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Numero d'incarto:
52.1998.166
Data decisione, Autorità:
14.07.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00166
Lugano
14 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 12 giugno 1998 di
patrocinato
dall'avv. __________
contro
la
decisione 26 maggio 1998 (n. 2365) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 marzo 1998
con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha
revocato cautelativamente e preventivamente la licenza di condurre veicoli a
motore a tempo indeterminato per motivi di sicurezza (tossicomania);
vista la risposta 16 giugno 1998 del
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________ ha ottenuto il
rilascio della licenza di condurre autoveicoli della categoria B il 15 dicembre
1989. Di professione svolge l'attività di montatore elettricista presso una
ditta di . Il 6 dicembre 1991 la Sezione della circolazione del
Cantone Ticino ha ammonito il ricorrente per superamento del limite di velocità
(108/102 km/h invece di 80 km/h) in territorio autostradale di __________
() il 4 novembre 1991.
b) Dal rapporto 12
dicembre 1997 della Polizia cantonale __________ risulta che il 13 ottobre
precedente, nel corso di un controllo presso la stazione ferroviaria di
__________, __________ è stato trovato in possesso di 3 pastiglie di ecstasy,
di una di LSD e di 0.5 g di anfetamina. A seguito di tale rapporto, da cui
risulta pure che __________ ha già consumato anfetamine 3 volte in un anno, con
scritto 21 gennaio 1998 la Sezione della circolazione del Cantone Ticino ha
reso attento il ricorrente del fatto che si prospettava l'adozione nei suoi
confronti di un provvedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre.
Raccolte le osservazioni 12 febbraio 1998 inoltrate in proposito dal
ricorrente, il 19 febbraio seguente la medesima autorità ha ordinato a
quest'ultimo di sottoporsi ad un periodo di intenso controllo medico fissato in
3 mesi durante il quale era tenuto - attraverso controlli settimanali delle
urine effettuati in prevalenza a sorpresa - a dimostrare di sapersi astenere
nella maniera più totale dal consumo di sostanze stupefacenti e presentare al
termine di tale periodo un certificato medico da cui risulti che non è
tossicodipendente e quindi perfettamente idoneo alla guida. La Sezione della
circolazione ha giustificato tale misura con il fatto che occorrevano ulteriori
approfonditi accertamenti per determinare se egli si trovasse o meno in uno
stato di dipendenza dal consumo di sostanze stupefacenti. L'autorità ha pure
reso attento l'interessato che qualsiasi irregolarità o inadempienza verso le
condizioni sopraindicate sarebbero state immediatamente sanzionate e avrebbero
inevitabilmente comportato l'adozione di un provvedimento di sicurezza. Il 26
febbraio 1998 il legale di __________ ha informato la Sezione della
circolazione che il suo mandante si trovava all'estero e che sarebbe rientrato
in Svizzera non prima della fine del mese di maggio 1998, indicando nondimeno
che una volta fatto ritorno, l'interessato avrebbe dato seguito senza remore
alle richieste formulate.
B. Con risoluzione 12 marzo
1998 la Sezione della circolazione, richiamati gli art. 16 cpv. 1 LCStr e 35
cpv. 3 OAC, ha revocato a __________, a titolo cautelativo e preventivo, la
licenza di condurre a tempo indeterminato e gli ha impartito ancora una volta
l'ordine di produrre un certificato medico che comprovi, sulla base di settimanali
controlli dell'urina, l'assoluta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti
durante un periodo minimo di 3 mesi. La decisione è stata dichiarata
immediatamente esecutiva.
In sostanza l'autorità ha considerato che dagli atti in suo
possesso emergono importanti indizi sulla presunta dipendenza dell'interessato
dal consumo di sostanze stupefacenti e che, malgrado le chiare indicazioni
sulle modalità dei controlli e sulle conseguenze di eventuali inadempienze,
egli non aveva ottemperato alle condizioni impostegli.
C. Il 30 marzo 1998 __________
ha impugnato davanti al Consiglio di Stato il predetto provvedimento di revoca
chiedendone l'annullamento e postulando che al gravame fosse conferito effetto
sospensivo.
Con decisione 26 maggio 1998 il Governo ha respinto il
ricorso. L'Esecutivo cantonale, che ha preso atto della comunicazione del
patrocinatore del ricorrente dell'assenza all'estero di quest'ultimo, ha
nondimeno reputato giustificato il provvedimento adottato a titolo cautelativo
e preventivo, segnatamente alla luce degli indizi sulla presunta dipendenza dal
consumo di sostanze stupefacenti emergente dal rapporto della Polizia cantonale
zurighese e nell'ottica di preservare la sicurezza del traffico. Ha infine
considerato adeguato alle circostanze il periodo di controllo fissato in 3 mesi.
D. Contro la predetta decisione
governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e che al gravame sia conferito
effetto sospensivo.
Invoca la violazione del diritto di essere sentito e critica
il Governo per aver insufficientemente motivato la propria decisione. Contesta
che nel caso in oggetto siano dati gli estremi per pronunciare nei suoi
confronti un provvedimento di revoca della licenza di condurre per motivi di
sicurezza. Asserisce infatti di non essere affatto persona dipendente da
sostanze stupefacenti. Ritiene dunque che la decisione impugnata sia arbitraria
e non poggi su nessuna prova oggettiva in merito al suo asserito stato di
dipendenza da stupefacenti. Evidenzia pure la necessità della licenza per
bisogni professionali, sostenendo che la revoca sarebbe suscettibile di comportare
la perdita del suo posto di lavoro.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni in
proposito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del
Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LACStr.
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da
una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
-
Preliminarmente, va
osservato che con l'emanazione del giudizio qui impugnato il Consiglio di Stato
ha implicitamente considerato priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo
al gravame inoltratogli. Il ricorrente ha d'altronde comunicato l'11 maggio
1998 all'Esecutivo cantonale di rinunciare a replicare, sollecitando l'emanazione
della decisione entro breve termine. Orbene, la risoluzione governativa è stata
prolata già il 26 maggio successivo. Con l'evasione del gravame nel merito da
parte del Governo, la critica del ricorrente sulla mancata decisione relativa
alla domanda di effetto sospensivo è da ritenersi dunque priva di oggetto.
-
3.1. Il ricorrente critica
innanzitutto il Governo cantonale per essersi limitato a giustificare l'operato
del dipartimento "alla luce degli indizi sulla presunta dipendenza del
ricorrente dal consumo di sostanze stupefacenti e nell'ottica di preservare la
sicurezza del traffico" e ritiene l'accertamento dei fatti da parte delle
autorità inferiori insufficiente. Eccepisce pertanto la violazione del diritto
di essere sentito perché la decisione adottata dalla Sezione della circolazione
si fonderebbe sul fatto che egli non ha ottemperato alle condizioni impostegli,
allorquando essa era al corrente della sua assenza all'estero sino alla fine di
maggio 1998. Sostiene che l'autorità doveva tenere conto delle sue ragioni, rispettivamente
giustificazioni, addotte a tutela dei suoi diritti. Dal momento che il
Consiglio di Stato non ha esaminato la censura sottopostagli, l'insorgente
ritiene che l'autorità ha commesso a sua volta un "manifesto diniego di giustizia".
3.2. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono
determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa
risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 4 Cost. e
6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti
i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che
gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di
conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare
offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.). La
procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art.
18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve
accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed
assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i
contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle
domande delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In quest'ambito, all'autorità spetta
la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove,
rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe
verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II
398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi,
GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite
l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate
ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50,
1990 N. 43).
Il diritto di ottenere una decisione motivata, sgorgante dal
diritto di essere sentito, esige che le motivazioni siano formulate in modo
tale da permettere all'interessato di ricorrere con piena cognizione di causa.
Ciò è il caso allorquando sia il ricorrente sia l'autorità superiore possono
rendersi conto della portata del giudizio in questione e delle eventuali
possibilità di impugnazione. In questo senso devono essere menzionati,
perlomeno brevemente, gli elementi essenziali su cui l'autorità si è fondata
per pronunciare il proprio giudizio. L'autorità non è tuttavia tenuta a
pronunciarsi su tutti gli argomento sottopostile, ma può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti (DTF 121 Ia 54 consid. 2 con rinvii, 120 Ib 224 consid.
2b, 117 Ib 64 consid. 4).
3.3. Nel caso in rassegna e contrariamente a quanto ritenuto
dal ricorrente, la sentenza impugnata adempie i requisiti testé illustrati. Il
Consiglio di Stato, fondando la propria decisione sugli indizi relativi alla presunta
dipendenza del ricorrente dal consumo di sostanze stupefacenti e nell'ottica di
preservare la sicurezza del traffico, ha infatti esposto in maniera tutto
sommato sufficiente i motivi che l'hanno indotto a confermare la decisione di
prime cure. Come si vedrà in seguito (consid. 5) le decisioni delle autorità
inferiori sono perfettamente sostenibili, non sono carenti nell'accertamento
dei fatti e si basano su quanto l'autorità di prime cure si aspettava dal ricorrente.
Va nondimeno già osservato che la tesi dell'insorgente
secondo cui la Sezione della circolazione doveva procedere a ulteriori e
accurati accertamenti, offrendogli in seguito la possibilità di far valere le
proprie ragioni non può essere condivisa, ritenuto che il provvedimento è stato
adottato a titolo preventivo e cautelativo fintanto che non saranno chiariti i
motivi di esclusione della licenza di condurre.
Ne consegue che le censure sollevate dal ricorrente, su
questo punto, vanno respinte.
- 4.1. La licenza di condurre
è un permesso di polizia che autorizza alla guida di veicoli a motore. Essa può
essere rilasciata soltanto se tra le altre cose il richiedente non è dedito al
bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla
guida (art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). Le licenze e i permessi devono essere
revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio
non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati se
non sono state osservate le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio
erta stato subordinato nel caso particolare (art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art.
17 cpv. 1 bis primo periodo LCStr, la licenza di condurre è revocata per una
durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore
a causa d'alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi
caratteriali o altri motivi. La licenza di condurre può essere revocata subito,
a titolo preventivo, fino a che i motivi di esclusione siano stati appurati (art.
35 cpv. 3 OAC).
Da quanto testé esposto discende che la decisione emanata nei
confronti del ricorrente è una misura amministrativa cautelativa e preventiva a
scopo di sicurezza, volta sia alla tutela dell'interessato medesimo sia alla
protezione della circolazione contro i conducenti non idonei a guidare veicoli
a motore (art. 30 cpv. 1 OAC).
4.2. Come si è detto in
narrativa, la decisione di revoca impugnata dal ricorrente è stata adottata
perché quest'ultimo non ha dato seguito all'ordine impartitogli dalla Sezione
della circolazione di sottoporsi ad un breve periodo di intenso controllo medico
atto a stabilire il suo grado di dipendenza da sostanze stupefacenti.
Quella resa dalla predetta autorità amministrativa è dunque
una decisione di ritiro immediato della licenza a titolo preventivo e in quanto
tale rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile ad una misura
provvisionale, ordinata fintanto che non saranno chiariti i motivi di
esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, III ed., ad art. 16 LCStr, n. 2.2. lett. e con riferimenti ivi
menzionati).
Un provvedimento di questo genere si giustifica quando dal
comportamento del conducente derivano seri dubbi circa la sua attitudine alla
guida, ma per svariate ragioni non possono essere chiariti con la dovuta
rapidità i sospettati motivi d'esclusione della licenza di condurre. In questi
casi le autorità devono poter quindi intervenire cautelativamente per tutelare
la sicurezza del traffico, nonché del soggetto direttamente interessato dalla
misura (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
III Vol., n.1 996; DTF 122 II 364 consid. 3a).
- Nel caso in rassegna, il
provvedimento di revoca della licenza a titolo cautelare e preventivo appare
del tutto giustificato dalle circostanze.
Dal rapporto 12 dicembre 1997 della Polizia ferroviaria del Canton
__________, sottoscritto dal ricorrente, emerge che quest'ultimo è stato
trovato in possesso di tre pastiglie di ecstasy, di una porzione di LSD, nonché
di 0.5 g di anfetamine ed ha ammesso di essere consumatore di quest'ultima
sostanza. A seguito di tali risultanze il 21 gennaio 1998 la Sezione della circolazione
del Cantone Ticino ha prospettato al ricorrente un provvedimento amministrativo
di revoca della licenza di condurre.
L'insorgente si duole del fatto che l'autorità di prime cure
non ha tenuto conto dello scritto del patrocinatore con cui informava di essere
all'estero sino alla fine del mese di maggio. Sennonché egli non spende una
parola per dimostrare - o almeno rendere verosimile - tale assenza. A tale
proposito va tenuto presente che il principio inquisitorio che regge la
procedura amministrativa non dispensa le parti dal dovere di collaborare
all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto
sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado
di delucidare con mezzi propri, dovere fondato anche sul principio di buona
fede (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad art.
18 con rif.). Il 12 febbraio 1998 egli ha presentato le sue osservazioni allo
scritto dell'autorità del 21 gennaio precedente senza tuttavia informarla di
una sua eventuale assenza. Sette giorni più tardi, ossia il 19 febbraio 1998,
la Sezione della circolazione ha ordinato al ricorrente di sottoporsi ad un
periodo di intenso controllo medico fissato in 3 mesi per accertare se egli si
trovasse o meno in uno stato di dipendenza dal consumo di sostanze
stupefacenti. Orbene, è solo dopo aver preso conoscenza di quanto si aspettava
da lui l'autorità che egli ha informato la stessa il 26 febbraio tramite il suo
patrocinatore della sua assenza dalla Svizzera sino a fine maggio, indicando
che ad avvenuto rientro, "sarà sua premura prendere contatto con il
vostro ufficio per dare seguito alle vostre richieste". Sembra invero
poco credibile che egli si sia repentinamente trasferito all'estero per diversi
mesi proprio una settimana dopo aver ricevuto lo scritto della Sezione della
circolazione. A maggior ragione dal momento che nelle sue osservazioni presentate
due settimane prima egli non avvertiva l'autorità della sua lunga assenza in
vista del provvedimento da adottare. Del resto a quel momento egli era ben
cosciente che, raccolte le sue osservazioni, l'autorità avrebbe preso entro
breve termine una decisione a seguito della presenza su di sé di sostanze
stupefacenti. Poco importa inoltre se il 6 gennaio 1998 per i fatti di
__________ egli si sia fatto condannare dal competente giudice di polizia
soltanto al pagamento di una multa di fr. 150.– oltre le spese processuali
senza che venisse considerato quale tossicodipendente ai sensi dell'art. 19a
cpv. 2 LStup. Non va infatti dimenticato che la decisione litigiosa è una
misura amministrativa preventiva e cautelativa a scopo di sicurezza, la quale
può essere pronunciata - come avvenuto in concreto - indipendentemente dalla
sussistenza di una colpa e in qualsiasi momento. A tale scopo e contrariamente
a quanto addotto dal ricorrente, l'autorità non era dunque tenuta a sospendere
la procedura sino al presunto rientro in Svizzera dello stesso. A maggior
ragione dal momento che l'insorgente non contesta nemmeno che le sostanze
trovate in suo possesso siano vietate dalla legge sugli stupefacenti ed ha
ammesso di consumare anfetamine, ancorché a suo dire solo occasionalmente.
L'insorgente sostiene inoltre che a rigore sarebbe potuto
entrare in considerazione soltanto un provvedimento a scopo di ammonimento. La
tesi non può essere condivisa. Le revoche di questo genere servono a correggere
i conducenti e ad impedire la recidività e vengono ordinate in seguito a
infrazioni alle prescrizioni della circolazione (art. 30 cpv. 2 OAC).
Tutto sommato, ancorché severa, la decisione impugnata non
procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge
riserva all’autorità competente in ordine alla valutazione dell’adeguatezza
della misura adottata. Già le risultanze sul possesso e consumo di droga che
emergono dal rapporto di polizia zurighese permettono infatti di nutrire il
fondato sospetto che egli sia dipendente da sostanze stupefacenti e non idoneo
alla guida. A maggior ragione dal momento che egli non ha dato seguito alle
condizioni impostegli. Il pericolo per la sicurezza della circolazione
costituito da un conducente che si presume dedito al consumo di tali sostanze
esige che le autorità intervengano tempestivamente con provvedimenti urgenti a
tutela provvisoria di interessi giuridici minacciati durante il lasso di tempo
necessario all'effettuazione dei dovuti accertamenti.
-
Il ricorrente infine non si
può appellare in questa sede all'asserita necessità di disporre della licenza
di condurre per motivi professionali dal momento che trattasi questo di un
fattore che ha rilevanza unicamente nell'ambito delle revoche a scopo di ammonimento
per decidere della durata del provvedimento (cfr. art. 33 cpv. 2 OAC), ma che
per contro non entra affatto in considerazione nei casi di revoca a scopo di
sicurezza dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una
persona alla guida di veicoli ( cfr. art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait
du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, pag. 195).
-
Stante tutto quanto
precede, il ricorso va dunque respinto.
Con l'emanazione del presente giudizio la domanda di effetto
sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 4 Cost.; 14 cpv. 2, 16 cpv. 1 LCStr; 35 cpv. 3 OAC; 10 LACStr;
3, 18, 28, 43, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di
Losanna nel termine di 10 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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