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Numero d'incarto:
52.1998.210
Data decisione, Autorità:
06.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00210
Lugano
6 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 6 agosto 1998 del
Comune
di __________
contro
la
decisione 7 luglio 1998, no. 3212, del Consiglio di Stato che dichiara
irricevibile in quanto non priva d'oggetto l'impugnativa presentata da
__________ e liteconsorti avverso la risoluzione 7 aprile 1998 con cui il
municipio di __________ si è rifiutato di rilasciare loro copia di atti
riguardanti l'attività dello stabilimento dell'impresa di costruzioni
__________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 4 marzo 1998 __________ e
liteconsorti hanno chiesto al municipio di __________ di inviare loro copia
delle licenze edilizie che anni orsono avevano permesso all'impresa di
costruzioni __________ di insediarsi su un terreno situato nella zona residenziale,
confinante o comunque vicino alle loro proprietà. Sulla base di questi atti i
richiedenti intendevano promuovere le procedure necessarie per tutelarsi dalle
immissioni moleste derivanti dallo stabilimento in questione.
B. Analogamente interpellata,
la Sezione enti locali ha comunicato al municipio che i richiedenti avevano
diritto di consultare gli atti soltanto nella misura in cui fosse in corso un
procedimento di diritto amministrativo.
Ritenendo che non fosse in corso alcun procedimento, il municipio
ha respinto la richiesta.
Contro questa decisione i richiedenti sono insorti davanti al
Consiglio di Stato, chiedendo che venisse fatto ordine al municipio di
autorizzare la consultazione degli atti, di promuovere le necessarie verifiche
in merito alla legittimità del controverso insediamento e di imporre la
cessazione delle attività moleste.
C. Sollecitato a prendere
posizione sul ricorso, il municipio si è limitato a produrre i documenti di cui
era chiesto l’esame, senza formulare alcuna osservazione.
I documenti sono stati messi a disposizione dei ricorrenti.
Constatato che quest’ultimi ne avevano preso conoscenza, il Consiglio di Stato
ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto non divenuto privo d'oggetto.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che producendo i documenti
in questione il municipio fosse implicitamente rinvenuto sul rifiuto impugnato.
Di conseguenza, ha stralciato il ricorso dagli atti siccome divenuto privo
d'oggetto ed ha condannato il comune al pagamento di un'indennità di fr. 300.--
a titolo di ripetibili.
Le ulteriori domande ricorsuali formulate dai ricorrenti sono
invece state dichiarate irricevibili siccome esultanti dall'oggetto della lite.
D. Contro la condanna al
pagamento di un'indennità per ripetibili il Comune di __________ si aggrava
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente allega in sostanza di essersi limitato a dar
seguito alla richiesta di trasmissione degli atti rivoltagli dal Consiglio di
Stato in sede di assegnazione del termine per la risposta. L'incarto, osserva,
non avrebbe dovuto essere messo a disposizione della controparte. Nega pertanto
di aver aderito al ricorso ed afferma di non capire come possa essere
considerato soccombente.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
In favore del suo rigetto si pronunciano pure i resistenti
__________ e liteconsorti.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC.
Date le circostanze, può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta l'art. 31 PAmm, il
Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di
ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla
controparte.
Soccombente è la parte che ha avanzato in sede ricorsuale una
domanda totalmente o parzialmente infondata oppure che ha in tutto o in parte
resistito a torto ad un ricorso fondato (cfr. Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 PAmm N 2). Anche l'ente pubblico
può essere condannato al pagamento di un'indennità per tale titolo quando
partecipa al procedimento quale unico antagonista della parte che ha avuto
successo.
Le ripetibili sono dovute anche in caso di scomparsa
dell'oggetto della lite. Ove tale esito non sia riconducibile a desistenza od
acquiescenza, ai fini del giudizio sulle ripetibili occorre comunque stabilire
quale parte sarebbe risultata soccombente se il procedimento fosse sfociato in
un giudizio di merito (Borghi/ Corti, ibidem).
- 3.1. Nel caso concreto, il
Consiglio di Stato era chiamato a statuire sull’impugnativa inoltrata dai qui
resistenti contro la decisione 7 aprile 1998 con cui il municipio di __________
si era rifiutato di autorizzare l'esame degli atti relativi al controverso insediamento
della ditta __________.
Sollecitata ad inoltrare le osservazioni al ricorso, l'autorità
comunale si è limitata ad inviare gli atti in questione al Consiglio di Stato.
Producendoli senza alcuna riserva, volta ad impedire che gli insorgenti ne
prendessero conoscenza in quella sede, il municipio ha tuttavia implicitamente
aderito alla richiesta di compulsazione avanzata con il ricorso. Esso non
poteva in effetti ignorare che inviando questi atti al Consiglio di Stato dava
indirettamente alla controparte la possibilità di esaminarli. Anche se non ha
formalmente resistito all’impugnativa, chiedendone espressamente il rigetto, il
comune risulta quindi soccombente già perché ha aderito alla domanda fatta valere
con il ricorso.
3.2. Alla medesima conclusione si giunge esaminando quale
delle due parti sarebbe risultata soccombente qualora il Consiglio di Stato
avesse dovuto statuire nel merito del ricorso inoltratogli dai qui resistenti.
Contrariamente alle indicazioni fornite dalla Sezione enti
locali al municipio di __________, il diritto a prendere conoscenza degli atti
riguardanti la ditta __________ non dipendeva dall’esistenza di un procedimento
amministrativo fra le parti, ma dall’interesse fatto valere dai richiedenti
(cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N 83 B V;
Rhinow Krähenmann, Erg. Bd, ibidem; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 20, N 6).
Orbene, questo interesse era sicuramente tale da giustificare
la compulsazione degli atti. La maggior parte dei qui resistenti risulta in
effetti proprietaria di fondi vicini a quello della ditta __________, fonte - a
loro avviso - di immissioni moleste. In quanto concretamente, direttamente e
personalmente toccati dalle decisioni che hanno permesso a questo stabilimento
di insediarsi nella zona, non si poteva pertanto negare loro il diritto di
prenderne conoscenza.
Anche ammettendo che il municipio non abbia avuto la benchè
minima intenzione di aderire al ricorso, l’assegnazione di un’indennità per
ripetibili ai qui resistenti appare quindi corretta, poiché l’impugnativa
avrebbe senz’altro dovuto essere accolta nel merito.
Immune da violazioni del diritto appare d’altro canto la
decisione di porre le ripetibili a carico del comune. Nella misura in cui il
gravame inoltrato dai qui resistenti al Consiglio di Stato era rivolto contro
il rifiuto del municipio di autorizzare la consultazione degli atti,
antagonista degli stessi era in effetti il comune e non la ditta __________,
che è stata chiamata in causa ed ha partecipato al procedimento ricorsuale -
uscendone vincitrice - per opporsi alla richiesta di provvedimenti cautelari avanzata
da costoro con l’impugnativa.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono l’impugnativa va di conseguenza respinta.
Date le circostanze, si
prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece
la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si preleva tassa di
giustizia.
-
Il ricorrente rifonderà ai
resistenti fr. 200.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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