AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.139
Data decisione, Autorità:
20.07.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00139
Lugano
20 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Giovanna
Canepa, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 20 maggio 1998 di
patrocinata
da: avv. __________
contro
la
decisione 29 aprile 1998 del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa
17 dicembre 1997 della ricorrente avverso la decisione 1. dicembre 1997 della
Sezione degli Stranieri del Dipartimento delle istituzioni, che le ha negato
il rilascio del permesso di domicilio;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadina
domenicana nata nel __________, è venuta in Svizzera la prima volta il 9
febbraio 1992 per raggiungere la sorella residente a __________, alla quale
intendeva rendere visita per un breve periodo. Il 18 settembre 1992 si è
sposata avanti l'Ufficiale di stato civile di __________ con il cittadino
svizzero __________, nato nel __________. Il matrimonio è stato sciolto per
divorzio con sentenza 13 luglio 1998 del Pretore di Bellinzona, posteriore
quindi all'inoltro del gravame in esame. A partire dalla data del matrimonio
__________ è stata messa al beneficio di permessi di dimora annuali, rinnovati,
da ultimo, fino al 18 settembre 1997. Nel 1993 e 1995 è stata raggiunta dai
figli __________ e __________, residenti in precedenza nella __________.
B. Con istanza 1/22 settembre
1997 __________ ha chiesto di essere posta al beneficio di un permesso di
domicilio in quanto residente in Svizzera da cinque anni e coniugata con un
cittadino svizzero. Il 1. dicembre 1997 la Sezione degli stranieri ha risolto
di respingere l'istanza, per il fatto che dal mese di febbraio 1994 la richiedente
non viveva più con il marito e la comunione coniugale era durata soltanto un
anno e mezzo. La stessa Sezione decideva pure di non rinnovarle il permesso di
dimora per mancanza di un vincolo matrimoniale vissuto che giustificasse
un'autorizzazione a vivere presso il coniuge.
C. Contro la predetta decisione
dipartimentale __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, che con
sentenza 29 aprile 1998 ne ha respinto il gravame. L'Esecutivo ha ritenuto che
nella specie sussistevano indizi oggettivi sulla base dei quali si poteva
affermare che il matrimonio contratto con __________ sarebbe stato voluto per eludere
le disposizioni in materia di stranieri, nel senso di permettere al coniuge
straniero di continuare a risiedere in Svizzera. Era inoltre improbabile che
durante il breve periodo in cui i coniugi avevano vissuto assieme in costanza
di matrimonio essi avessero voluto formare un'unione coniugale. Il periodo di
convivenza prima del matrimonio asserito dalla ricorrente non era tale da
sovvertire il carattere di matrimonio di convenienza che traspariva
dall'insieme delle circostanze. __________ avrebbe quindi invocato un
matrimonio solo formale, al fine di ottenere i postulati permessi, commettendo
un abuso di diritto. Al contrario non sussisteva per lei alcun diritto al
mantenimento del permesso di dimora annuale, né tanto meno al rilascio del
permesso di domicilio. Nemmeno era dato un diritto all'ottenimento del permesso
di soggiorno in virtù del principio fondamentale dell'unità della famiglia
sulla base della CEDU, difettando da una parte un legame familiare intatto ed
effettivamente vissuto con il marito e dall'altra non essendo i suoi figli,
entrambi maggiorenni, al beneficio di alcun permesso di domicilio e della
cittadinanza svizzera sulla base dei quali la madre poteva pretendere un
diritto al soggiorno.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del
permesso di domicilio. Dichiara di essersi opposta alla causa di divorzio
avviata dal marito presso la Pretura di Bellinzona, nella prospettiva di riconciliarsi
con lui, purché egli osservi i suoi doveri coniugali, non picchiandola e
portandole rispetto, e di avere chiesto in via riconvenzionale la separazione.
Nel merito la ricorrente ha richiamato la più recente giurisprudenza del
Tribunale federale secondo cui la concessione o la proroga del permesso di
dimora, rispettivamente il rilascio del permesso di domicilio in caso di dimora
regolare ed ininterrotta di cinque anni non dipende dall'esistenza della vita
comune dei coniugi. Risultando ancora di fatto sposata con un cittadino
svizzero e avendo soggiornato regolarmente ed ininterrottamente in Svizzera per
cinque anni avrebbe perciò senz'altro diritto al postulato permesso. Tutti gli
indizi considerati dal Consiglio di Stato per valutare il matrimonio come fittizio
sarebbero infondati, come emergerebbe chiaramente dagli atti formanti l'incarto
di divorzio, che la ricorrente richiama in questa sede. Infine espone i motivi
per i quali non avrebbe commesso alcun abuso di diritto.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di
cui si dirà per quanto necessario, in seguito. Anche il Consiglio di Stato
propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento
della sua decisione.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito a gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della
Legge transitoria di applicazione dell'art. 98 a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri, del 12
marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce alcun diritto. L'art. 4 LDDS stabilisce
che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni di
legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di
dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un
simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a
con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 LDDS, il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio o alla proroga del permesso di
dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al
permesso di domicilio. Questo diritto si estingue qualora sorga un motivo di
espulsione. Al momento in cui ha chiesto il rilascio del permesso di domicilio
la ricorrente risultava sposata con un cittadino svizzero e ciò da oltre cinque
anni, motivo per cui di principio, in applicazione della predetta norma,
avrebbe diritto all'ottenimento del permesso di domicilio. Il quesito a sapere
se esista un motivo di espulsione (art. 7 cpv. 1 LDDS), oppure se il matrimonio
è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio
degli stranieri o se v'è stata altra forma di abuso (art. 7 cpv. 2 LDDS e art.
2 cpv. 2 CCS) attiene al merito. Assodato che per le ragioni dianzi esposte la
fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale
mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo
Tribunale è quindi data.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato
da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze
dell'incarto della Pretura di Bellinzona relativo alla procedura di divorzio
tra i coniugi __________, richiamato da questo Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta l'art. 7 cpv. 1
prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al
rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e
ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Secondo il
cpv. 2 della medesima norma, questo diritto non sussiste se il matrimonio è
stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio
degli stranieri. L'esercizio abusivo di tale diritto non è protetto (DTF 121 II
97 consid. 2).
2.1. Nelle sue più recenti sentenze (DTF 122 II 294, 121 II 3
e 101, 119 Ib 419) il Tribunale federale ha rilevato che il cpv. 2 dell'art. 7
LDDS si ispira al vecchio art. 120 cfr. 4 CC, disposto relativo ai cosiddetti
sposalizi di cittadinanza che prevedeva la nullità assoluta dei matrimoni
contratti da donne che non intendevano dar vita ad un'effettiva unione
coniugale, ma eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione. Le
modifiche della LCit entrate in vigore il 1. gennaio 1992 hanno portato all'abrogazione
del disposto (art. 3 LCit) che sanciva l'acquisto automatico della nazionalità
da parte della donna straniera che sposava un cittadino svizzero, così come all'abrogazione
dell'art. 120 cfr. 4 CC, che trovava la sua ragione d'essere proprio nel
vecchio art. 3 LCit. In forza della stessa novella legislativa è stato modificato
anche l'art. 7 LDDS, che nella versione odierna concede al coniuge straniero di
un cittadino svizzero il diritto al rilascio di un permesso di dimora, e questo
non solo alla moglie straniera di uno svizzero, bensì, ugualmente, al marito
straniero di una cittadina svizzera.
La giurisprudenza resa in applicazione del vecchio art. 120
n. 4 CC ha stabilito che per giudicare se un matrimonio era contratto al fine
di eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione l'autorità poteva
fondarsi su degli indizi, giacché la prova diretta di un siffatto intendimento
non era facile da apportare (DTF 98 II 7). Analogamente, sempre secondo il
Tribunale federale, il quesito a sapere se un matrimonio è stato celebrato per
eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può
essere risolto sulla base di seri indizi (DTF 123 II 49 consid. 4; 122 II 289 consid.
2; 121 II 1 consid. 2). E' considerato tale il fatto che nei confronti dello
straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza
del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda
di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la loro marcata
differenza di età, la breve durata della relazione prematrimoniale, il fatto
che il coniuge straniero vive di prostituzione, nonché l'assenza o quasi di una
reale comunione domestica oppure che sia solo apparente, possono configurare
ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la
volontà di costituire un'autentica unione coniugale. Nondimeno, tale volontà
non può essere dedotta dal solo fatto che i coniugi abbiano convissuto durante
un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime, poiché un tale
comportamento può essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le
autorità (cfr. DTF 122 II 295, così come i rinvii dottrinali e
giurisprudenziali ivi citati).
2.2. Il rinnovo del permesso sollecitato può anche essere
negato in caso di abuso di diritto.
L'abuso di diritto sussiste quando un diritto viene invocato
per realizzare degli interessi che la legge che prevede tale diritto non vuole
proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p.
133, Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78).
Con riferimento alla pretesa di ottenere il permesso di
domicilio da parte del coniuge straniero di un cittadino svizzero che ininterrottamente
e durevolmente ha risieduto in Svizzera durante il periodo di cinque anni, il
Tribunale federale ha sino ad ora rinunciato a definire i casi in cui si
manifesta un abuso di diritto, indicando esplicitamente che un eventuale abuso
di diritto deve essere valutato secondo le circostanze del caso concreto.
In ogni caso soltanto l'abuso manifesto può essere preso in
considerazione (DTF 121 II 103). Per esempio sono dati segnatamente gli estremi
dell'abuso di diritto allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che
sussiste solo formalmente al solo scopo di ottenere il rilascio o il rinnovo di
un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4; STF inedita 11 febbraio
1997 in re B.). Da osservare che l'esistenza di alcuni indizi di matrimonio
fittizio insufficienti per l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LDDS, non portano
necessariamente a considerare che vi sia abuso di diritto (DTF 123 II 49 consid.
4 e 5).
2.3. La separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente
la perdita del diritto a un permesso di dimora (DTF 118 Ib 151 consid. 3d) e,
di conseguenza, non osta neppure all'ottenimento del diritto a un permesso di
domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni (art. 7 cpv. 1
seconda frase LDDS). Il legislatore ha infatti preferito far dipendere il
diritto ad un permesso di soggiorno unicamente dall'esistenza di un legame
coniugale formale (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta,
al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla
volontà del coniuge. Si è dunque voluto impedire che lo straniero venga
allontanato, poiché il proprio coniuge ha ottenuto una separazione di fatto e
una di diritto giusta le norme concernenti le misure di protezione dell'unione
coniugale. Si è inoltre inteso garantire al cittadino straniero il diritto di
richiedere, egli stesso, l'adozione di misure di protezione dell'unione
coniugale, e segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175
CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera (STF
inedita 1. novembre 1993 in re Y. consid. 5b).
- __________ è entrata in
Svizzera per la prima volta il 9 febbraio 1992 per far visita alla sorella.
Negli atti ufficiali risulta entrata l'8 maggio 1992 con un permesso di tre
mesi.
Poco più di quattro mesi dopo quest'ultima data, il 18
settembre 1992, si è coniugata con __________. Stando agli atti dell'incarto di
divorzio la comunione domestica è stata interrotta nel luglio 1993,
immediatamente dopo che la ricorrente è stata ricoverata per le percosse
inflittele dal marito. __________ si è quindi trasferita a __________. A
partire dal 13 settembre 1993 e a tutt'oggi è impiegata quale ausiliaria di
pulizia presso la ditta __________ di __________. __________ ha chiesto un
primo tentativo di conciliazione l'8 ottobre 1993, indetto per il 10 gennaio
1994 e andato deserto. Questo, come d'altronde il secondo esperito con esito
negativo il 19 maggio 1994, non è stato seguito da alcuna promozione di
un'azione di merito entro i termini di legge. Il 30 aprile 1994 i coniugi hanno
fatto constare da atto pubblico di avere adottato il regime della separazione
dei beni, rispettivamente hanno concluso un accordo mediante il quale ognuno si
è assunto l'obbligo di provvedere da sè al proprio sostentamento. Soltanto dopo
il terzo tentativo di conciliazione richiesto il 18 gennaio 1996 e fallito il
26 febbraio successivo, il marito della ricorrente ha inoltrato una petizione
con la quale ha postulato la pronuncia del divorzio. La ricorrente si è opposta
alla richiesta del marito chiedendo invece la separazione. La procedura civile
si è recentemente conclusa con sentenza 13 luglio 1998 del Pretore di Bellinzona
che ha pronunciato il divorzio tra i coniugi, riconoscendo a __________, in
applicazione dell'art. 151 cpv. 1 CC, la metà delle prestazioni d'uscita accumulate
dal marito presso il suo istituto previdenziale in costanza di matrimonio.
Pendente l'istruttoria il Pretore di Bellinzona con decreto
cautelare 5 novembre 1996 ha riconosciuto alla ricorrente un contributo
alimentare di fr. 420.-- corretto dalla I Camera civile del Tribunale
d'appello in fr. 515.50 mensili. Da quando si è trasferita a __________ ,
__________ provvede da sè al proprio sostentamento e non ha mai fatto capo
all'ente pubblico per ricevere prestazioni assistenziali. Nemmeno risulta che
abbia esercitato altra attività oltre a quella che svolge ancora oggi.
Dagli atti richiamati in sede civile si evince che la
ricorrente è stata in cura presso medici specialisti per problemi legati alla
sua situazione matrimoniale difficile e davanti a tali servizi si è costantemente
lamentata del comportamento del marito, che non le avrebbe portato il dovuto
rispetto, e l'avrebbe sottoposta a violenza fisica e verbale.
- 4.1. Nella fattispecie in
esame non ricorre alcun motivo di espulsione previsto dall'art. 10 cpv. 1 LDDS,
che secondo l'art. 7 cpv. 1 LDDS potrebbe estinguere il diritto della
ricorrente al rilascio di un permesso di domicilio. Dunque, almeno di
principio, ella, in quanto è stata coniugata con uno svizzero da oltre cinque
anni e da allora residente regolarmente ed ininterrottamente in territorio
svizzero, potrebbe ottenere il permesso di domicilio.
Per conferirglielo occorre però ancora stabilire se il
matrimonio con __________ non sia stato contratto per eludere le prescrizioni
in materia di dimora e di domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla
limitazione dell'effettivo degli stranieri. Ancora occorre analizzare se la
ricorrente non commetta abuso di diritto invocando la sussistenza di un
matrimonio meramente formale.
4.2. Dalle risultanze dell'incarto in esame, nonché di quello
della Pretura di Bellinzona, non si può dedurre, anzitutto, che __________
abbia contratto matrimonio con __________ al solo scopo di eludere le
prescrizioni in materia di dimora degli stranieri.
E' vero che per la durata relativamente breve della
conoscenza prima del matrimonio (stando anche a quanto ha addotto in sede
civile lo stesso marito di almeno cinque mesi) e per il periodo di effettiva
comunione coniugale, di poco meno di dieci mesi, si potrebbe propendere per
tale conclusione. Questi due soli dati non portano però questo Tribunale alla
convinzione che tale sia la realtà dei fatti. Da soli non bastano per escludere
che il matrimonio, seppure intervenuto a seguito di un periodo relativamente
breve di convivenza e durato poco tempo, sia stato realmente voluto dai
coniugi, indipendentemente dal fatto che essi si sono poi trovati in contrasto
e separati e di recente divorziati. Secondo la più recente giurisprudenza del
Tribunale federale tale volontà iniziale prevale su ogni altro elemento (DTF
121 II 102). Dall'incarto di divorzio emergono invece confortanti indizi che
contrastano la tesi dell'elusione delle prescrizioni in materia di dimora degli
stranieri. Intanto il matrimonio ha avuto luogo in circostanze normali, la convivenza
è, inoltre, stata effettiva; la ricorrente sarebbe anche stata disposta a
continuare se il marito non l'avesse costretta a riparare presso la sorella a
seguito di ripetute violenze verbali e fisiche. Alla ricorrente va, da ultimo,
riconosciuta la buona volontà di essersi mantenuta da sola dopo la separazione
dal marito, con il provento del suo lavoro.
4.3. Dall'esame della fattispecie nemmeno emergono motivi di
abuso di diritto manifesto. L'esistenza di un tale abuso non può essere dedotta
dal semplice fatto che i coniugi non vivono più insieme (DTF 118 Ib 145). Per
ammettere l'esistenza di un abuso di diritto, non è sufficiente che una
procedura di divorzio sia stata iniziata e conclusa: il diritto all'ottenimento
di un permesso sussiste infatti fintanto che la sentenza di divorzio non è cresciuta
in giudicato (DTF 121 II 103 e 104; RDAT I-1994, n. 55, pag. 134, sentenza TF
27.8.1993 in re K, 118 IB 145).
Quale motivo della disunione tra i coniugi il Pretore del
distretto di Bellinzona ha accertato la colpa del marito, ancorché non
preponderante, ma comunque causale. Per contro ha ritenuto che nei confronti
della moglie non può essere mosso alcun addebito e le ha pertanto riconosciuto
la qualifica di coniuge innocente, attribuendole un'indennità in capitale
giusta l'art. 151 cp v. 1 CC e un importo a titolo di "provisio ad litem",
esentandola dal pagamento di tasse e spese di giustizia ", tutte a carico
del marito.
E' vero che la sua domanda riconvenzionale tendente alla separazione
a tempo indeterminato anziché al divorzio, come invece postulato dal marito,
non è stata protetta dal Pretore. Tuttavia per motivi indipendenti dalla sua
volontà. In effetti il Pretore ha giudicato che tra i coniugi sussistono
diversità caratteriali e culturali tali da ritenere assolutamente improbabile
la riconciliazione, il profondo turbamento intervenuto nelle relazioni
coniugali determinando l'impossibilità di continuare il matrimonio.
Alla ricorrente va pure riconosciuta la buona volontà,
evidenziata anche in sede civile, di avere saputo fare fronte al suo mantenimento
assumendo un lavoro onesto dopo la separazione di fatto del marito, che invero
nemmeno si preoccupava del suo sostentamento in costanza di matrimonio.
Ella ha anche rinunciato in sede di conclusioni della
procedura civile a qualsiasi pretesa a titolo di liquidazione del regime matrimoniale,
dimostrando ulteriormente di non volere assolutamente trarre beneficio alcuno
dal matrimonio.
Nel caso concreto è pure rilevante che il marito della
ricorrente abbia chiesto ben tre tentativi di conciliazione prima di decidersi
a promuovere l'azione di divorzio. Probabilmente, fosse stato il matrimonio
concluso dalla straniera esclusivamente per convenienza, il coniuge avrebbe
fatto in modo di accelerare le procedure, senza lasciar decorrere oltre due
anni dalla prima istanza di conciliazione andata deserta.
Stando così le cose, non si può certo affermare che
__________ abbia compiuto un abuso di diritto, per avere invocato il rilascio
del permesso di domicilio.
4.4. Il diritto ad ottenere il permesso di domicilio ai sensi
dell'art. 7 cpv. 1 LDDS le deve pertanto essere legittimamente riconosciuto, il
matrimonio essendo durato più di cinque anni e non ricorrente alcun motivo
d'eccezione previsto dalla legge e tanto meno un abuso di diritto manifesto da
parte sua.
4.5. Ne deriva che il ricorso deve essere accolto e le
decisioni dipartimentali e dell'Esecutivo annullate. Gli atti vengono quindi
rinviati alla Sezione degli stranieri perché rilasci il postulato permesso.
- Con l'emanazione del
presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto.
Visto l'esito del ricorso,
si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del
Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata
indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di
applicazione dell'art. 98 a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria
in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 30, 31, 43,
60, 61, 64, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il
ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione 29 aprile 1998
(n. 1832) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 1. dicembre 1997
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli Stranieri.
-
Gli
atti sono ritornati alla Sezione degli Stranieri affinché rilasci a __________,
cittadina di __________, il permesso di domicilio richiesto.
-
Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà
alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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