Driving licence revocation: request to defer start rejected

52.1997.8Autre juridiction11 févr. 1997Dismissed

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Résumé

The appellant challenged the cantonal government’s refusal to postpone the start of a three-month driving licence revocation imposed after a traffic accident. He did not dispute the underlying offence or the duration of the measure, but relied on unspecified professional reasons. The court held that execution of such administrative traffic measures should normally begin as soon as possible and that only brief postponements are possible in exceptional, well-substantiated situations. Because the appellant offered no concrete, verifiable justification, and because a five-month deferment would in any event have been excessive, the appeal was dismissed. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 16 et 17 LCS; art. 12a LALCS; postponement of the execution of a driving licence revocation: the authority normally fixes the start of the measure so that it is executed promptly. A deferment may be granted only exceptionally, for particularly important and verifiable reasons, and only if it remains brief; the person concerned has no entitlement to choose the period of execution. Unsupported or merely asserted professional inconveniences do not suffice, and a lengthy deferment is in principle excluded (consid. 2-4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1997.8

Data decisione, Autorità: 11.02.1997, TRAM

Incarto n. 52.97.00008

Lugano 11 febbraio 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Matteo Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 28 dicembre 1997 di


contro

la decisione 18 dicembre 1996 (no. 6674) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 giugno/16 agosto 1996 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 10 novembre 1995 il ricorrente __________ circolava in territorio di __________ alla guida dell'autovettura Fiat, targata __________; dopo essersi inoltrato in un'intersezione senza rispettare la segnalazione semaforica indicante "fermata" ha colliso con un veicolo prioritario ivi sopraggiungente;

che, in seguito a questi fatti, la Sezione della circolazione ha risolto con decisione 27 giugno/16 agosto 1996 di revocare al ricorrente la licenza di condurre veicoli a motore per un periodo di tre mesi, compreso tra il 2 settembre 1996 al 1 dicembre 1996;

che con ricorso 28 agosto 1996, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo un rinvio del periodo in cui espiare la misura di revoca;

che con giudizio 18 dicembre 1996, il Governo ha respinto il predetto gravame; l'Esecutivo cantonale, accertato che nel caso di specie il provvedimento di revoca e la sua durata appaiono del tutto giustificati, ha ritenuto di non potere rinviare l'esecuzione del provvedimento di revoca, dal momento che la legge non riconosce al conducente responsabile alcun diritto di stabilire il periodo di espiazione;

che, contro la predetta decisione governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo; ammette i fatti e le infrazioni rimproveratigli, non contesta la durata del provvedimento amministrativo di revoca pronunciato nei suoi confronti, ma chiede nuovamente che gli sia concesso di rinviare sino al 1. febbraio 1997 l'inizio del periodo di revoca della licenza di condurre; adduce a giustificazione di tale richiesta non meglio precisati motivi professionali;

Considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 12a cpv. 1 LALCS;

che la legittimazione attiva del ricorrente è pacifica (art. 43 PAmm);

che il gravame, tempestivo in virtù delle ferie giudiziarie, è dunque ricevibile in ordine;

che considerata la palese infondatezza dell'impugnativa, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza scambio di allegati e senza istruttoria (art. 18 e 48 PAmm);

che, di regola, l'autorità amministrativa stabilisce l'inizio del periodo di revoca, partendo dal principio che i provvedimenti amministrativi in materia di circolazione stradale devono essere posti in esecuzione al più presto possibile (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, no. 2729);

che, benché il diritto scritto non si esprima esplicitamente sulla questione, dottrina e giurisprudenza ammettono che l'autorità amministrativa può concedere brevi rinvii per ciò che concerne l'esecuzione della misura di revoca, qualora ciò fosse giustificato da ragioni particolarmente importanti e possa servire ad evitare il verificarsi di situazioni di rigore (R. Schaffhauser, op. cit., vol. III, no. 2731 e riferimenti ivi menzionati);

che comunque le circostanze allegate alla domanda di rinvio presentata dal destinatario della decisione di revoca devono poter essere verificate dall'autorità (cfr. Commissione intercantonale de la circulation routière, Principes directeurs sur les mesures administratives en matière de circulation routière, no. 4.1.6.)

che per quanto concerne la fattispecie in esame, il ricorrente, rappresentante di una ditta di piastrelle, chiede un rinvio dell'inizio del provvedimento di revoca ad una data posteriore al 1. febbraio 1997, richiamandosi a non meglio precisate ragioni di carattere professionale, senza però mai fornire il benché minimo ragguaglio a tal proposito;

che in simili circostanze la richiesta formulata dall'insorgente appare invero priva di ogni buon fondamento e, al limite, pretestuosa;

che in ogni caso un rinvio di 5 mesi della misura di revoca, rispetto alla data d'inizio fissata dalla Sezione della circolazione nella propria decisione, sarebbe stato eccessivo e come tale non avrebbe potuto essere concesso neppure in presenza di fondati motivi;

che, stante quanto precede, il ricorso va respinto;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

visti gli art. 16, 17 LCS; 12a LALCS; 3, 18, 28, 43, 48, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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