AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.164
Data decisione, Autorità:
07.08.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00164
Lugano
7 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 10 giugno 1998 di
contro
la
risoluzione 3 giugno 1998 (n. 2472) del Consiglio di Stato che ha respinto il
ricorso 30 aprile 1998 dell'insorgente avverso la nomina dell'ufficio
presidenziale effettuata dal consiglio comunale di __________ nella seduta
del 27 aprile 1998;
viste le risposte:
-
16 giugno 1998 del Municipio di
__________;
-
23 giugno 1998 di __________;
-
24 giugno 1998 del Consiglio di
Stato;
-
25 giugno 1998 del Presidente del
Consiglio comunale;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il consiglio comunale di
__________ é stato convocato in seduta ordinaria il giorno 27 aprile 1998 per
deliberare, tra l'altro, sulla nomina (annuale) dell'ufficio presidenziale, composto
da un presidente, un vicepresidente e 2 scrutatori (trattanda n. 3).
b) Trattandosi di nominare
il presidente del legislativo sono state formulate le candidature di __________
per il PLR e del qui ricorrente __________, capogruppo di __________. In
votazione é stato eletto il candidato del PLR. L'elezione del vicepresidente ha
invece avuto luogo tacitamente, poiché é stata annunciata la sola candidatura
di __________ per il PLR. Gli altri gruppi hanno rinunciato a presentare candidati.
A questo punto __________, capogruppo PPD, ha espresso rammarico per il fatto
che - dall'inizio della legislatura - il partito di maggioranza relativa (PLR)
non lasciasse la possibilità alle altre forze politiche di accedere alle
cariche presidenziali. Egli ha quindi comunicato di abbandonare la seduta,
seguito dai suoi colleghi di partito. Altrettanto é stato fatto da parte dei
membri di __________. La seduta é indi continuata, in primis con l'elezione dei
due scrutatori nelle persone di __________ e __________, proposti dal PLR.
B. a) Con ricorso 30 aprile
1998 __________ ha impugnato l'elezione dell'ufficio presidenziale innanzi al
Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla, eccependo una mancanza
di rispetto da parte del PLR delle altre forze politiche che siedono nel
legislativo ed appellandosi all'art. 12 cpv. 3 del regolamento comunale (RC),
secondo cui per la ripartizione dei seggi in seno all'ufficio presidenziale fa
stato, in caso di disaccordo dei gruppi, "la ripartizione prevista per
la nomina delle commissioni". Anche __________ ha contestato
l'elezione dell'ufficio presidenziale con impugnativa 5 maggio 1998.
b) Con risoluzione 3
giugno 1998 il Consiglio di Stato ha respinto i gravami. Esso ha considerato
che l'elezione del presidente del consiglio comunale ossequiasse tanto l'art.
48 cpv. 2 LOC che l'art. 13 cpv. 1 RC: disposizione che regolamenta specificatamente
questo oggetto. Quanto all'elezione degli altri membri dell'ufficio presidenziale,
essa aveva avuto luogo tacitamente.
C. Con ricorso 10 giugno 1998
__________ ha impugnato la predetta risoluzione innanzi a questo Tribunale, al
quale ha domandato di annullarla insieme alle deliberazioni del consiglio comunale
che essa ha protetto. Il ricorrente ribadisce le motivazioni e le domande
addotte in prima istanza.
Il Consiglio di Stato, il
municipio di __________, __________, presidente del consiglio comunale al
momento della controversa elezione, e __________, presidente eletto attraverso
quest'ultima, hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione dell'insorgente certa (art. 209 lett. a LOC). Il gravame é
pertanto ricevibile in ordine, con le riserve che verranno specificate nell'esame
di merito. Esso può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Giusta l'art. 48 cpv.
1 LOC l'ufficio presidenziale del consiglio comunale é costituito da un
presidente, uno o due vicepresidenti e due scrutatori. Esso viene nominato ogni
anno, la prima volta nella seduta costitutiva e, in seguito, all'apertura della
prima sessione ordinaria (art. 48 cpv. 2 LOC). Le cariche in seno all'ufficio presidenziale
non sono obbligatorie (art. 48 cpv. 3 LOC). L'art. 11 RC ricalca quanto dispone
l'art. 48 LOC, precisando nel contempo l'istituzione di una sola carica di
vicepresidente. L'art. 12 RC stabilisce indi che l'ufficio presidenziale viene
eletto per alzata di mano ed a maggioranza dei votanti, secondo il quoziente di
voto previsto al cpv. 1 dell'art. 31 (in realtà trattasi dell'art. 32),
riservato un altro sistema di voto se richiesto e deciso a maggioranza dei
votanti. La ripartizione dei seggi sull'arco del quadriennio avviene di regola
per accordo dei gruppi (art. 12 cpv. 2 RC). In caso di disaccordo, fa stato la
ripartizione prevista per la nomina delle commissioni (art. 12 cpv. 3 RC). L'art.
13 RC, riservato alla nomina ed alle competenze del presidente, specifica che
nel caso di più proposte per questa carica occorre procedere con il sistema
delle votazioni eventuali (cpv. 1).
2.2. Sulla scorta di
queste premesse il Tribunale ritiene necessario precisare o correggere alcune
considerazioni svolte da parte del Consiglio di Stato nel giudizio impugnato,
indipendentemente dell'epilogo della lite. In primo luogo é vero, come afferma
l'istanza inferiore, che la LOC non assicura una rappresentanza proporzionale
in seno all'ufficio presidenziale delle forze politiche che siedono nel
consiglio comunale. E' però altrettanto vero che, a __________, simile
rappresentanza é garantita dall'art. 12 cpv. 3 RC. In secondo luogo,
contrariamente a quanto ritenuto dal Governo in adesione ad una corrispondente
suggestione del municipio di __________, l'applicazione dell'art. 12 cpv. 3 RC
non é minimamente problematica. Questo disposto significa semplicemente che, in
caso di disaccordo tra le forze politiche, i seggi dell'ufficio presidenziale
vengono attribuiti secondo il sistema di riparto (proporzionale) che regge
l'assegnazione dei seggi nelle commissioni del legislativo, ancorato agli art.
73 LOC e 50 RC. Il fatto che, a __________, le commissioni siano formate da 5
membri (art. 46 RC) non osta all'applicazione del rinvio per la nomina
dell'ufficio presidenziale, di soli 4 membri. Basta sostituire, ai fini del
calcolo (cfr. Ratti, Il Comune, vol. I, pag. 284; inoltre Michele Ferrari, La
commissione della gestione, pag. 22), il numero dei membri della commissione (5)
con quello dell'ufficio presidenziale (4). Da ultimo, diversamente da quanto ha
assunto il Governo, l'art. 13 cpv. 1 RC, il quale assoggetta al sistema delle
votazioni eventuali l'elezione alla carica più importante e prestigiosa
dell'ufficio presidenziale, ovvero quella di presidente del consiglio comunale,
nel caso in cui vi fossero più proposte, non si pone in contraddizione con l'art.
12 cpv. 3 RC. In effetti, un conto é ripartire tra le varie forze politiche i 4
seggi componenti l'ufficio presidenziale senza precisare la funzione di ciascun
seggio assegnato, un altro é eleggere un certo membro del legislativo ad una
ben precisa carica - in casu quella di presidente - all'interno dell'ufficio in
rassegna: carica centrale, per l'elezione alla quale il legislatore comunale ha
voluto rammentare espressamente il sistema di voto. Se, quindi, la forza
politica che domina il Legislativo può sempre imporre il suo candidato alla
testa del consiglio comunale in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 RC, essa deve
nondimeno rispettare la rappresentanza proporzionale in seno all'ufficio
presidenziale, accettando - a dipendenza del riparto effettuato come poco sopra
spiegato - l'occupazione di una o più delle altre cariche da parte degli altri
gruppi in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 RC.
- 3.1. Ferme queste premesse
il ricorso deve essere respinto per quanto concerne l'elezione di __________
alla carica di presidente del consiglio comunale. Essa rispetta difatti tanto l'art.
12 cpv. 3 RC che 13 cpv. 1 RC. Invano l'insorgente sollecita una rotazione
della carica di presidente. Questa non é prevista dalla legge, per cui il
Tribunale non può ordinarla (art. 61 PAmm).
3.2. Per quanto riguarda
invece la nomina del vicepresidente e dei due scrutatori il gravame deve essere
considerato irricevibile. In effetti l'insorgente, capogruppo di __________, ha
espressamente dichiarato in seduta di rinunciare ad inoltrare una candidatura a
nome dello stesso in alternativa a quella presentata dal PLR per quanto
riguardava la carica di vicepresidente e, dopo la nomina di quest'ultimo, ha abbandonato
la seduta insieme ai membri del suo gruppo nonché del gruppo PPD. Ciò facendo
egli ha permesso l'elezione tacita tanto del vicepresidente quanto dei due
scrutatori. Egli non può pertanto dolersi di queste elezioni, cui ha
acconsentito (cfr. RDAT 1977 N. 19) rispettivamente che ha reso possibile a
causa del suo comportamento. Non appare pertanto necessario verificare se -
come sembrerebbe invece prima facie alla luce dei rapporti di forza in seno al
legislativo - l'occupazione da parte del PLR di tutti i seggi dell'ufficio
presidenziale durante l'anno in corso, favorita dal disimpegno delle altre
forze politiche, sia costitutiva di una violazione dell'art. 12 cpv. 3 RC.
- Sulla scorta di quanto
precede, il ricorso deve essere respinto, nella misura in cui é ricevibile. La
tassa di giudizio deve essere messa a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 48, 73, 208, 209 LOC, il RC di __________, 3, 18,
28, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso é respinto nella
misura in cui é ricevibile.
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.--, é posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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