professionale e pubblico prevale in ogni caso sugli interessi personali del
singolo impresario.
La decisione impugnata è pertanto immune da violazioni di diritto.
Per il che il ricorso è integralmente respinto. Tasse e spese
seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 cpv. 1 lett. e, 13, 15, 16 cpv. 1 LEPIC, 3, 18, 28, 43, 46, 61, 63 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese, di complessivi fr. 700.--, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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