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Numero d'incarto:
52.1998.259
Data decisione, Autorità:
28.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00259
Lugano
28 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 16 settembre 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 2 settembre 1998, no. 3979, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 18 settembre
1997, no. 1888, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della
circolazione, gli ha revocato per tre mesi la licenza di condurre;
vista la risposta 18 settembre 1998 del
servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 25 agosto 1997, alle ore
23.50, il ricorrente si trovava in stato di ebrietà alla guida della sua
vettura lungo via __________ a __________. Giunto all'intersezione con via
__________ non concedeva la precedenza ad un veicolo sopraggiungente da sinistra
e conseguentemente collideva con quest'ultimo.
La perizia alcolimetrica ha rilevato un tasso (1.05-1.40 g %o) corrispondente ad uno stato di ubriachezza da
leggero fino a grave che non consente più la corretta guida di un veicolo a
motore.
All'insorgente è stata immediatamente ritirata la licenza di
condurre.
B. Con risoluzione 18 settembre
1997 la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di
condurre per un periodo di tre mesi, segnatamente dal 15 agosto al 14 novembre
1997, negando effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
In sostanza l'autorità ha
ritenuto che l'infrazione commessa fosse da considerare grave e che s'imponeva
una misura amministrativa ai sensi degli art. 16 cpv. 2 e 3 lett. b
e 17 cpv. 1 lett. b LCStr.
C. a) Il 1. ottobre 1997
__________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta decisione,
postulando la concessione dell'effetto sospensivo e la riduzione ad un mese del
periodo di revoca, e ciò in applicazione del principio della proporzionalità.
Inoltre egli ha asserito di necessitare dell'automobile per motivi
professionali, in quanto è domiciliato a __________ e lavora a __________. Egli
ha poi sottolineato che gode di una buona reputazione quale automobilista.
b) Con risoluzione 3 ottobre 1997 il Presidente del Consiglio
di Stato ha restituito l'effetto sospensivo al ricorso.
c) Con decisione 2 settembre 1998 il Governo ha confermato la
revoca della licenza di condurre per un periodo di tre mesi. In sostanza
l'Esecutivo cantonale ha ritenuto la misura amministrativa adottata legittima e
giustificata.
D. Con sentenza 12 maggio 1998
il Pretore di Locarno-Città ha riconosciuto __________ colpevole di aver
circolato in stato di ebrietà e di infrazioni alle norme della circolazione.
Egli ha tuttavia ritenuta eccessiva la pena contenuta nel decreto d'accusa di
10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente cumulati con una sanzione
pecuniaria. Il Pretore ha quindi condannato l'insorgente al solo pagamento di
una multa di fr. 1'400.--.
E. Contro la decisione del
Consiglio di Stato __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, ribadendo le richieste formulate davanti all'autorità di prima
istanza.
Sostiene che la responsabilità della collisione è da
attribuire interamente alla coprotagonista __________, che circolava a velocità
eccessiva. Da parte sua, il ricorrente ha dovuto oltrepassare la linea di
attesa del dare precedenza, in quanto l'illuminazione era scarsa e vi era un
intenso traffico pedonale. Non appena scorta la vettura della ricorrente si è
immediatamente arrestato, ma ciò non è servito ad evitare la collisione. Egli
non avrebbe quindi commesso alcuna infrazione.
In merito all'aver circolato in stato di ebrietà l'insorgente
sostiene che gli si può attribuire soltanto una lievissima infrazione. Infatti
in applicazione del principio "in favor rei" si deve ritenere che
egli presentava un tasso di alcolemia dell'1 - 1.05 g %o.
L'accoglimento del ricorso s'imporrebbe pure poiché fino ai
fatti in esame egli non ha mai commesso alcuna significativa violazione alle
norme della circolazione, tantomeno in stato di ebrietà.
Egli ritiene infine che l'Esecutivo cantonale non ha tenuto
in debito conto la sua necessità di utilizzare un'automobile sia per recarsi al
lavoro (a __________), sia per rendere visita alla figlia. Infatti a seguito
dello scioglimento del proprio matrimonio per divorzio egli ora risiede a
__________, mentre che la figlia abita a __________ con la madre.
La revoca della licenza di condurre per una durata di tre
mesi sarebbe quindi contraria al principio della proporzionalità.
Il ricorrente chiede che vengano richiamati agli atti
l'incarto penale summenzionato e l'incarto civile in merito alla procedura di divorzio.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle motivazioni poste a
fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del
Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10
LALCStr.
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da
una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione
delle prove notificate dall'insorgente, che non appaiono idonee a procurare a
questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Il provvedimento che
dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste
il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi
dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma,
sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi
carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere
cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a
libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,
pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf
Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffauser,
Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im
Strassenverkehr).
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul
ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone
nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere
anche la commisurazione della sanzione.
I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo
dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti
disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re
T.).
- La licenza di condurre o la
licenza per allievo conducente dev'essere revocata, se il conducente ha guidato
in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr).
La revoca della licenza a scopo di ammonimento si prefigge di
sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della
circolazione e d'impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della
colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli
a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv.
1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).
Tuttavia se il conducente ha circolato in stato di ebrietà la
durata della revoca della licenza di condurre dovrà essere di almeno due mesi
(art. 17 cpv. 1 lett. b LCStr).
- Per principio dunque la
durata del provvedimento adottato nei confronti dell'insorgente non può essere
ridotta ad un mese, come da lui postulato. Rimane comunque da esaminare se la limitazione
della durata della revoca al minimo legale non sarebbe stata sufficiente nella
fattispecie.
Richiamati i criteri di commisurazioni del provvedimento
sanciti dall'art. 33 cpv. 3 OAC, in proposito va rilevato quanto segue.
La legislazione federale considera la guida in stato di
ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale,
tant'è che prevede per questo tipo di comportamento il ritiro obbligatorio
della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per i casi di
recidiva (Schaffhauser, op. cit., vol. III, no. 2457).
Di regola si ammette che il rischio (anche solo astratto) per
la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del
tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo: per
questo motivo ben si giustifica di considerare nella commisurazione del periodo
di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore (Schaffhauser, op.
cit., vol. III, n.ri 2458 ss.).
- Dagli atti risulta che al
momento del fermo da parte degli agenti di polizia, il ricorrente circolava in
stato di ebrietà, avendo nel sangue una concentrazione di alcol valutata tra
1.05 - 1.40 g %o. Tale accertamento è
rimasto incontestato da parte del ricorrente il quale sulla base di tali
risultanze è stato condannato in sede penale con sentenza 12 maggio 1998,
cresciuta in giudicato.
Sono quindi pretestuose le affermazioni del ricorrente
secondo cui si dovrebbe tenere in considerazione solo il valore a lui più
favorevole. Se egli avesse ritenuto che la decisione penale poggiava su fatti
errati avrebbe dovuto impugnarla (DTF 121 II 217).
Si tratta a non averne dubbio di un grado di ubriachezza da
leggero fino ad elevato, certamente qualificabile come mediamente grave, che
già di per sé giustifica un provvedimento di durata superiore al minimo legale
di due mesi previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. b LCStr (Schaffauser, op.
cit., vol. 3, pag. 296).
Sempre dagli atti risulta che il ricorrente non era mai stato
in precedenza oggetto di provvedimenti amministrativi per violazione delle
regole della circolazione.
Tuttavia la colpa a suo carico non è minima. Ogni conducente
di veicoli sa infatti che il consumo di bevande alcoliche può determinare una
momentanea inidoneità alla guida. Inoltre, mettendosi al volante in stato di
ubriachezza, l'insorgente ha contribuito ad accrescere il pericolo connesso con
la messa in circolazione di un veicolo a motore.
D'altro canto il ricorrente ha provocato un incidente della
circolazione omettendo di concedere la precedenza ad un veicolo prioritario
sopraggiungente dalla sua sinistra. Questa infrazione concorre ad accrescere la
gravità oggettiva dei fatti posti a fondamento della revoca della patente
disposta nei suoi confronti.
- Invano l'insorgente allega
che l'uso di un veicolo gli è indispensabile per l'esercizio della sua
professione di docente di educazione visiva. Vero è che __________ non è
collegata direttamente con __________ da mezzi pubblici. L'insorgente può comunque
raggiungere le fermate degli autobus che portano a __________ a piedi o in
bicicletta o in bus. Inoltre malgrado la revoca egli è comunque autorizzato a
condurre ciclomotori. La necessità di disporre di un'automobile è quindi ben
lungi dall'essere per __________ assoluta ai sensi della giurisprudenza in
materia. Non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la
possibilità di conseguire l'intero suo reddito, o una parte essenziale dello
stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso per un autista professionale.
Nella fattispecie si possono unicamente ravvisare quegli inconvenienti,
talvolta anche gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre
e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal
legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della
circolazione stradale. Tali inconvenienti possono comunque essere ovviati,
anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli
spostamenti all'utilizzo di mezzi pubblici oppure all'aiuto di collaboratori o
di famigliari (DTF 122 II 24 ss., consid. 1c; STF 22 dicembre 1994 in re M.;
STF 17 gennaio 1994 in re P.; STF 29 ottobre 1993 in re D.S.). In quest'ottica
neppure giova al ricorrente osservare che necessita dell'automobile per render
visita alla figlia di nove anni che vive con la madre.
- Tenuto conto
dell'infrazione, della colpa effettiva e dell'assenza di inderogabili necessità
a far uso del veicolo per motivi professionali, la commisurazione della durata
della revoca operata dalle precedenti istanze appare del tutto conforme al
diritto. Fissando la durata della revoca in tre mesi la Sezione della circolazione
non ha violato il principio di proporzionalità.
Per il che il ricorso va respinto.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3, 17 cpv. 1 lett. b, 55 cpv. 1, 91 cpv. 1 LCStr; 30
cpv. 2, 35 OAC; 12a LALCStr; 3,18, 28, 31, 60, 61, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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