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Numero d'incarto:
52.1998.137
Data decisione, Autorità:
06.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00137
Lugano
6 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 18 maggio 1998 di
patrocinato
da: dott. iur. h.c. __________
contro
la
decisione 29 aprile 1998, no. 1840, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 16 febbraio
1998 con cui il municipio di __________ le ha negato il permesso per
insediare un salone per cani nello stabile di cui è comproprietaria (part.
no. __________ RFD);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che dopo vicissitudini che
non occorre qui rievocare, il 15 dicembre 1997 la ricorrente __________ ha
chiesto al municipio di __________ di rilasciarle una licenza edilizia in
sanatoria per insediare un salone per cani in un locale a PT della casa d'appartamenti
di cui è comproprietaria (part. no. __________ RFD);
che il 16 febbraio 1998 il municipio ha respinto la domanda,
ritenendo che la trasformazione del locale, costruito nel 1968 come stenditoio,
comportasse un aumento della SUL (30,8 mq) con conseguente sorpasso dell'indice
di sfruttamento ammesso dalla norme di zona (0,52 invece di 0,45);
che contro questa decisione __________ è insorta davanti al
Consiglio di Stato, obiettando che il locale deve già sin d'ora essere
considerato computabile come SUL;
che con giudizio 29 aprile 1998 il Consiglio di Stato ha
respinto il gravame, reputando che determinante fosse l'utilizzazione effettiva
del locale e non quella potenziale;
che contro il predetto giudizio governativo la soccombente è
insorta davanti a questo tribunale, postulando il rilascio della licenza
rifiutata;
che l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le
censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza, sottolineando,
in particolare, come il controverso locale non sia mai stato utilizzato come
stenditoio, ma come locale disponibile ed abitabile;
che il Consiglio di Stato si è opposto all'accoglimento del
ricorso senza formulare particolari osservazioni;
che ad identica conclusione è pervenuto il municipio sottolineando
come la ricorrente stessa abbia sempre definito "stenditoio" il
locale in contestazione;
che delle risultanze del sopralluogo esperito da questo
Tribunale si dirà nei considerandi di diritto;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE, pacifiche essendo la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente;
che controversa è la questione a sapere se il locale da
adibire a salone per cani fosse o meno conteggiabile nella SUL;
che giusta l'art. 38 LE quale SUL si considera la somma delle
superfici dei piani sopra e sotto terra degli edifici;
che non vengono tuttavia computate tutte le superfici non
utilizzate o non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro come: le cantine, i
solai, gli essiccatoi e le lavanderie per le abitazioni (...);
che, stando alla regola generale sancita dall'art. 38 cpv. 1
prima frase LE, la superficie del locale in esame deve per principio essere
computata come SUL, in quanto ricompresa nella superficie di un piano
parzialmente interrato;
che resta nondimeno da stabilire se tale superficie non debba
essere esclusa dal computo in forza dell'eccezione sancita dall'art. 38 cpv. 1
seconda frase LE;
che l'istruttoria esperita da questo tribunale ha permesso di
accertare che il locale non era e non è mai stato uno stenditoio (essiccatoio),
ma ha sempre presentato caratteristiche tali da consentirne un uso abitativo;
che il locale è infatti dotato di una porta vetrata e di
un'ampia finestra che gli garantiscono sufficiente illuminazione naturale, è
allacciato al riscaldamento centrale e presenta rifiniture tali da permetterne
senz’altro un’utilizzazione a scopo abitativo;
che, non trattandosi - d'altro canto - di un locale comune
per lo svago, accessibile a tutti gli inquilini, non sussiste dubbio alcuno
circa la sua computabilità ai fini della determinazione della SUL;
che l'erronea denominazione utilizzata dalle parti e dalle
precedenti istanze (stenditoio) non porta a diversa conclusione; determinante
ai fini del computo della SUL sono le caratteristiche oggettive del locale e
non la sua denominazione o le indicazioni fornite dal proprietario circa la sua
effettiva utilizzazione (RDAT 1994 II N. 30; 1993 I N. 30; Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 38 N 1126 e rimandi);
che stando così le cose, se ne deve dedurre che la
controversa trasformazione non determina alcun aumento della SUL, che rimane
del tutto invariata;
che dalle tavole processuali risulta che la SUL della
costruzione supera quella ammessa in base alla superficie edificabile (mq 960)
ed all’indice di sfruttamento (0.45) fissato dall’art. 52 delle NAPR in vigore
per la zona R2+ estensiva in cui è situato lo stabile della ricorrente (500.94
mq invece di 432);
che giusta l'art. 39 RLE gli edifici esistenti in contrasto
con il diritto entrato successivamente in vigore possono essere oggetto di
interventi di riparazione e manutenzione, esclusi i lavori di trasformazione
sostanziali;
che “trasformazioni più importanti” possono tuttavia essere
autorizzate se il contrasto non pregiudica in misura apprezzabile l'interesse
pubblico o quello dei vicini;
che per stabilire i limiti degli interventi ammissibili
occorre in particolare considerare le finalità delle norme applicabili, la
natura del contrasto esistente, l'entità dell'intervento e le conseguenze che
ne derivano, soppesando attentamente gli interessi pubblici e privati posti a
confronto: inammissibili sono soprattutto quegli interventi che incidono
sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone l'identità
in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto
con il nuovo diritto (RDAT 1994 II N. 46, 1992 II N. 39; Scolari, op. cit. ad
art. 70 LALPT N. 516 seg.);
che la controversa trasformazione può senz'altro essere considerata
alla stregua di una "trasformazione più importante", ovvero eccedente
il semplice intervento di manutenzione o riparazione, ma non ancora di natura
sostanziale;
che la trasformazione non arreca pregiudizio di sorta
all'interesse pubblico: è in effetti pendente davanti al Consiglio di Stato per
approvazione una variante di PR adottata dal consiglio comunale, che porterà
l’indice di sfruttamento della zona da 0.45 a 0.55, eliminando così l’attuale
contrasto dell’immobile con le prescrizioni sull’indice di sfruttamento;
che la trasformazione non lede nemmeno l’interesse dei
vicini, che non vi si sono opposti;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono, non sussistono
pertanto validi motivi per respingere la domanda di costruzione;
che il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione del
municipio e quella del Consiglio di Stato che a torto la conferma, siccome
lesive del diritto;
che gli atti vanno rinviati all'autorità comunale affinché
rilasci la licenza richiesta;
che, dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia;
che le ripetibili seguono invece la soccombenza;
visti
gli art. 21, 38 LE; 52 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 29 aprile 1998, no.
1840, del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 16 febbraio 1998 del
municipio di __________.
-
Gli atti sono rinviati al
municipio di __________ affinché rilasci la licenza richiesta.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Il comune di __________
rifonderà all’insorgente fr. 500.- a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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