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Numero d'incarto:
52.1998.176
Data decisione, Autorità:
31.07.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00176
Lugano
31 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 24 giugno 1998 di
patrocinata
da: avv. __________
contro
la
decisione 8 giugno 1988, del Dipartimento delle opere sociali, che rinuncia
ad adottare provvedimenti disciplinari a carico del PD dott. med. __________;
viste le risposte:
-
7 luglio 1988 della Commissione
di vigilanza sanitaria;
-
9 luglio 1988 del Dipartimento
delle opere sociali, Divisione della salute pubblica;
-
10 luglio 1988 del PD dott. med.
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 1. dicembre 1997 la direzione della Clinica
__________, di proprietà della qui ricorrente, ha segnalato al medico cantonale
che il PD dott. med. __________, responsabile del suo reparto di neonatalogia,
avrebbe commesso irregolarità nella registrazione e nella conseguente
fatturazione di prestazioni mediche da lui dispensate;
che il 29 di quello stesso mese il Dipartimento delle opere
sociali (DOS) ha dato mandato alla Commissione di vigilanza sanitaria (CVSan)
di:
a) accertare
la fondatezza delle segnalazioni per quanto attiene al comportamento
professionale degli operatori sanitari coinvolti;
b)
segnalare al Dipartimento eventuali carenze di ordine organizzativo (....);
che, esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, il 4
giugno 1998 la CVSan ha rimesso al DOS un rapporto che scagionava il dott.
__________ da qualsiasi sospetto di irregolarità;
che l'8 giugno 1998 il DOS ha comunicato al medico denunciato
ed alla direzione della clinica __________ di condividere le conclusioni della
CVSan e di prescindere dall'adozione di provvedimenti nei suoi confronti;
che contro questa determinazione dipartimentale la __________
è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al DOS per nuova decisione,
previa completazione dell'istruttoria;
che, dopo aver rilevato di limitare il ricorso alla decisione
di non perseguire il dott. __________, l'insorgente rimprovera all’autorità
cantonale di aver leso il suo diritto di essere sentita, omettendo di
informarla sull'apertura, sugli sviluppi e sull'esito dell'inchiesta esperita
dalla CVSan;
che, nel merito, la __________ rimprovera all'autorità
cantonale di essersi limitata ad un’istruttoria sommaria, omettendo di approfondire
gli accertamenti;
che il ricorso è avversato tanto in ordine, quanto nel merito
dal DOS, dalla CVSan e dal resistente dr. __________ con argomenti che verranno
semmai ripresi più avanti;
considerato, in diritto
che prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso
occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo (art. 3 PAmm);
che, notoriamente, la competenza di questo Tribunale non è
stabilita per clausola generale, ma secondo il cosidetto sistema enumerativo:
il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro decisioni del Consiglio
di Stato, di Dipartimenti e di Commissioni speciali è dato soltanto nei casi
previsti dalla legge (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 60 PAmm N. 2 e rimandi);
che non tutte le decisioni rese dal DOS in applicazione della
legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (LSan; RL
6.1.1.) sono direttamente impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo:
il ricorso è dato soltanto in alcune ipotesi esplicitamente previste dalla
legge;
che l'art. 59 cpv. 5 LSan prevede in particolare la
possibilità di dedurre davanti a questo Tribunale le decisioni di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio di una professione sanitaria o di ammonimento, pronunciate dal
DOS a titolo di sanzione, in caso di grave negligenza, di azioni immorali o di
rilascio di certificati falsi, di ripetuta inosservanza dei doveri
professionali o per continua violazioni delle disposizioni di legge, nonché
delle norme deontologiche;
che sono inoltre impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo
le multe inflitte dal DOS secondo la LPContr per violazioni della LSan e dei
regolamenti di applicazione (art. 95 LSan e 4 della legge di procedura per le
contravvenzioni; LPContr, RL 3.3.3.4.);
che, nell'evenienza concreta, il Dipartimento delle opere
sociali ha deciso di non adottare provvedimenti di sorta nei confronti del
resistente dr. __________ in relazione alle presunte irregolarità segnalate
dalla direzione della Clinica __________ alle autorità sanitarie cantonali;
che nella misura in possono esservi ravvisati gli estremi di
una decisione di non luogo a procedere, il provvedimento è di principio
deducibile davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto secondo l'art.
59 cpv. 4, quanto secondo l'art. 95 cpv. 3 LSan;
che, entro questi limiti, la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo può quindi essere ammessa;
che alla ricorrente non può tuttavia essere riconosciuta
alcuna qualità per agire in giudizio in via di ricorso;
che la denuncia inoltrata all'autorità cantonale nei
confronti di un operatore sanitario per violazione della LSan non è atta a conferire
al suo autore veste di parte nel procedimento disciplinare o contravvenzionale
eventualmente promosso dal titolare del potere di vigilanza o dell'azione
penale;
che per sua intrinseca natura il procedimento disciplinare concerne
in effetti soltanto l'autorità e le persone soggette al potere di vigilanza
(Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 54 B VI e
rimandi; Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd.,
ibidem);
che la LPContr non conosce d’altro canto l’istituto della
costituzione di parte civile previsto dall’art. 69 CPP ai fini del conferimento
della qualità di parte al danneggiato nell’ambito dei procedimenti penali;
che il denunciante non è pertanto legittimato ad impugnare né
le decisioni di revoca dell'autorizzazione o di ammonimento adottato a titolo
di sanzione dal DOS in applicazione dell'art. 59 cpv. 3 LSan, né le multe
inflitte dalla medesima autorità giusta l'art. 95 LSan;
che il denunciante non è in effetti toccato da simili
provvedimenti in misura maggiore di qualsiasi altro amministrato;
che parimenti dev'essere negata al denunciante la
legittimazione attiva ad impugnare le decisioni di non luogo a procedere o di
abbandono del procedimento rese dal DOS nel quadro delle disposizioni
succitate;
che la qualità per agire in giudizio non può essere dedotta
nemmeno dal diritto ad essere sentito, che l'art. 6 cpv. 1 del regolamento
della CVSan (RCVSan; RL 6.1.1.1.2.) riconosce al
denunciante nell'ambito delle indagini esperite da tale commissione, alle cui
conclusioni inerisce comunque soltanto natura di preavviso non impugnabile;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto
in ordine per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;
che la tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza;
visti gli art. 59, 95 LSan; 6 RCVS; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giudizio di fr.
800.-- è a carico della ricorrente.
-
La ricorrente rifonderà fr.
800.-- al resistente dr. __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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