AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.174
Data decisione, Autorità:
27.08.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00174
Lugano
27 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 19 giugno 1998 di
rappr.
dal __________
contro
la
risoluzione 3 giugno 1998 (n. 2458) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso le decisione 16 ottobre 1997
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli
ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato
soggiorno all'estero;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadino
italiano nato nel , è entrato in Svizzera il 19 novembre 1969 in
qualità di stagionale, ottenendo il 15 gennaio 1979 un permesso di dimora. Dal
21 febbraio 1985 è titolare di un permesso di domicilio, con prossimo termine
di controllo fissato al 21 febbraio 2000. Dalla sua entrata in Svizzera e fino
al luglio 1996 ha lavorato in qualità di sorvegliante capo squadra ()
per la ditta __________ di __________ presso cui alloggiava. Nell'ottobre 1995
ha subìto un infortunio sul lavoro riportando lesioni alla schiena e ha altresì
beneficiato di prestazioni INSAI. Dopo due tentativi di riprendere l'attività
nel febbraio, rispettivamente nel luglio 1996, nel maggio 1997 si è annunciato
presso il competente Ufficio regionale del lavoro per la disoccupazione. Il 9
ottobre 1997 ha notificato al competente Ufficio regionale degli stranieri la
modifica del suo luogo di residenza con destinazione presso il "Ristorante
__________ " ad __________ dal 1º luglio 1997. La famiglia del ricorrente,
composta dalla moglie __________ e dalla figlia __________, è sempre rimasta in
Italia, più precisamente a __________ (provincia di __________).
B. Su segnalazione dell'Ufficio
controllo abitanti di __________, il 28 luglio 1997 l'Ufficio regionale degli
stranieri ha chiesto alla Polizia cantonale di disporre degli accertamenti
volti a verificare se __________ risiedesse effettivamente in Ticino presso la
__________ a __________.
Dando seguito a tale richiesta, il 25 settembre 1997
l'autorità di polizia ha quindi provveduto ad interrogare il suddetto
straniero.
Riguardo al suo luogo abituale di soggiorno, l'interessato ha
avuto modo di dichiarare agli agenti di risiedere a __________ già durante la
convalescenza nonché dopo il controllo della disoccupazione e di ritornare ad
__________ ogni quindici giorni per le visite mediche e per la bollatura della
disoccupazione.
C. Fondandosi sui predetti
accertamenti di polizia, con decisione 16 ottobre 1997 la Sezione degli
stranieri del Dipartimento delle istituzioni - fondandosi sull'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS - ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio a suo tempo
rilasciato a __________ per aver risieduto effettivamente all'estero per oltre
sei mesi.
D. Adìto da __________, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione del 3 giugno 1998.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso
di domicilio giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, visto che
l'insorgente ha risieduto in modo effettivo all'estero per un periodo superiore
a sei mesi. Secondo l'Esecutivo cantonale, il ricorrente ha abitato perlomeno
dal luglio 1996 al settembre 1997 pressoché ininterrottamente presso i
famigliari a __________.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che egli sia
riconosciuto titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti
previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS per ritenere decaduto il suo permesso.
Ritiene che la decisione sarebbe affrettata e non sufficientemente suffragata
da elementi probatori; sostiene di aver per contro dimostrato con la
documentazione versata agli atti che la presenza in Svizzera riguarderebbe
buona parte del mese ad eccezione dei fine settimana.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo
sia conferito effetto sospensivo.
F. All'accoglimento del gravame
si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della
Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un
diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte
federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni
concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di
questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di
cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D., consid.
1b con riferimenti). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
-
Giusta l'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo
straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero
durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della
scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga
del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni. Come ha
giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in
giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si
intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita
secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato.
Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero
risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver
trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi. Ne
consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere
un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi
non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche
quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal
desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 e
segg., consid. 2c con rinvii).
-
3.1. Nella fattispecie in
esame, l'insorgente ha vissuto prevalentemente in Italia, dove risiede la
famiglia. Egli sostiene per contro che la sua assenza dalla Svizzera riguarderebbe
soltanto i fine settimana. Sennonché, interrogato dalla Polizia cantonale il 25
settembre 1997 in merito alla sua residenza regolare e continua in Svizzera, il
ricorrente ha dichiarato e sottoscritto che "Nel mese di ottobre 1995
ho avuto un infortunio sul lavoro riportando lesioni alla schiena. Riprendevo
il lavoro a due riprese, nel mese di febbraio 1996 per quindici giorni ed a
luglio del medesimo anno ancora per quindici giorni. Causa i dolori alla
schiena, il resto del tempo rimasi a casa. Come pure rimasi a casa fino al mese
di maggio di quest'anno. In quest'ultimo mese entravo in disoccupazione,
timbrando e dove timbro tutt'oggi presso l'Ufficio di collocamento di
__________ ". Sollecitato dall'agente interrogante il ricorrente ha in
seguito aggiunto che "Quando lavoravo, rientravo ogni fine settimana a
__________ per poi riprendere il lavoro al lunedì seguente. Da quando sono in
infortunio, con l'autorizzazione dell'INSAI, ho trascorso la convalescenza a
__________ e, di regola, ogni quindici giorno ritorno ad __________ per le
visite presso il dott. __________ che ora faccio coincidere con il giorno di
timbratura (per rendere l'idea un giovedì sì e uno no e precisamente due volte
al mese. Questa sera alloggerò presso una camera del Rist. __________ e quindi
domani mattina rientrerò in __________. Devo dire che è da circa un mese che ho
prenotato una camera presso il ristorante __________ pagando un mensile di fr.
100.–. Nella camera non tengo nulla. Tengo a dichiarare che se c'è il pericolo
di perdere il domicilio sono disposto di rimanere ad __________ cinque giorni
alla settimana".
3.2. Alla luce di queste chiare ed inequivocabili
affermazioni, si deve dunque ammettere che l'insorgente si è stabilito in
Italia presso la sua famiglia perlomeno a partire dal luglio 1996 al settembre
1997, rientrando in Svizzera unicamente per sottoporsi alle visite mediche e
per il controllo della disoccupazione. Come emerge dagli atti, le sue
apparizioni in Ticino si sono sempre limitate a periodi alquanto brevi. Ora, a
tale proposito va rammentato che secondo costante prassi del Tribunale
federale, qualora lo straniero trascorra la maggior parte del suo tempo all'estero,
il termine di sei mesi previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non è
interrotto dal semplice fatto che egli ritorni regolarmente in Svizzera per dei
brevi soggiorni d'affari o per visite (DTF 120 Ib 369 e segg., STF inedita 19
marzo 1997 in re E. e LLCC, consid. 3b in fine). Insufficiente è quindi la
semplice presenza in Svizzera limitatamente a un giorno o due alla settimana,
tra l'altro, per poter timbrare il controllo della disoccupazione (STF inedita
25 agosto 1995 in re M., consid. 3; STF 20 ottobre 1994 in re F., consid. 4d).
Un'interruzione del suddetto termine avviene soltanto se lo straniero rientra
in Svizzera prima dello scadere dei sei mesi per riprendere a soggiornarvi in
modo duraturo. Ciò che non è palesemente stato il caso nella fattispecie in
esame.
3.3. Il ricorrente ritiene inoltre che la Sezione degli
stranieri non avrebbe portato nessun elemento a sostegno della propria tesi. A
torto. La dichiarazione rilasciata alla Polizia cantonale volta ad accertare
l'effettivo luogo di residenza dell'insorgente, sulla quale si fonda il
provvedimento adottato, non è tuttavia assolutamente in contrasto con la documentazione
versata agli atti dallo stesso. Le 1-2 consultazioni mensili certificate dal
dott. __________ (doc. 3) confermano quanto dichiarato dal ricorrente alla
polizia. Le ricerche di lavoro e il certificato di controllo LADI (doc. 1 e 2)
sono limitate al mese di dicembre 1997, posteriori quindi all'interrogatorio.
Del resto, anche se l'insorgente avesse comprovato le ricerche intraprese
quotidianamente dal mese di maggio 1997, risulterebbe in tutti i casi inconfutata
la sua assenza per più di sei mesi perlomeno dal luglio 1996. Analoga sorte
hanno le dichiarazioni sulla sua presunta presenza ad __________ rilasciate da
__________, proprietario del "Ristorante __________ " ad __________.
Quest'ultimo ha dichiarato il 10 dicembre 1997 (doc. 4) che il ricorrente
risiederebbe "almeno dai 15 ai 20 giorni al mese" presso il suo
esercizio pubblico. Dal momento che non viene indicato a partire da quando
siffatta presenza è effettiva presso il ristorante, ci si potrebbe invero
chiedere se tale affermazione sia stata rilasciata in modo impreciso ai fini
della presente causa e si riferisca piuttosto al periodo posteriore al verbale
di interrogatorio dell'insorgente del 25 settembre 1997. Quanto affermato dal
proprietario del ristorante non risulta del resto in contrasto con quanto dichiarato
alla polizia dal ricorrente, quando quest'ultimo riconosce che nella sua camera
non tiene nulla, a dimostrazione che la sua residenza ticinese è fittizia. In
tutti i casi va rilevato che dall'incarto non traspare in nessun modo una
residenza effettiva presso tale ristorante dal luglio 1996 fino ad almeno la
prima parte dell'anno 1997. Va ancora rilevata l'assenza di qualsiasi istanza
dell'interessato da inoltrare prima della scadenza del termine semestrale e
volta a beneficiare della proroga del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad
un massimo di due anni. Un'autorizzazione dell'INSAI di trascorrere la sua
convalescenza in Italia non è infatti sufficiente a tale scopo.
- Stante tutto quanto
precede, si deve dunque concludere che la sentenza impugnata non presta il
fianco alle critiche sollevate dall'insorgente e che il provvedimento adottato
dal Dipartimento non è assolutamente finalizzato ad un consuetudine allontanamento
di stranieri dal territorio cantonale. Va dunque confermata la decadenza del
permesso di domicilio rilasciato a __________.
Per il che il ricorso, al limite della temerarietà, è
respinto.
- Con l'emanazione
dell'odierno giudizio, la domanda di effetto sospensivo al gravame diviene
priva d'oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge
transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997; 3, 18, 28 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 800.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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