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Numero d'incarto:
52.1998.148
Data decisione, Autorità:
30.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00148
Lugano
30 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 29 maggio 1998 di
patrocinato
dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 22 maggio 1998 con cui la Presidente del Consiglio di Stato si è
rifiutata di concedere all'insorgente l'effetto sospensivo al ricorso
inoltrato contro la decisione 7 maggio 1998 con cui il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo
indeterminato la licenza di condurre per motivi di sicurezza;
vista la risposta 10 giugno 1998 della
Presidente del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 20 settembre 1997 la Polizia del Canton Svitto ha
steso un rapporto di segnalazione concernente __________ (10 novembre 1963) in
merito all'acquisto di cocaina per il proprio consumo;
che a seguito di tale rapporto, il 12 novembre 1997 la
Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone
Ticino ha fatto ordine a __________ di sottoporsi per 3 mesi ad un intenso
controllo medico per dimostrare, attraverso controlli settimanali delle urine
effettuati in prevalenza a sorpresa, di sapersi astenere nella maniera più
totale dal consumo di sostanze stupefacenti e di presentare al termine di tale
periodo un certificato medico dal quale risulti che non è tossicodipendente e
che è perfettamente idoneo alla guida;
che a partire da tale provvedimento l'interessato si è
sottoposto a 6 esami delle urine (11, 19, 24 dicembre 1997 e 3, 9 e 20 gennaio
1998), tutti con esito negativo;
che durante il periodo di controllo ordinatogli, __________ è
risultato positivo all'esame tossicologico 13/16 febbraio 1998 all'hashish e
alla marijuana ordinato dalla Polizia cantonale nell'ambito di un'inchiesta
aperta nel 1996 per un traffico di cocaina (v. rapporto di segnalazione 17
febbraio 1998 della Polizia cantonale); a tale proposito egli ha osservato di
aver sorbito the di canapa;
che preso atto di tale esame il 4 marzo 1998 la Sezione della
circolazione ha comunicato a __________ di ritenere dati gli estremi per
procedere nei suoi confronti con una misura amministrativa di revoca della
licenza di condurre;
che in seguito l'interessato ha trasmesso all'autorità altri
esami delle urine esperiti il 30 gennaio, 9, 20, 27 febbraio 1998, risultati
tutti positivi alla cannabis;
che il 17 marzo 1998 egli ha osservato che le tracce di THC
(TetraHydroCannabinolo) riscontrate nell'urina non sarebbero riconducibili al
fumo di canapa, bensì al consumo di prodotti alimentari in commercio (olio di
canapa e preparati di cannabis per infusioni) e non sarebbero sufficienti per
determinare un'incapacità di condurre veicoli a motore;
che ha inoltre dato rilevanza all'assenza di qualsiasi prova
atta a concludere la sua inidoneità alla guida in relazione a una dipendenza
dal consumo di stupefacenti in particolare di marijuana e/o di hashish,
sostanze quest'ultime scarsamente nocive anche se fumate;
che la Sezione della circolazione, preso atto degli incarti
20 settembre 1997 e 17 febbraio 1998 redatti dalla Polizia del Canton Svitto
rispettivamente del Canton Ticino, ha risolto di revocare a __________ la
licenza di condurre veicoli a motore - a titolo preventivo e cautelativo - a
tempo indeterminato a seguito di importanti indizi sulla presunta dipendenza
dal consumo di sostanze stupefacenti, aggiungendo che l'eventuale riesame
"verrà concesso solo sulla base di un certificato medico che comprovi
sulla base di settimanali controlli dell'urina l'assoluta astinenza dal consumo
di sostanze stupefacenti durante un periodo minimo di 6 mesi";
che l'autorità ha dato rilievo al fatto che, nonostante le
chiare indicazioni sulle modalità dei controlli e sulle conseguenze di
eventuali inadempienze, egli non ha ottemperato con serietà e scrupolosità le
condizioni postegli con ordine 12 novembre 1997, segnatamente presentando in 4
occasioni delle positività ai derivati della cannabis;
che contro questa decisione, fondata sugli art. 16 cpv. 1
LCStr e 35 cpv. 3 OAC e dichiarata immediatamente esecutiva, __________ è
insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con istanza provvisionale l'insorgente ha chiesto alla
Presidente del Consiglio di Stato di concedere l'effetto sospensivo al ricorso;
che il ricorrente, riprendendo e ampliando le argomentazioni
addotte nelle osservazioni 17 marzo 1998, ritiene che non vi sarebbe alcun
motivo per legittimare il provvedimento adottato;
che con decisione 22 maggio 1998 la Presidente del Governo ha
respinto l'istanza, reputando che la ponderazione degli interessi contrapposti
giustificasse il mantenimento del diniego dell'effetto sospensivo;
che, ritenendola sproporzionata, __________ è insorto contro
questa risoluzione presidenziale davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
dove ripropone la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso
pendente davanti al Consiglio di Stato;
che l'insorgente rileva la mancanza del requisito
dell'urgenza perché l'autorità ha atteso più di due mesi per emanare la decisione;
sottolinea poi che oltre a non esservi indizi atti a considerarlo
tossicodipendente, le tracce di THC dipendono dal consumo via orale di olio e
infusi di canapa non nocivi per la salute e non sufficienti per ammettere una
sua incapacità di condurre;
che invoca pure la necessità dell'automobile per motivi professionali,
riservandosi di formulare richieste di risarcimento all'autorità in caso di
accoglimento del gravame;
che la Presidente del Consiglio di Stato sollecita il rigetto
dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli
art. 10 LACStr e 21 PAmm;
che la decisione 7 maggio 1998 della Sezione della
circolazione configura una revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza
per un periodo indeterminato;
che quella appena menzionata è una decisione di ritiro immediato
della licenza a titolo preventivo e in quanto tale rappresenta un provvedimento
di sicurezza paragonabile ad una misura provvisionale, ordinata fintanto che
non saranno chiariti i motivi di revoca del permesso di condurre
(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, III ed., ad art. 16
LCStr, n. 2.2. lett. e con giurisprudenza ivi menzionata);
che per prassi costante, avallata dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, i provvedimenti di revoca della licenza a scopo di sicurezza
sono per principio dichiarati immediatamente esecutivi, nel senso che
l'autorità che li adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo
ad un eventuale ricorso (DTF 106 Ib 117; Schaffhauser, Grundriss des schweiz.
Strasseverkehrsrechts, II ed., N. 2758);
che ciò vale a maggior ragione per un provvedimento di revoca
pronunciato essenzialmente a titolo cautelare, essendo tra l'altro in simili
casi l'immediata esecutività degli stessi già prevista dalla legge di procedura
per le cause amministrative all'art. 21 cpv. 4 ;
che l'esecutività immediata delle decisioni aventi carattere
cautelare rappresenta la logica conseguenza della funzione delle stesse, le
quali perseguono infatti lo scopo di conservare determinate situazioni di fatto
o di diritto fino al giudizio di merito, di impedire un danno altrimenti
irreparabile o (come è il caso nella fattispecie in esame) di tutelare
provvisoriamente interessi giuridici minacciati (Borghi /Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 21 n. 1);
che contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la
decisione dipartimentale emanata circa due mesi dopo avergli prospettato gli
estremi della misura amministrativa adottata adempie ancora il requisito
dell'urgenza, a maggior ragione dal momento che è l'interessato stesso ad aver
richiesto una proroga il 5 marzo 1998, concessagli fino al 24 dello stesso
mese, per presentare le proprie osservazioni in merito;
che in caso di ricorso il destinatario del provvedimento può
comunque sollecitare la concessione dell'effetto sospensivo;
che la concessione dell'effetto sospensivo dipende dalla ponderazione
degli interessi contrapposti (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 21, n. 1c;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N.
280, 169);
che, considerato il pericolo costituito dai conducenti
inidonei per la sicurezza della circolazione, nel caso di revoche cautelari per
scopi di sicurezza l'effetto sospensivo al ricorso va concesso soltanto quando
sulla base degli atti si può ritenere che verosimilmente non sono date le
premesse per adottare un simile provvedimento ;
che con la decisione impugnata il Presidente del Consiglio di
Stato ha implicitamente escluso tale ipotesi;
che per motivi medici, dal momento che l'insorgente è affetto
da una forma grave e generalizzata di psoriasi, non è stato sottoposto
all'analisi tossicologica del capello ma gli è stato ordinato di sottoporsi a
un intenso controllo medico della durata di 3 mesi al fine di dimostrare
l'asserita astinenza dal consumo di qualsiasi sostanza stupefacente;
che da un esame sommario della documentazione agli atti appare
chiaramente che il ricorrente non ha per nulla adempiuto l'obbligo impartitogli
il 12 novembre 1997;
che inoltre, considerate le risultanze degli esami di
laboratorio a partire dal 13 febbraio 1998 (positività alla cannabis), la deduzione
operata dalla Presidente del Governo non appare affatto insostenibile;
che le contestazioni sollevate dall'insorgente davanti al
Consiglio di Stato non sono tali da giustificare una prognosi di esito favorevole
dell'impugnativa: il fatto di consumare per via orale olio e infusi di canapa
non esclude che egli fumi hashish e marijuana in quantità tali da avere
influssi di rilievo per la guida di veicoli a motore;
che il fatto di non consumare droghe pesanti non permette ancora
di ritenere che molto probabilmente l'insorgente non sia dipendente dalla
cannabis al punto di compromettere la sicurezza del traffico;
che, comunque, questi accertamenti preliminari dovranno
essere ulteriormente confermati dall'istruttoria che il Consiglio di Stato
dovrà necessariamente esperire - se del caso tramite una perizia - prima di
statuire nel merito del ricorso pendente;
che va infine osservato che la necessità della licenza di
condurre per motivi professionali non può essere tutelata, dal momento che il
provvedimento è stato adottato a scopo di sicurezza;
che infatti l'interesse pubblico volto a proteggere la
sicurezza stradale da conducenti non idonei prevale sull'interesse del cittadino
a non essere privato della propria licenza (cfr. Perrin, Délivrance et retrait
du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, pag. 195);
che il ricorso va quindi respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28
PAmm);
visti
gli art. 16 LCStr; 35 OAC; 10 LACStr; 3, 18, 21, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.– è a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione,
nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 10 giorni
dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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