AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.224
Data decisione, Autorità:
06.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00224
Lugano
6 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 24 agosto 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 7 luglio 1998 (no. 735/1998 a-159865) del Consiglio di Stato, che
respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 23
aprile 1998 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della
circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre
veicoli a motore (revoca di sicurezza per inidoneità caratteriale);
vista la risposta 27 agosto 1998 del
servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 24 giugno 1985
__________ ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B, ed
il 3 luglio 1985 per i veicoli di categoria F e G.
b) Con decisione 28 ottobre 1987 la Sezione della
circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di un mese e
15 giorni per aver commesso diverse infrazioni (stridio di copertoni, velocità
eccessiva in retromarcia, inosservanza segnali e circolazione in contromano)
nel tentativo di sfuggire ad un controllo di polizia.
c) Il 27 gennaio 1991 in territorio di __________ il
ricorrente è stato sorpreso mentre circolava a velocità eccessiva, segnatamente
a 140 km/h dove vige il limite di velocità di 80 km/h.
Di conseguenza con risoluzione 6 agosto 1992 la competente
autorità gli ha revocato la licenza di condurre dal 5 settembre al 19 ottobre
1992.
d) Il 6 aprile 1993 gli è stata revocata la licenza di
condurre a tempo indeterminato a causa di problemi con stupefacenti. Contro
questa decisione __________ è insorto al Consiglio di Stato, il quale con
sentenza 17 maggio 1995 ha accolto l'impugnativa ed annullato la decisione di
revoca.
e) Il 20 marzo 1997 a __________ l'insorgente si è nuovamente
reso autore di diverse infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale. Egli
si trovava alla guida in stato di ebrietà. Dopo aver perso la padronanza del
suo veicolo in una curva e superata la doppia linea di sicurezza, ha invaso la
corsia di contromano; ha quindi urtato un muro per poi terminare la corsa al
centro del campo stradale. Con decisione 3 luglio 1997 la Sezione della
circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per un periodo di sei mesi,
ossia dal 20 marzo al 19 settembre 1997.
B. Il 14 gennaio 1998 alle ore
23.45 in territorio di __________, __________ si trovava alla guida della sua
vettura e circolava su via __________ in direzione della __________. Giunto
all'intersezione con via __________ non si avvedeva che il semaforo era rosso e
conseguentemente collideva con un veicolo regolarmente proveniente dalla sua
destra. La polizia ha accertato che il ricorrente aveva ingerito degli
psicofarmaci e che si trovava in uno stato di grande spossatezza.
Con scritto 10 febbraio 1998 la Sezione della circolazione ha
invitato l'interessato a sottoporsi ad una perizia psico-tecnica, al fine di
poter decidere in merito al provvedimento amministrativo da assumere nella
fattispecie.
Sulla base del rapporto 20 marzo 1998 dello psicologo del
traffico lic. psic. __________, con decisione 23 aprile 1998 la Sezione della
circolazione ha revocato all'insorgente la licenza di condurre a tempo
indeterminato. L'autorità di revoca ha inoltre precisato che nessun riesame
sarebbe stato concesso prima del mese di giugno 1999, subordinando la
riammissione alla guida al superamento di un ulteriore esame psico-tecnico. La
risoluzione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
C. a) L'11 maggio 1998
__________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione,
chiedendone l'annullamento. In sostanza ha contestato il contenuto del referto
del lic. psic. __________ e chiesto di essere ammesso ad una nuova perizia
psico-tecnica.
La perizia sarebbe stata
redatta dopo un esame sommario e poco approfondito. Inoltre, in quel periodo,
l'insorgente era ricoverato presso la clinica __________ e sottoposto ad una
cura farmacologica e psicoterapeutica intensiva che intaccava le sue capacità
ed il suo stato morale e di salute.
b) Con decisione 7 luglio 1998 il Governo ha confermato la revoca
della licenza di condurre a tempo indeterminato con le relative clausole
fissate per il riesame del caso. In sostanza l'Esecutivo cantonale ha ritenuto
la perizia contestata chiara, approfondita e sorretta da motivazioni coerenti.
Pertanto la misura amministrativa adottata è legittima e giustificata.
D. Contro la decisione del
Consiglio di Stato __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'allestimento di una
nuova perizia per mano di uno specialista FMH indipendente.
In concreto egli ha
riproposto gli stessi argomenti già esposti in precedenza. Su richiesta del
ricorrente la dott. __________, direttrice della clinica __________, ha
confermato che l'insorgente si trova ricoverato presso la clinica dal 28
gennaio 1998 e che ha beneficiato di una cura farmacologica e di psicoterapie.
Asserisce inoltre che sottoporre il ricorrente ad una nuova perizia psichiatrica
avrebbe significato terapeutico.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni
poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del
Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10
LALCStr.
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da
una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad ulteriori
accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
A norma dei combinati art.
16 cpv. 1 1. periodo e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre
dev'essere revocata se il conducente, visto il suo comportamento precedente,
non dà garanzia di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. La
revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una
prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I 1994
n. 64 consid. 4a pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna
1966, pag. 40). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento
una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad
analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono
negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano
elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato
(cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente
comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti.
In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a
norma dell'art. 9 OAC (RDAT 1994 - I n. 64 consid. 4a, pag. 152).
-
Secondo il ricorrente i
risultati della perizia psico-tecnica sono stati distorti dal fatto che in quel
periodo egli era sottoposto ad una cura farmacologica e psicoterapeutica
intensiva. Il referto sarebbe quindi nullo e privo di valore. A torto.
3.1. La perizia ha come
scopo di accertare questioni di fatto la cui soluzione richiede conoscenze
particolari (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag.
97 ad art. 19); l'assunzione avviene in applicazione analogica delle relative
norme della procedura civile (art. 19 cpv. 2 prima frase PAmm).
3.2. Innanzitutto si osserva che il ricorrente non ha provato
che le cure ricevute presso la clinica __________ hanno influito sull'esito
dell'esame peritale a cui è stato sottoposto dal lic. psic. __________. Nel suo
scritto 19 agosto 1998 la dottoressa __________ ha sì confermato che
l'insorgente ha potuto beneficiare di una terapia farmacologica come pure di
una psicoterapia e di un intervento familiare e ciò a far tempo dal 28 gennaio
1998. In questo scritto non vi è tuttavia alcun riferimento al fatto che tali
fattori abbiano potuto influenzare i risultati della perizia.
3.3. In ogni caso la perizia è da considerasi attendibile,
anche se il ricorrente si trovava sotto l'influsso di farmaci.
L'incidente del 14 gennaio 1998 ed il passato relativamente importante
del ricorrente in materia di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale
hanno imposto alla Sezione della circolazione di esaminare se era opportuno
revocargli la licenza di condurre con effetto immediato e non dopo svariati
mesi, al termine delle cure a cui è sottoposto. È quindi stata ordinata una
perizia psico-tecnica per accertare se vi erano gli estremi per procedere
all'adozione di tale provvedimento. Il perito aveva perciò il compito di
analizzare la situazione psicofisica del ricorrente nelle settimane
immediatamente successive l'incidente, al fine di accertarne l'idoneità
alla guida sia per il presente che per il futuro. Pertanto, a giusta ragione,
l'esperto ha proceduto all'esame anche se il ricorrente già a partire dal 28
gennaio 1998 era stato ricoverato presso la clinica __________ e sottoposto a
cure farmacologiche e psicoterapeutiche. Infatti si imponeva l'adozione
immediata di una misura amministrativa volta ad evitare il ripetersi di fatti
analoghi a quelli della sera del 14 gennaio 1998.
- Il ricorrente sostiene che
la perizia si basa su di un esame sommario e poco approfondito.
Le contestazioni del ricorrente non possono essere condivise.
4.1. Con risoluzioni no. 7772 dell'11 dicembre 1986 e no.
8130 del 16 dicembre 1987 il Governo cantonale ha designato gli psicologi del
traffico per tutti i casi della Sezione della circolazione. __________,
laureato in psicologia, è stato designato dal Consiglio di Stato psicologo del
traffico perché ne adempiva i requisiti. L'11 agosto 1992 l'incarico gli è
stato rinnovato sino al 31 dicembre 1994 ed in seguito tacitamente per periodi di
due anni. Autore di numerose perizie recepite senza obiezioni da parte
dell'autorità e dei diretti interessati, non sussistono validi motivi per
metterne in dubbio le capacità professionali.
4.2. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la perizia
psico-tecnica allestita dal lic. psic. __________ appare a questo tribunale attendibile
ed approfondita.
Il referto si basa su un colloquio avuto con l'insorgente, la
perizia allestita dal servizio psico-sociale di __________ ed i risultati del
test di Szondi. L'esperto ha seguito il normale procedere in simili casi: si è
dapprima chinato sull'anamnesi personale del ricorrente, è in seguito passato
all'anamnesi riguardo l'etica della guida per infine giungere a formulare la
diagnosi e la prognosi del caso. Egli non ha quindi omesso di considerare alcun
aspetto della vita del ricorrente per poter poi formulare le sue conclusioni.
D'altro canto si rileva che il ricorrente si è limitato a
contestare l'attendibilità della perizia psico-tecnica, senza tuttavia
precisare in quali punti e per quali motivi essa sarebbe carente. Tantomeno
egli ha portato delle prove atte a suffragare quanto da lui asserito.
4.3. I precedenti del ricorrente portano questo tribunale
all'ulteriore convinzione dell'affidabilità della perizia. Difatti, nell'ambito
di una seria analisi della personalità d'un conducente che suscita dubbi
riferiti all'attitudine alla guida, è normale che si tenga conto dei suoi
trascorsi.
In concreto, è incontestato che in passato l'insorgente si è
reso autore di significative violazioni alle norme sulla circolazione stradale
e che a più riprese è stato oggetto di provvedimenti amministrativi di revoca
della licenza di condurre. Il succedersi sempre più di frequente e la gravità
sempre più rilevante di tali infrazioni comprovano l'esistenza di un problema
caratteriale di fondo, che le misure precedentemente prese nei confronti del ricorrente
non hanno contribuito a risolvere.
- A detta del ricorrente pure
la dott. __________ appoggerebbe l'allestimento di una nuova perizia.
In realtà nel suo scritto 19 agosto 1998 la dott.ssa
__________ ha unicamente asserito che ritiene "opportuno che il
paziente sia sottoposto ad una perizia psichiatrica che a mio avviso avrebbe un
significato terapeutico." La perizia auspicata dalla dott. __________
avrebbe quindi solamente scopo terapeutico e non sarebbe volta ad accertare
l'idoneità dell'insorgente alla guida. Il parere reso dalla dott. __________
non si riferisce quindi all'inattendibilità della perizia del lic. psic.
__________, bensì unicamente alle terapie medico-terapeutiche auspicate nella
fattispecie. Ciò non rappresenta comunque un motivo sufficiente per annullare
la decisione impugnata ed ordinare l'allestimento di una nuova perizia da parte
di uno specialista indipendente.
Da quanto esposto discende che il referto dello psicologo del
traffico è chiaro, approfondito ed è sorretto da una motivazione coerente. In
simili circostanze non si può rimproverare all'Esecutivo cantonale d'aver
aderito alla prognosi negativa formulata dal perito. Le condizioni menzionate
ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative di una
revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale, sono dunque adempiute.
- Stante tutto quanto precede
il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 1. periodo, 17, 23 LCStr; 10 LALCStr; 9
OAC, 253 CPC, 3, 18 cpv. 1, 19 cpv. 2, 28, 43, 46 cpv. 1, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster