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Numero d'incarto:
52.1998.111
Data decisione, Autorità:
07.08.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00111
Lugano
7 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 aprile 1998 di
__________,
__________ e __________
contro
la
decisione 8 aprile 1998, no. 1507, del Consiglio di Stato che dichiara
irricevibile l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione
15 gennaio 1997 con cui l'Ufficio forestale di __________ ha rinnovato la
concessione rilasciata al patriziato di __________ per una teleferica;
viste le risposte:
-
9 maggio 1998 del Patriziato di
__________;
-
14 maggio 1998 del Dipartimento del
territorio, div. ambiente;
-
26 maggio 1998 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 7 aprile 1961 il
Consiglio di Stato ha rilasciato al patriziato di __________ una concessione
per una teleferica che sale verso il monte __________ passando sul fondo dei
ricorrenti;
che la concessione è stata regolarmente rinnovata alle scadenze
prestabilite: l'ultima volta con decisione 15 gennaio 1997 dell'Ufficio
forestale di __________, agente per delega del Consiglio di Stato;
che il 13 gennaio 1998 __________, __________ e __________
hanno impugnato questo provvedimento davanti al Consiglio di Stato per motivi
che non occorre qui evocare;
che con giudizio 8 febbraio 1998 il Consiglio di Stato ha
dichiarato il ricorso irricevibile siccome tardivo;
che, conformemente all'indicazione dei mezzi e dei termini di
ricorso contenuta nel predetto giudizio, i soccombenti sono insorti contro di
esso davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone
l'annullamento;
che l'impugnativa è avversata dal Consiglio di Stato e
dall'amministrazione patriziale di __________;
considerato, in
diritto
che prima di eventualmente
entrare nel merito del ricorso, occorre verificare se sia data la competenza
del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);
che secondo l'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è dato soltanto nei casi previsti dalla legge contro decisioni
di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato;
che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola
generale: nel silenzio della legge che disciplina la materia del contendere, il
provvedimento dell'autorità inferiore, anche se lesivo di legittimi interessi,
sfugge pertanto alla giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo (DTF
9.10.68 in re B.; Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N 465);
che la decisione impugnata si fonda sulla legge sulle funi
metalliche del 3.12.1912 (RL 7.4.4.1);
che tale legge non attribuisce alcuna competenza del
Tribunale cantonale amministrativo;
che il ricorso va quindi respinto in ordine siccome
irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso
data dal Consiglio di Stato con il giudizio impugnato permette di dispensare i
ricorrenti dal pagamento di tassa di giustizia e spese;
visti
gli art. 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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