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Numero d'incarto:
52.1998.102
Data decisione, Autorità:
14.07.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00102
Lugano
14 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 20 aprile 1998 di
contro
la
risoluzione 15 aprile 1998 (n. 1577) del Presidente del Consiglio di Stato
che nega l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato dall'insorgente contro la decisione
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di
modifica delle condizioni (rifiuto di autorizzazione ad esercitare
un'attività indipendente) postulate col rinnovo del permesso di dimora;
vista la risposta 27 aprile 1998 della
Presidente del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'ing. __________, cittadino italiano nato il __________,
è entrato in Svizzera il 3 maggio 1994 per stabilirsi a __________;
che a partire da quella data egli ha beneficiato di un
permesso di dimora a scopo di lavoro per poter svolgere l'attività di direttore
amministrativo della succursale di __________ della __________, ditta allora
attiva nel campo dello studio, della produzione, del commercio e della
distribuzione di software informatico;
che con lettera 22 maggio 1995, l'ing. __________ ha comunicato
all'Ufficio degli Stranieri di __________ di avere pure assunto la direzione
della __________, ditta con sede a __________ pure attiva nel campo della
produzione e della commercializzazione di prodotti informatici;
che nella primavera del 1995 le autorità hanno quindi provveduto
a rinnovargli di un altro anno il permesso di dimora quale direttore delle due
suddette società.
che il 14 agosto 1995 __________ ha lasciato la direzione
della __________; il 29 marzo 1996 quella della ditta __________ di __________;
che entrambe le società sono poi fallite il 3 maggio
rispettivamente il 5 giugno 1996;
che, in seguito a questi avvenimenti, l'istante si è trovato
a partire dalla primavera del 1996 senza alcuna attività occupazionale;
ciononostante la polizia degli stranieri gli ha rinnovato a due riprese
(l'ultima delle quali il 17 marzo 1997) il permesso di dimora in Svizzera per
la ricerca di un posto di lavoro;
che, riferendosi al fallimento della __________, il 9 gennaio
1997 l'ing. __________ ha notificato al Consiglio di Stato una pretesa di
risarcimento di fr. 10'000'000.– nei confronti del Cantone per presunte
irregolarità da parte di pubblici agenti nello svolgimento delle loro funzioni;
che il Governo cantonale ha respinto la predetta domanda di risarcimento,
contestando qualsiasi responsabilità dell'ente pubblico per i fatti che hanno
condotto al fallimento della succitata società;
che con raccomandata 8 luglio 1997, la Sezione degli
stranieri ha comunicato al ricorrente di aver deciso che, al momento della
scadenza (prevista per il 2 maggio 1998), non verrà più rinnovato il permesso
di dimora annuale di cui attualmente egli beneficia. A giustificazione di ciò,
la predetta autorità cantonale ha essenzialmente addotto il fatto che l'ing.
__________ - entrato in Svizzera nel 1994 per motivi di lavoro - si trova da
ormai lungo tempo senza nessuna occupazione: non sussisterebbe dunque più alcun
motivo che giustifichi la sua presenza su suolo elvetico. La Sezione degli
stranieri ha altresì precisato che un'eventuale istanza volta ad ottenere il
rinnovo o il rilascio di un nuovo permesso di dimora non avrà alcun effetto
sospensivo per quanto attiene all'obbligo di lasciare il territorio svizzero;
che contro il predetto atto, __________ è insorto
direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento
e formulando pedissequa domanda di ricusa dell'intero Consiglio di Stato quale
prima istanza ricorsuale; a sostegno di quest'ultima richiesta ha argomentato
che il Governo cantonale non può essere investito del merito della vertenza in
rassegna, essendo tuttora aperta con il Consiglio di Stato ticinese una
vertenza relativa ad una pretesa di risarcimento danni da lui avanzata nei
confronti dello Stato in base alla legge sulla responsabilità degli enti
pubblici;
che il 26 novembre 1997 lo scrivente Tribunale ha dichiarato
irricevibile la domanda di ricusa, considerando che la comunicazione di non
rinnovo del permesso non poteva essere configurata quale decisione;
che il 24 febbraio 1998 __________ ha instato presso la Sezione
degli stranieri per il rinnovo del suo permesso di dimora e l'inizio di
un'attività indipendente per servizi di comunicazione in internet, vendita di
prodotti relativi e software tramite la __________, società in nome collettivo
di cui egli è comproprietario e direttore;
che il 23 marzo 1998 la Sezione degli stranieri - previo
preavviso negativo dell'Ufficio della manodopera estera - ha respinto l'istanza
e negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, ordinandogli di lasciare
il territorio cantonale entro il 30 aprile 1998;
che l'autorità ha rilevato come i permessi per l'esercizio di
un'attività indipendente vengano di regola concessi soltanto a stranieri
domiciliati;
che ha pure osservato come lo scopo del permesso di dimora
annuale rilasciato nel 1994 sia stato attuato, dal momento che era stato
accordato per svolgere l'attività di direttore presso la __________ di
__________ e che si è successivamente sottoposto al controllo della disoccupazione;
che contro la predetta pronunzia dipartimentale - fondata
sugli art. 4, 5, 9, 12, 16 LDDS, 8 ODDS, 7, 14, 42, 43, 49 OLS - il soccombente
si è aggravato il 6 aprile 1998 davanti al Consiglio di Stato chiedendone
l'annullamento;
che con istanza provvisionale l'insorgente ha chiesto al Presidente
del Consiglio di Stato di concedere l'effetto sospensivo al ricorso;
che con risoluzione 15 aprile 1998 il Presidente del Governo
ha accolto parzialmente l'istanza, reputando che la ponderazione degli
interessi contrapposti giustificasse la possibilità per __________ di risiedere
nel cantone durante la litispendenza del ricorso, ma senza esercitare attività
indipendente;
che contro questa decisione incidentale __________ è insorto
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
limitatamente al diniego di esercitare un'attività lucrativa indipendente e il
riconoscimento del suo diritto quale dimorante di poter svolgere tale attività;
che in sostanza il ricorrente adduce come l'autorità
competente l'avrebbe già a suo tempo autorizzato con un permesso B all'esercizio
dell'attività lucrativa indipendente in base alla legislazione in materia di
assicurazione contro la disoccupazione e le relative misure di sostegno;
che la Presidente dell'Esecutivo cantonale sollecita il
rigetto dell'impugnativa, sollevandone in limine l'irricevibilità;
che l'11 maggio 1998 il ricorrente ha replicato, adducendo
l'incostituzionalità dell'art. 98a OG e chiedendo la ricusa del Consiglio di
Stato e la possibilità di visionare tutti i fascicoli che lo riguardano;
considerato, in
diritto
che oggetto della controversia è la decisione con cui il Presidente
del Governo cantonale ha respinto la domanda di misure provvisionali
limitatamente al diniego di esercitare un'attività indipendente presentata dal
ricorrente;
che giusta l'art. 21 cpv. 4 PAmm, le decisioni provvisionali
sono immediatamente esecutive; esse sono impugnabili all'autorità di ricorso se
la vertenza è appellabile nel merito;
che in limine occorre esaminare la competenza del Tribunale a
statuire nel merito del gravame;
che in materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della
Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri, del 12
marzo 1997);
che giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce alcun diritto;
che il ricorrente non ha il diritto di vedersi rinnovato il
permesso di dimora o il rilascio di un permesso di domicilio, dal momento che
la legislazione interna non accorda di principio agli stranieri un diritto
all'ottenimento o al rinnovo di un permesso per poter risiedere o per poter
svolgere un'attività lucrativa su suolo elvetico, a meno che la legge non lo
preveda espressamente (DTF 118 Ib 145);
che difatti l'insorgente non è coniugato con cittadina
svizzera o con straniera domiciliata e non possiede il permesso di dimora da
almeno cinque anni (artt. 7 e 17 LDDS);
che né il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e
l'Italia del 22 luglio 1868, né la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente
l'applicazione del Trattato citato, e nemmeno l'Accordo tra la Svizzera e
l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10
agosto 1964 conferiscono al ricorrente un diritto all'ottenimento del rinnovo
del permesso di dimora o al rilascio del permesso di domicilio;
che inoltre l'art. 8 CEDU non trova applicazione in specie,
l'insorgente non avendo relazioni famigliari in Svizzera;
che quindi un ricorso
contro il diniego del rinnovo del permesso di dimora, del resto scaduto il 2
maggio 1998, sarebbe dichiarato irricevibile da questo Tribunale;
che pertanto lo scrivente Tribunale non è nemmeno competente
a statuire sulla decisione incidentale in rassegna;
che, in conclusione, il ricorso presentato avanti a questo
Tribunale va dichiarato irricevibile;
che, visto l'esito, il gravame non necessita pertanto
ulteriore disamina;
che tasse e spese di
giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
Per
questi motivi,
visti
gli art. 98a OG; art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a
della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto
degli stranieri del 12 marzo 1997; il Tratto di domicilio e consolare tra la
Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868; la Dichiarazione 5 maggio 1934
concernente l'applicazione del Trattato citato; l'Accordo tra la Svizzera e
l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto
1964; 8 CEDU; 7, 17 LDDS; 3, 21, 28 e 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia e le
spese, di complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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